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Marco Nessi - 09/06/2025

Tax News 28/2025 del 09.06.2025

Aiuti di Stato: come regolarizzare gli errori nella dichiarazione 2021

Con il Provvedimento del 5 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha avviato i controlli sulle dichiarazioni 2021 per sanare errori sugli Aiuti di Stato e “de minimis” che impediscono l’iscrizione nei registri ufficiali

Con il Provvedimento n. 244832 del 5 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha avviato un nuovo ciclo di comunicazioni rivolte ai contribuenti che, in sede di compilazione delle dichiarazioni fiscali per il periodo d’imposta 2021, hanno indicato in modo errato o incompleto gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime “de minimis”. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della promozione dell’adempimento spontaneo per favorire la regolarizzazione delle anomalie che hanno impedito l’iscrizione degli aiuti nei registri ufficiali RNA, SIAN e SIPA. Infatti, la mancata iscrizione dell’aiuto nei registri ufficiali può produrre effetti significativi, sia in termini di recupero dell’agevolazione sia per l’impossibilità di accedere a nuovi incentivi, soprattutto laddove dovessero vigere dei limiti al cumulo o obblighi di trasparenza.

 

Com’è noto, in linea generale, l’Agenzia delle Entrate gestisce in forma centralizzata la registrazione degli aiuti fiscali cosiddetti “automatici” e “semiautomatici”, sulla base delle informazioni che sono fornite dai contribuenti nei prospetti “Aiuti di Stato” dei modelli REDDITI, IRAP e 770. Ai sensi dell’articolo 10 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115, questi aiuti vengono iscritti massivamente nei registri competenti nell’esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Tuttavia, affinché la registrazione abbia esito positivo, è indispensabile che i dati trasmessi siano formalmente corretti e coerenti con la disciplina dell’agevolazione fruita. In caso contrario, il sistema rigetta l’iscrizione e l’aiuto non risulta censito nei registri RNA (Registro nazionale degli aiuti di Stato), SIAN (per il settore agricolo) o SIPA (per pesca e acquacoltura).

 

In questo contesto, attraverso le comunicazioni in commento, i contribuenti coinvolti riceveranno tramite PEC (consultabile anche nel cassetto fiscale) una lettera di compliance, con la quale l’Agenzia segnalerà le anomalie riscontrate. La comunicazione contiene:

 

  • l’identificazione del contribuente (codice fiscale e denominazione),
  • i dati di protocollo della dichiarazione interessata,
  • l’elenco degli aiuti non registrati,
  • le ragioni tecniche del mancato inserimento nei registri,
  • le istruzioni per l’accesso ai dettagli delle anomalie e per la loro eventuale regolarizzazione.

Il contribuente o l’intermediario delegato potrà interagire direttamente con l’Agenzia per fornire elementi giustificativi o segnalare circostanze non note all’Amministrazione. A titolo esemplificativo uno degli errori ricorrenti riguarda l’uso improprio del codice “999” nel campo “Codice aiuto” del prospetto “Aiuti di Stato”. Questo codice, previsto come residuale, è destinato esclusivamente agli aiuti automatici di natura fiscale non espressamente elencati nella Tabella codici Aiuti di Stato. L’errata applicazione può derivare da:

 

  • l’utilizzo del codice 999 per aiuti che invece hanno un codice specifico;
  • l’indicazione di agevolazioni non qualificabili come aiuti di Stato;
  • l’indicazione di aiuti concessi da altri enti pubblici non fiscali.

In questi casi, l’Agenzia inviterà a presentare una dichiarazione integrativa, sostituendo il codice 999 con quello corretto, ove disponibile, oppure a verificare attentamente nelle future dichiarazioni la necessità di compilare il prospetto con codici coerenti. Oltre all’errato uso del codice aiuto, l’iscrizione può risultare bloccata a causa di informazioni anagrafiche o descrittive incoerenti, come ad esempio:

 

  • codice ATECO non coerente con l’aiuto fruito,
  • errata indicazione del settore, della dimensione d’impresa o del territorio (codice Regione/Comune),
  • errata compilazione del campo “tipologia costi”.

Anche in questi casi, sarà possibile inviare una dichiarazione integrativa per riportare i dati corretti, senza necessità di restituzione dell’aiuto, purché quest’ultimo risulti comunque legittimamente fruito.

Nel caso più grave, ossia quando l’anomalia riscontrata rivela un’indebita fruizione dell’aiuto (es. per mancanza dei requisiti o per erronea indicazione di agevolazioni non spettanti), sarà necessario restituire l’aiuto ricevuto, comprensivo di interessi e sanzioni, attraverso i meccanismi ordinari previsti per la regolarizzazione spontanea.