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Emanuele Falorni - 02/11/2021

Tax News 11/2021 del 02.11.2021

Avvio dell’operatività del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore dal 23 novembre 2021

Con la presente Taxnews vi informiamo dell’avvio dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito anche “RUNTS”) a partire dal 23 novembre 2021, come stabilito ufficialmente dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro emanato il 26 ottobre 2021. Sono interessati più di 350mila enti non profit, che potranno decidere di iscriversi al RUNTS con tempi e modalità diversificate, a seconda della qualifica posseduta.

1. Il nuovo Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore e la scelta della relativa sezione

Dal prossimo 23 novembre inizierà il procedimento di trasmigrazione automatica al RUNTS dei dati delle Organizzazioni di volontariato (ODV) e delle Associazioni di promozione sociale (APS) iscritte negli attuali registri, con le modalità previste dal Decreto ministeriale n. 106/2020, con la conseguenza che dalla medesima data non sarà più possibile iscriversi nei preesistenti registri, nonché all’anagrafe delle ONLUS, di cui si dirà.

 

A partire dal 24 novembre 2021 gli enti non profit diversi dai precedenti (cioè diversi da ONLUS, ODV e APS), che intendono acquisire la qualifica di ente del Terzo settore (ETS) ed in possesso dei relativi requisiti di cui al Codice del Terzo settore, D.Lgs. n. 117/2017, potranno presentare agli uffici competenti del RUNTS la domanda di iscrizione. Per le ONLUS, invece, si resta in attesa di un ulteriore provvedimento che individui le modalità con cui l’Agenzia delle Entrate comunicherà al RUNTS l’elenco delle ONLUS attualmente iscritte nell’Anagrafe delle ONLUS.

 

Operativamente il nuovo Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore è organizzato nelle seguenti sette distinte sezioni:

 

   a)  Organizzazioni di volontariato;

   b)  Associazioni di promozione sociale;

   c)  Enti filantropici (tali enti con la Riforma trovano una loro specifica identità);

   d)  Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;

   e)  Reti associative;

   f)  Società di mutuo soccorso;

   g) Altri enti del Terzo settore.

 

Nella sezione residuale del RUNTS, riservata agli “altri enti del Terzo settore” potranno iscriversi tutti quegli ETS (associazioni, fondazioni, altri enti di carattere privato) che non presentino i requisiti per rientrare in una delle predette categorie. Con riferimento alla procedura di iscrizione, particolare attenzione dovrà essere posta alle modalità che saranno esclusivamente telematiche. Pertanto, l’ente che intende iscriversi nel RUNTS dovrà autenticarsi al Portale “Front Office” e utilizzare l’apposita funzione per la compilazione dell’istanza secondo la modulistica del D.M. n. 106/2020.

 

2. Avvio del RUNTS con trasmigrazione automatica dei dati per ODV e APS

In particolare, per le ODV e le APS, iscritte nei relativi registri alla data del 22 novembre 2021, a partire dal 23 novembre 2021 inizierà la trasmigrazione automatica dei dati al RUNTS, a cura del registro di provenienza, con la conseguenza che dal 23 novembre 2021, ODV e APS non potranno più iscriversi nei precedenti registri.

                                                                                                                                                                                                                            

La trasmigrazione nel RUNTS dovrà avvenire, per le APS nazionali, le loro articolazioni territoriali ed i circoli ad esse affiliati, entro il 23 dicembre 2021; mentre, per le APS iscritte nei registri regionali e delle province autonome e per gli ODV, i dati saranno comunicati al RUNTS entro il 21 febbraio 2022. Successivamente, gli uffici regionali o provinciali del RUNTS, entro 180 giorni dai predetti termini, verificheranno la sussistenza dei requisiti di iscrizione al RUNTS, stabiliti per i nuovi enti del Terzo settore (ETS).

