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Emanuele Falorni - 08/09/2023

Tax News 17/2023 del 08.09.2023

Obbligo di indicazione del “titolare effettivo” nel modello Redditi 2023, con riferimento a taluni crediti di imposta usufruiti per i periodi di imposta 2020, 2021 e 2022

Con la presente Taxnews, in vista della scadenza del 30 novembre 2023 di presentazione telematica della dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta 2022 (per i contribuenti “solari”), esaminiamo il nuovo obbligo di indicare il “titolare effettivo” nel rigo RU 150 della dichiarazione. Tale obbligo, nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza) a tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea, è strumentale all’accertamento della titolarità effettiva dei destinatari dei fondi e al rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento.

1. Le informazioni sul titolare effettivo da inserire nella dichiarazione dei redditi

Nel quadro RU dei modelli Redditi 2023 delle società di capitali, delle società di persone e delle persone fisiche è stato inserito il nuovo rigo RU150 denominato “titolare effettivo”. Questo rigo va compilato nel caso in cui il contribuente abbia usufruito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022 delle seguenti misure agevolative:

 

a) credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi (di cui alla Legge n. 160/2019 e successive proroghe), con riferimento sia agli investimenti in beni strumentali ordinari sia ai beni strumentali cosiddetti “4.0” di cui agli allegati A e B della Legge n. 232/2016;

 

b) credito d’imposta relativo alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione (di cui alla Legge n. 160/2019 e successive proroghe);

 

c) credito d’imposta per la formazione 4.0 (di cui alla Legge n. 205/2017 e successive proroghe).

 

In particolare, come chiarito dalle istruzioni al modello Redditi 2023, nel rigo RU150 i beneficiari del credito d’imposta sono tenuti ad indicare i dati relativi ai titolari effettivi dei fondi (nel caso di specie dei crediti di imposta), ai sensi dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (Normativa antiriciclaggio).

 

2. I dati da comunicare

Per ogni persona fisica che riveste la qualifica di titolare effettivo, negli appositi campi del rigo RU150 dovranno essere indicati:

 

  • i periodi d’imposta di riferimento (2020-2021-2022) per i quali il beneficiario ha usufruito del credito;
  • per i soggetti residenti: il codice fiscale;
  • per i soggetti non residenti privi di codice fiscale: nome, cognome, data di nascita e codice dello Stato estero di nascita;
  • il domicilio anagrafico nel territorio dello Stato, se diverso dalla residenza anagrafica: indirizzo, numero civico, frazione, cap, comune;
  • i dati relativi all’eventuale residenza anagrafica all’estero: codice stato estero, indirizzo, località, stato federato/provincia/contea. Se diverso dalla residenza anagrafica all’estero, indicare anche il domicilio anagrafico all’estero: indirizzo, località, stato federato/provincia/contea, codice stato estero.

 

3. Criteri per l’individuazione del titolare effettivo

In concreto, considerato il richiamo alla disciplina antiriciclaggio, si rammenta che i riferimenti normativi per l’individuazione del titolare effettivo sono contenuti nel D.Lgs n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs n. 90/2017, attuativo della quarta direttiva antiriciclaggio.

In particolare, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs n. 231/2007, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche alle quali è attribuibile la proprietà, diretta o indiretta, o il controllo. 

Le modalità con cui si deve provvedere all’individuazione risultano scalari, e non alternative, secondo un percorso piramidale.

 

I criteri sono differenziati in funzione del soggetto, come segue.

 

A - Nel caso di società di capitali ed enti assimilati (Spa, sapa, srl di ogni tipo, cooperative, società mutue assicuratrici, consorzi con attività esterna), per beneficiario effettivo si intende:

 

A.1 la persona fisica (o le persone fisiche) con una partecipazione diretta o indiretta (per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona) superiore al 25% del capitale.  Nel caso in cui più soggetti detengano     quote in misura superiore al 25% della partecipazione, saranno tutti da considerare titolari effettivi, indipendentemente dal fatto che taluno di questi detenga la maggioranza assoluta.

 

A.2 Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coinciderà con le      persone fisiche a cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in ragione:

 

    1. del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
    2. del controllo dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
    3. dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.

B - Nel caso di società di persone e altri soggetti pluripersonali privi di personalità giuridica (società semplici, snc, sas, associazioni non riconosciute, comitati non riconosciuti, condomini, etc.), non è individuato un apposito criterio di individuazione di titolarità effettiva. La dottrina ritiene opportuno applicare i criteri individuati per le società di capitali.

 

C - Nel caso di persona giuridica privata di cui al D.P.R. n. 361/2000 (fondazioni, associazioni riconosciute, comitati riconosciuti, società di mutuo soccorso con personalità giuridica) sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

 

  1. i fondatori, ove in vita;
  2. i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
  3. i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

D – Nel caso di trust espressi ex Legge n. 364/1989 e istituti giuridici affini, si considerano titolari effettivi il costituente, il fiduciario, il guardiano, i beneficiari o classe di beneficiari e le altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e  qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine, attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

 

4. Criterio residuale:

Qualora l’applicazione dei predetti criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

 

5. Reperibilità delle informazioni sul titolare effettivo

Si evidenzia, infine, che la reperibilità delle predette informazioni dovrebbe essere assicurata dagli amministratori della società, considerato che, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private, hanno l’obbligo di ottenere e conservare, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva dell’ente (art. 22, comma 3, del D.Lgs. n. 231/1997).

 

In sostanza, tali informazioni devono essere acquisite a cura degli amministratori, anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all’assetto proprietario o al controllo dell’ente, nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione.

 

Qualora permangano ancora dubbi in ordine alla titolarità' effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente.