Bonus ricapitalizzazioni
10/9/2009
Tra le novità introdotte dalla Manovra fiscale d'estate (L.3.08.2009, n. 102) è il cosiddetto "bonus ricapitalizzazioni".
Esso prevede una riduzione dell'imponibile fiscale ai fini IRES (e, da ritenersi, anche ai fini IRAP) pari al 3% degli aumenti di capitale, in denaro o in natura, deliberati entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, effettuati da parte di soci persone fisiche, per il periodo d'imposta in corso alla data di effettuazione dell'aumento e per i cinque periodi d'imposta successivi.
Lo sgravio è riconosciuto fino ad un aumento massimo del capitale di Euro 500.000.
L'aumento di capitale a cui fare riferimento è quello sottoscritto attraverso delibera con atto notarile, posto che esso costituisce modifica dello statuto. Non rientrano pertanto nella norma agevolativa i versamenti di soci in conto futuro aumento di capitale, i versamenti in conto capitale, i versamenti a fondo perduto, i versamenti in conto perdite e simili o gli apporti a titolo di finanziamento soci.
I soggetti interessati sono tutte le società di capitale e di persone.
Se nella compagine sociale sono presenti anche soci diversi da persone fisiche, l'agevolazione è comunque spettante, limitatamente agli incrementi di capitale sottoscritti da tali persone fisiche.
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