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Marco Nessi - 17/02/2025

Tax News 12/2025 del 17.02.2025

Iva: garanzia richiesta per i rappresentanti fiscali

Con questa Tax News diamo conto dei requisiti richiesti per esercitare le funzioni di rappresentante fiscale ai fini IVA così come individuati dal decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 dicembre 2024 attuativo del D.Lgs. 13/2024

Con il Decreto Legislativo 12 febbraio 2024 n. 13 (c.d. "decreto accertamento") il legislatore ha introdotto nuove misure volte a rafforzare la tutela fiscale e a prevenire le frodi IVA.  In particolare, secondo quanto previsto dall’articolo 4 del citato provvedimento, al fine di assumere il ruolo di rappresentante fiscale ai fini IVA in Italia di un soggetto estero, il soggetto interessato:

 

  • deve presentare determinati requisiti di onorabilità (quali l’assenza di condanne o procedimenti penali pendenti per reati finanziari, violazioni gravi e ripetute in materia tributaria/contributiva);
  • deve rilasciare una garanzia.

Nello specifico, secondo quanto previsto dal DM 9 dicembre 2024:

 

  • l’esistenza dei requisiti soggettivi deve essere attestata in un’autodichiarazione da presentare alla Direzione provinciale delle Entrate competente in base al relativo domicilio fiscale;
  • la garanzia deve essere:

-    nella forma di cauzione in titoli di Stato, garantiti dallo Stato o di fideiussione/polizza fideiussoria bancaria, presso il medesimo Ufficio;

 

-    di importo variabile (qui sotto riportati) in funzione del numero dei soggetti rappresentati (nel caso di aumento dei soggetti rappresentati, la garanzia deve essere integrata, sulla base del massimale previsto per la fascia superiore):

 

-  30.000 euro, da 2 a 9 soggetti rappresentati;

-  100.000 euro, da 10 a 50 soggetti rappresentati;

-  300.000 euro, da 51 a 100 soggetti rappresentati;

-  1.000.000 di euro, da 101 a 1.000 soggetti rappresentati;

-  2.000.000 di euro, per più di 1.000 soggetti;

 

  • prevista per un periodo minimo di 48 mesi, con decorrenza dalla data di assunzione del ruolo di rappresentante fiscale (ruolo che si intende assunto al momento di presentazione della garanzia stessa alla direzione provinciale competente. Spirato il termine di copertura della garanzia prestata, il rappresentante non è tenuto a rinnovarla o a presentarne un’altra, a meno che non siano aumentati, nel frattempo, il numero dei soggetti rappresentati).

 

La garanzia non è richiesta in caso di rappresentanza di un solo soggetto non residente (in questo caso, è comunque necessario presentare l’autodichiarazione circa la sussistenza dei requisiti soggettivi).

 

Infine, si ricorda che il DM 4 dicembre 2024 ha definito le condizioni e le modalità di rilascio della garanzia richiesta dall’articolo 35, comma 7-quater, del DPR 633/72 gravante sui soggetti rappresentati che, per effetto della nomina di un rappresentante fiscale in Italia, intendono effettuare operazioni intracomunitarie. La disciplina opera per i soli soggetti che non sono residenti nell’Unione europea o in uno degli altri Stati See (Islanda, Liechtenstein e Norvegia). Affinché la partita IVA del soggetto rappresentato possa essere iscritta al VIES, è condizione necessaria prestare una garanzia patrimoniale che sia pari almeno a 50.000 euro per un periodo minimo di 36 mesi.

 

Relativamente ad entrambi i decreti sopra illustrati, è stato previsto un regime transitorio in base al quale:

 

  • i rappresentanti fiscali che già operano come tali alla data di pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia sono tenuti a presentare la dichiarazione sostitutiva e a fornire la garanzia richiesta entro 60 giorni dal momento di pubblicazione dello stesso. Lo stesso termine per adeguarsi è previsto per i soggetti non residenti (extra Ue ed extra See) che operano mediante un rappresentante fiscale in Italia e che, alla data di pubblicazione del provvedimento, sono già iscritti nella banca dati VIES;
  • il mancato rilascio di quanto richiesto può condurre l’Agenzia delle Entrate a notificare al rappresentante, alternativamente, l’avvio di un procedimento di cessazione d’ufficio della partita IVA dei soggetti rappresentati ovvero di esclusione dei soggetti non residenti dalla banca dati VIES.