Manovra d'estate 2010
16/6/2010
E’ stato pubblicato il decreto-legge, in vigore dal 31 maggio 2010, contenente misure per la stabilizzazione finanziaria e la competitività (Manovra d’estate 2010).
Le disposizioni più rilevanti sono:
• gli avvisi di accertamento e provvedimenti di irrogazione di sanzioni notificati dall’1 luglio 2011 e relativi a periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 e successivi, diventano esecutivi all’atto della notifica. Dopo 30 giorni dalla scadenza per il pagamento, la riscossione è affidata agli agenti della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata;
• la notifica della cartella di pagamento può essere effettuata anche mediante post elettronica certificata;
• le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con propria legge, possono modificare le aliquote IRAP, fino ad azzerarle e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni con riferimento a nuove iniziative produttive;
• alle imprese residenti in uno Stato UE che intraprendono in Italia nuove attività economiche e ai loro dipendenti e collaboratori è possibile applicare, in alternativa alla normativa tributaria italiana, quella vigente in uno degli Stati UE;
• nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2011 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati d’impresa o ad altro elemento rilevante per il miglioramento della competitività, sono soggette ad un’imposta sostitutiva di IRPEF e relative addizionali, e beneficiano di uno sgravio contributivo. La disposizione si applica nel limite di € 6.000 lordi e vale per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a € 40.000;
• la programmazione dei controlli fiscali sarà concentrata sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati ad amministratori e soci, per più di un periodo d’imposta;
• In caso di rettifica ai prezzi di trasferimento, con aumento del reddito imponibile dell’impresa italiana affiliata ad un gruppo internazionale, non sono applicabili le sanzioni amministrative per infedele dichiarazione (dal 100% al 200% dell’imposta evasa), purché risulti documentata la politica dei prezzi. A questo fine, l’impresa italiana deve produrre, durante la verifica, un documento redatto in modo conforme a un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (di prossima emanazione) idoneo a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.
• i Comuni partecipano all’attività di accertamento fiscale e contributivo;
• dal 1 luglio 2010 gli atti pubblici e le scritture private autenticate aventi ad oggetto, tra l’altro, il trasferimento di diritti reali su unità immobiliari urbane devono contenere, a pena di nullità, oltre alla identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto; dalla stessa data la richiesta di registrazione di contratti di locazione di beni immobili ( e relative cessioni, risoluzioni e proroghe) devono contenere anche l’indicazione dei dati catastali degli immobili;
• a fini antiriciclaggio, le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore sono stabilite in € 5.000;
• dovranno essere comunicate per via telematica all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a € 3.000;
Contiamo di tornare sugli argomenti trattati a mano a mano che saranno emessi provvedimenti interpretativi o di attuazione.
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