Marco Nessi - 20/05/2025
L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti istruzioni operative in merito alla verifica dei requisiti Iva (soggettivo, oggettivo e territoriale) relativi alle operazioni di distacco di personale
1. Introduzione
Con la circolare 16 maggio 2025 n. 5, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti riguardo alla nuova disciplina IVA applicabile ai distacchi di personale introdotta dall’articolo 16-ter del DL 16 settembre 2024 n. 131 (convertito nella Legge 166/2024). Com’è noto, in linea generale, a seguito delle modifiche operate dal DL 131/2024, il distacco di personale è considerato una prestazione di servizi soggetta a IVA. Questa modifica recepisce i principi della Direttiva 2006/112/CE espressi dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza dell’11 marzo 2020 (causa C-94/19). Viceversa, in precedenza, il rimborso dei costi sostenuti per il personale distaccato non era considerato rilevante ai fini IVA (ex art. 8, comma 35, Legge 67/88).
2. Requisiti essenziali
La circolare ha chiarito che, con riferimento al distacco del personale, ai fini della valutazione relativa all’applicazione dell’IVA, è necessario considerare i tre requisiti essenziali, ovvero:
Secondo la circolare, per poter qualificare un pagamento quale “corrispettivo” del servizio, devono verificarsi due condizioni, ovvero:
a) il pagamento deve essere essenziale per l’esecuzione del distacco (e viceversa);
b) l’importo pagato può essere diverso dai costi sostenuti dal datore di lavoro (ossia può essere superiore, inferiore o anche privo di finalità lucrative).
Esempio: Se un’azienda distacca un dipendente presso un’altra azienda per un progetto specifico e riceve un rimborso per i costi sostenuti, quel rimborso è ora soggetto a IVA, indipendentemente dal fatto che l’importo sia pari o diverso rispetto al costo effettivo. |
3. Decorrenza delle novità
La nuova disciplina è entrata in vigore per i contratti di distacco stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2025. Pertanto, le modifiche introdotte non hanno efficacia retroattiva. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi conformi alla vecchia normativa o alla sentenza UE C-94/19, purché non oggetto di accertamento definitivo. A quest’ultimo riguardo è stato chiarito che qualsiasi documento che sia in grado di attestare l’esistenza di un accordo tra le parti (ad esempio: contratto, scrittura privata, e-mail di conferma) può essere idoneo a provare la data di decorrenza del distacco. Per verificare l’effettivo inizio e fine del rapporto, è comunque necessario un riscontro oggettivo, come le comunicazioni obbligatorie al Ministero del Lavoro.