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Marco Nessi - 25/11/2024

Tax News 25/2024 del 25.11.2024

Distacco del personale soggetto ad IVA dal 2025

Con la presente TaxNews si segnala che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il distacco del personale configurerà una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA.

DISTACCO DEL PERSONALE SOGGETTO AD IVA DAL 2025

 

  1. La nuova disciplina

L’articolo 16-ter del DL 16 settembre 2024 n. 131 (c.d. “Salva infrazioni”), convertito nella Legge 14 novembre 2024 n. 166, ha abrogato la disposizione (articolo 8, comma 35, Legge 67/88) che prevedeva l’esclusione da IVA per i prestiti o distacchi di personale (infatti, questa disposizione – ora abrogata - prevedeva che “non sono da intendere ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”). L’intervento legislativo si è reso necessario al fine di uniformare la normativa nazionale all’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia Ue nella sentenza dell’11 marzo 2020, causa C-94/19. In questa sede, infatti, i giudici unionali hanno riconosciuto che il distacco del personale configura una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA, quando sussiste “un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto” e ricorre l’onerosità dell’operazione. Di conseguenza, la normativa italiana è stata ritenuta incompatibile con la direttiva 2006/112/Ce.

Come evidenziato nella relazione tecnica di accompagnamento alla conversione in legge del D.L. 131/2024, l’assoggettamento a IVA dei prestiti e distacchi di personale determina un’IVA a debito in capo al distaccante e un’IVA a credito in capo al distaccatario. Pertanto, questa modifica normativa:

  • è neutrale se entrambi gli operatori sono entrambi costituiti da soggetti passivi IVA che beneficiano del diritto alla detrazione;
  • (viceversa) nel caso in cui il distaccatario del personale (che versa somme a titolo di corrispettivo del distacco) dovesse essere un soggetto senza il diritto alla detrazione l’IVA (anche parzialmente, in quanto, ad esempio, soggetto che esercita un’attività esente IVA), il distaccante verserebbe l’IVA a debito, a fronte della quale non vi sarebbe la detrazione dell’IVA a credito in tutto o in parte.

  

  1. Decorrenza

Per espressa previsione normativa, la nuova disciplina sarà applicabile ai soli distacchi e prestiti del personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Pertanto, dopo questa data, i prestiti o distacchi di personale integreranno delle operazioni soggette ad IVA, non solo per la quota eccedente (c.d. “mark up”) il costo del personale sostenuto e riaddebitato dalla società distaccante. In ogni caso può essere opportuno ricordare che:

  • in applicazione del principio del legittimo affidamento, sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati anteriormente a questa data (sia nel caso in cui l’IVA dovesse essere stata adottata in conformità alla citata sentenza della Corte di Giustizia UE sia nel caso di mancata applicazione dell’IVA in base alla normativa interna previgente);
  • questa salvaguardia non pregiudica gli accertamenti divenuti definitivi.

 

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e necessità di approfondimento.

 

Cordiali Saluti