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Emanuele Falorni - 22/08/2022

Tax News 18/2022 del 22.08.2022

Ulteriori novità tributarie introdotte dal Decreto “Semplificazioni”

Con l’approvazione definitiva del decreto “Semplificazioni” (D.L. n. 73 del 21 giugno 2022) ad opera della Legge 4 agosto 2022 n. 122 (in vigore dal 20 agosto 2022), sono state introdotte o confermate numerose novità di carattere tributario, di cui vi informiamo a partire dalla presente Taxnews, nella quale diamo conto delle semplificazioni in materia di tenuta e conservazione dei registri contabili e della confermata riformulazione del calendario di talune scadenze fiscali.

1. Semplificazione nella conservazione digitale dei registri contabili

Si rammenta che in tema di registri contabili tenuti in modalità elettronica, la norma richiede che, in caso di controlli, tali registri debbano risultare aggiornati sui predetti sistemi elettronici e subito stampati a richiesta degli organi verificatori. La norma sancisce, inoltre, che la tenuta del registro è considerata valida anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei entro il terzo mese successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi (art. 7, comma 4-quater del D.L. n. 357 del 10/6/1994).

 

L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, aveva dato un’interpretazione eccessivamente restrittiva della norma. Con la risposta ad Interpello n. 236 del 9 aprile 2021, infatti, aveva ritenuto che anche i registri elettronici andassero in ogni caso stampati una volta decorsi tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. In particolare, secondo l’Agenzia delle Entrate, decorsi i tre mesi, se il contribuente non attua la conservazione sostitutiva, deve comunque materializzare i registri, stampandoli su supporto cartaceo.

La predetta interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate è stata ora superata con il Decreto “Semplificazioni” in commento (art. 1, comma 2-bis, del D.L. n. 73/2022), che consente di non stampare i registri contabili tenuti con sistemi elettronici (in aderenza a quanto stabilito dalla norma ex art. 7, comma 4-quater del D.L. n. 357 del 10/6/1994, che è stato riformulato per togliere ogni dubbio interpretativo), anche se non si portano i detti registri in conservazione sostitutiva.

 

La nuova formulazione del comma 4-quater del D.L. n. 357/1994, come modificato dal Decreto “Semplificazioni” recita, infatti, che “In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto sono, in ogni caso, considerate regolari in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza”.

 

Lo Studio è a disposizione dei Clienti per studiare le loro particolarità e modalità di applicazione della nuova norma.

 

2. Liquidazioni periodiche IVA

Con l’art. 3 del Decreto “Semplificazioni” sono state cambiate alcune scadenze tributarie come di seguito indicato. È confermato al 30 settembre di ogni anno, in luogo dell’originario 16 settembre, il nuovo termine per l’invio della comunicazione delle liquidazioni periodiche dell’IVA (LIPE) del secondo trimestre.

 

3. Modelli Intrastat

Viene ripristinato l’invio dei modelli Intrastat entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (nella versione originaria il Decreto aveva previsto l’obbligo di invio degli elenchi entro il mese successivo al periodo di riferimento). Pertanto, per effetto dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Semplificazioni” (sabato 20 agosto), con riferimento al mese di luglio 2022 i modelli dovranno essere presentati entro il prossimo 25 agosto.

 

4. Dichiarazione IMU

È confermata al 31 dicembre 2022 la proroga del termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno di imposta 2021. Con la conversione in legge, la proroga è stata estesa anche alle dichiarazioni degli enti non commerciali.

 

5. Imposta di soggiorno

È stata confermata per le annualità 2020 e 2021, la proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2022 del termine per l’invio della dichiarazione dell’imposta di soggiorno da parte delle strutture ricettive.

 

6. Imposta di bollo semplificata

La soglia al di sotto della quale il versamento dell’imposta di bollo può essere rinviata al trimestre successivo (con riferimento all’imposta dovuta per il primo e il secondo trimestre) è stata innalzata da 250 euro a 5.000 euro. Per le fatture elettroniche le nuove soglie si applicano alle fatture emesse dal 1° gennaio 2023.

 

7. Registrazione atti in termine fisso

Il termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso passa da 20 a 30 giorni. Si evidenzia, infine, che, in sede di conversione del Decreto “Semplificazioni”, sono state confermate anche tutte le altre novità fiscali di cui alla nostra Taxnews n. 16/2022, a cui vi rimandiamo.