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Marco Nessi - 14/10/2024

Tax News 21/2024 del 14.10.2024

Decreto riscossione: possibile chiedere nuove rateizzazioni

Con la presente Tax News si segnalano le importanti novità introdotte dal "Decreto riscossione", in vigore dal 1° gennaio 2025, in merito alla rateazione delle cartelle esattoriali.

Com’è noto, fino al 31 dicembre 2024, l’articolo 19 del DPR 602/73 consente al contribuente che dichiara di versare in temporanea difficoltà di rateizzare il pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di 72 rate mensili. Se le somme dovute sono di importo superiore a 120 mila euro, la dilazione può essere concessa soltanto nel caso in cui venga dimostrata (e documentata) la situazione di obiettiva difficoltà (c.d. dilazione straordinaria).

In questo contesto il D.Lgs.29 luglio 2024 n. 110 (c.d. “Decreto riscossione”) ha introdotto nuove regole e importanti modifiche per la rateazione delle cartelle esattoriali. Infatti, a partire dal 1° gennaio 2025, per le somme iscritte a ruolo o affidate all’Agente della riscossione di importo inferiore o pari a 120.000 euro, su semplice dichiarazione di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria (ovvero senza la necessità di dover dimostrare questo status), sarà possibile richiedere la rateazione:

  • per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026: fino ad un massimo di 84 rate mensili;
  • per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028: fino a 96 rate mensili (8 anni);
  • per le richieste presentate dal 1° gennaio 2029: fino a 108 rate mensili (9 anni).

Per le domande di valore fino a 120.000 euro, nel caso in cui venga documentata la situazione di temporanea difficoltà finanziaria, la dilazione potrà essere concessa nelle seguenti misure:

  • per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026: da 85 a 120 rate mensili;
  • per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028: da 97 a 120 rate mensili;
  • per le richieste presentate dal 2029: da 109 a 120 rate mensili.

Viceversa, per le domande di dilazione superiori a 120.000 euro, nel diverso caso in cui venga documentata la temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, la dilazione potrà essere concessa in un massimo di 120 rate mensili, a prescindere dal momento di presentazione della relativa domanda.

In caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà, la dilazione concessa potrà essere prorogata una sola volta, per il numero massimo di rate ivi previsto, a condizione che non sia intervenuta decadenza. La valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà (documentata dal contribuente) dovrà essere effettuata avendo riguardo:

 

a) per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati: all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all’entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;

b) per i soggetti diversi dai precedenti: all’indice di liquidità e al rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dovranno essere stabilite le modalità di applicazione e documentazione dei parametri di cui sopra ed individuati particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà potrà essere considerata sussistente in ogni caso.

 

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e necessità di approfondimento.

 

Marco Nessi