 

All’esito positivo della detta verifica, l’ufficio del RUNTS con apposito provvedimento iscriverà l’ente interessato nel Registro, dandone comunicazione al medesimo ente. Nel caso, invece, in cui emergano motivi ostativi all’iscrizione al RUNTS, l’Ufficio competente ne dà comunicazione all’ente interessato. Regole particolari sono previste per la regolarizzazione della situazione. L’ufficio del RUNTS potrà anche proporre l’iscrizione in una sezione diversa del Registro, se l’ente non ha i requisiti per stare nella sezione prescelta.

 

3. La scelta delle ONLUS in merito all’iscrizione al RUNTS

Come è noto, la disciplina civilistica e fiscale di favore delle ONLUS, contenuta nel D.Lgs. n. 460/1997, è stata soppressa e, quindi, tali enti si estingueranno, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello dell’autorizzazione della Commissione Europea ai nuovi regimi fiscali previsti per i nuovi enti del Terzo settore (ETS), e, in ogni caso non prima del periodo d’imposta successivo a quello di inizio dell’operatività del RUNTS.

 

Per tali enti il D.M. n. 106/2020 prevede una trasmigrazione automatica nel RUNTS dei dati presenti nell’attuale Anagrafe delle ONLUS gestita dall’Agenzia delle Entrate e l’elenco degli enti interessati sarà pubblicato sul sito web dell’Agenzia delle Entrate (è atteso il provvedimento attuativo). Dopo la pubblicazione, le ONLUS potranno (facoltativamente) richiedere l’iscrizione nel RUNTS (trasformandosi obbligatoriamente in un altro tipo di ETS), e lo potranno fare fino al 31 marzo del periodo d’imposta successivo a quello di ottenimento della predetta autorizzazione della Commissione Europea, indicando la sezione del RUNTS in cui intendono iscriversi.

 

In caso di mancata iscrizione al RUNTS, l’ONLUS si scioglie per legge, ed è tenuta a devolvere il patrimonio acquisito nel periodo in cui è stato iscritto nell’Anagrafe a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Pertanto, poiché le ONLUS saranno soppresse e con esse il loro regime civile e fiscale, esse dovranno gioco forza iscriversi al RUNTS, trasformandosi in un altro tipo di ente del Terzo settore, pena, appunto, il loro scioglimento e la devoluzione del patrimonio. Si tratta di valutazioni complesse e articolate.

 

Le ex ONLUS (mondo assai variegato) passeranno dunque da un regime di decommercializzione di tutte le attività di solidarietà sociale e di non imponibilità delle “attività connesse” commerciali,  ad un sistema con regole maggiormente articolate e differenti, che richiede anche, pena la perdita della qualifica di ente non commerciale, un criterio di prevalenza complessiva delle entrate non commerciali rispetto ai proventi da attività commerciali e, in genere, qualifica come non commerciali le attività svolte gratuitamente o verso corrispettivi che non superano i costi complessivi dell’ente. Mentre per gli enti di ricerca scientifica socialmente rilevante non vi saranno particolari penalizzazioni, per le altre ONLUS la normativa ETS di cui al Codice del Terzo settore potrebbe comportare un aggravio fiscale. Una soluzione per le ONLUS “imprenditoriali” potrebbe essere l’assunzione della qualifica di impresa sociale.

 

L’Avvio dell’operatività del RUNTS comporta scelte delicate, non sono per le ONLUS, ma in generale per tutti gli enti, e, in particolare, per le Associazioni sportive dilettantistiche e per le Associazioni culturali. Queste ultime, infatti, dovranno discernere la convenienza di iscriversi nel RUNTS, oppure restarne fuori, tenuto conto che per le Associazioni che resteranno fuori dal RUNTS non si applicheranno più le norme di favore in precedenza previste; mentre, per gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS si applicheranno specifici regimi forfettari, a condizione che l’ente abbia tutti i requisiti per mantenere la qualifica di ETS di natura non commerciale.

 

Lo Studio è a disposizione dei Clienti per ogni chiarimento e assistenza e la valutazione delle scelte conseguenti alla Riforma degli enti non profit.