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Marco Nessi - 15/11/2024

Tax News 24/2024 del 15.11.2024

Nuova residenza fiscale delle persone fisiche: arrivano i chiarimenti

Con la presente Tax News si segnalano i criteri introdotti dal D.Lgs 209/2023 (recante la riforma della fiscalità internazionale) in merito all'individuazione della residenza fiscale per le persone fisiche.

NUOVA RESIDENZA FISCALE DELLE PERSONE FISICHE: ARRIVANO I CHIARIMENTI

 

  1. La disciplina generale

Com’è noto, l’articolo 1 del D.lgs. 209/2023 (recante la riforma della fiscalità internazionale) ha riformulato l’articolo 2, c. 2, del TUIR indicante i criteri da soddisfare per individuare la residenza fiscale delle persone fisiche. In particolare, in base alla nuova previsione legislativa, a partire dal 1° gennaio 2024, una persona fisica deve considerarsi fiscalmente residente nel territorio dello Stato (e quindi ivi tassata sui redditi ovunque prodotti in ossequio al principio della wordwide taxation) se, per la maggior parte del periodo d’imposta, dovesse, alternativamente:

  • avere la residenza in Italia (ai sensi del codice civile);
  • avere il domicilio in Italia (da intendersi non più riferito alla definizione prevista dal codice civile, ovvero al luogo in cui la persona fisica ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi economici e personali, ma unicamente con il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona rispetto a quelle economiche);
  • essere presente in Italia, tenuto conto anche delle frazioni di giorno (nonché, come precisato dalla Relazione, anche dei periodi non consecutivi, ad esempio per vacanza, o per motivi di studio, oppure per far visita ad amici o parenti (non è quindi necessario che i criteri di collegamento richiesti dalla norma ricorrano in modo continuativo ed ininterrotto, ma è sufficiente che si verifichino per 183 - o 184 in caso di anno bisestile - giorni nel corso di un anno solare).

 

Esempio 1

Un contribuente - non iscritto nell’anagrafe della popolazione residente e privo di residenza e di domicilio nel territorio dello Stato – giunge in Italia con un aeroplano che atterra alle ore 23:00 del giorno 1° luglio 2024 (anno bisestile) per restare ininterrottamente nel territorio dello Stato fino alle ore 01:00 del giorno 31 dicembre 2024.

In questo caso, anche i giorni del 1° luglio e del 31 dicembre 2024 sono considerati interamente, nonostante il contribuente abbia trascorso nel territorio dello Stato una sola ora in ciascuna giornata. Ne consegue che, avendo integrato il requisito della presenza fisica per 184 giorni, il contribuente dovrà considerarsi fiscalmente residente in Italia per il 2024

 

Esempio 2

Nel 2024, anno bisestile, qualora una persona che precedentemente non era residente in Italia fosse presente nel territorio dello Stato per i seguenti giorni non consecutivi:

- dall’11 al 31 gennaio (21 giorni);

- dal 5 al 10 febbraio (6 giorni);

- dal 1° al 30 aprile (30 giorni);

- dal 12 al 26 maggio (15 giorni);

- dal 1° giugno al 31 luglio (61 giorni);

- dal 1° ottobre al 31 ottobre (31 giorni);

- dal 5 novembre al 12 novembre (8 giorni);

- il 27 novembre (1 giorno);

- dal 2 al 12 dicembre (11 giorni),

avrà configurato il criterio della presenza fisica in Italia per complessivi 184 giorni e, pertanto, per il periodo d’imposta 2024 sarà considerata fiscalmente residente in Italia.

 

Infine, è stata eliminata la presunzione assoluta (frutto di un’interpretazione giurisprudenziale) che individuava la residenza fiscale quale conseguenza dell’iscrizione della persona fisica all’anagrafe della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta. Questa presunzione è ora divenuta relativa (pertanto, a differenza della normativa previgente, è stata introdotta la possibilità del contribuente di provare, in caso di iscrizione all’anagrafe della popolazione residente in Italia, l’effettivo domicilio all’estero).

 

  1. I chiarimenti

Nella recente circolare 4 novembre 2024 n. 20 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai criteri alternativi (illustrati al precedente paragrafo) da soddisfare per individuare la residenza fiscale delle persone fisiche. In particolare, al riguardo, è stato evidenziato che:

  • la semplice presenza sul territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d’imposta (ovvero 183 giorni in un anno o 184 giorni in caso di anno bisestile, incluse le frazioni di giorno) è sufficiente a configurare la residenza fiscale in Italia (viceversa, per escludere la residenza in Italia, sono valutate particolari situazioni in cui la presenza sul territorio dello Stato è meramente temporanea od occasionale, come può avvenire, ad esempio, nelle ipotesi di scalo aereo nel territorio nazionale dovuto a una coincidenza per recarsi in un Paese estero);
  • nella nozione di “relazioni personali e familiari” devono farsi rientrare sia i rapporti tipici disciplinati dalle disposizioni normative vigenti (ad esempio il rapporto di coniugio o il rapporto di unione civile), sia le relazioni personali stabili che esprimono un radicamento con il territorio dello Stato (ad esempio, nel caso di coppie conviventi). Può altresì assumere rilievo la dimensione stabile dei rapporti sociali se risultante da elementi certi (come ad esempio, l’iscrizione annuale a un circolo culturale e sportivo);
  • per effetto dell’introduzione del nuovo criterio della presenza fisica, dovranno ora considerarsi fiscalmente residenti in Italia, le persone che lavorano in smart working in italia per la maggior parte del periodo d’imposta.

Non vi è dubbio che le novità introdotte dal  D.Lgs. n. 209/2023 potranno dar vita a fattispecie inedite di conflitto sulla residenza che richiederanno di essere risolte con l’applicazione di tali regole convenzionali. Un caso tipico è quello dei lavoratori frontalieri provenienti da Stati confinanti con l’Italia; quest’ultimi, infatti, essendo presenti nel nostro Stato spesso nella maggior parte dei giorni dell’anno, anche solo per una frazione degli stessi, sono suscettibili di integrare il nuovo criterio di radicamento della residenza in Italia basato sulla presenza fisica.

 

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e necessità di approfondimento.

 

Cordiali Saluti