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Marco Nessi - 27/02/2025

Tax News 15/2025 del 27.02.2025

Iva e stabile organizzazione: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

In questa newsletter analizziamo la recente risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate all’interpello 13 febbraio 2025 n. 33, con cui è stato chiarito il trattamento iva delle operazioni commerciali effettuate da una stabile organizzazione in Italia di una società estera.

Se la stabile organizzazione interviene attivamente nelle vendite, deve essere considerata debitore d’imposta e applicare l’IVA italiana mentre per gli acquisti da fornitori italiani, se la stabile organizzazione ha un ruolo solo marginale, l’operazione può essere gestita direttamente dalla casa madre con IVA intracomunitaria. Il rimborso IVA deve avvenire attraverso la partita IVA italiana della stabile organizzazione, escludendo l’utilizzo delle procedure semplificate per soggetti non residenti. Sono questi i principi espressi dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 13 febbraio 2025 n. 33 avente ad oggetto il trattamento IVA delle operazioni commerciali svolte da una stabile organizzazione in Italia di una società tedesca.

Il caso analizzato ha riguardato Alfa KG, società tedesca operante nel settore della produzione e distribuzione di materiali, avente una stabile organizzazione in Italia (Alfa IT) per attività di supporto alla logistica e gestione commerciale. Mediante l’istanza di interpello, è stato chiesto di chiarire:

1) la possibilità della stabile organizzazione italiana Alfa IT di considerarsi coinvolta in modo qualificante nelle cessioni di beni ai clienti italiani (con conseguente obbligo di applicazione dell’IVA);

2) il coinvolgimento della stabile organizzazione Alfa IT negli acquisti di beni effettuati dalla casa madre tedesca da fornitori italiani;

3) la possibilità della società tedesca Alfa KG di richiedere il rimborso dell’IVA addebitata da fornitori italiani, direttamente ovvero tramite la sua stabile organizzazione.

Preliminarmente può essere opportuno ricordare che, in linea generale, ai fini IVA, affinché la stabile organizzazione italiana di un soggetto estero diventi debitore d’imposta (con conseguente obbligo di fatturazione in luogo del cessionario o committente, stabilito o meno in Italia) è necessario che, alternativamente:

  • la cessione o prestazione sia effettuata direttamente dalla stabile organizzazione;
  • la stabile organizzazione partecipi alla cessione o prestazione effettuata dalla casa madre estera.

 

Coerentemente con quanto sopra, nel caso specifico, l’Amministrazione Finanziaria ha, in primis, valutato le attività svolte dalla stabile organizzazione italiana Alfa IT per conto della casa madre tedesca Alfa KG, evidenziando che:

  • Alfa IT gestiva i contatti con i clienti italiani, conduceva le trattative sui prezzi, inseriva gli ordini nel sistema aziendale e forniva assistenza post-vendita;
  • pur non concludendo formalmente i contratti, Alfa IT svolgeva un ruolo determinante nella fase precontrattuale e gestionale, influenzando direttamente le transazioni.

 

In questo contesto, l’operatività della stabile organizzazione Alfa IT è stata considerata qualificante ai fini IVA, in quanto in grado di contribuire in modo significativo alla realizzazione delle vendite. Di conseguenza, Alfa IT è stata qualificata come soggetto passivo IVA, con conseguente obbligo di emissione di fattura con IVA italiana (territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell’art. 7-bis del DPR n. 633/72) per le operazioni concluse con i clienti residenti in Italia.

Ulteriormente, con riferimento agli acquisti effettuati dalla casa madre tedesca da fornitori italiani, è stato rilevato:

  • lo svolgimento delle sole attività (considerate marginali) di supporto logistico e assistenza da parte della stabile organizzazione Alfa IT (senza il coinvolgimento delle attività di negoziazione o gestione diretta degli ordini);
  • il conseguente obbligo dei fornitori italiani di emettere fattura direttamente alla casa madre tedesca Alfa KG con applicazione dell’IVA, secondo la disciplina prevista per le operazioni intracomunitarie.

 

L’ultimo quesito ha riguardato la possibilità per la società tedesca Alfa KG di richiedere il rimborso dell’IVA pagata ai fornitori italiani. A quest’ultimo riguardo è stato precisato che se una stabile organizzazione effettua operazioni imponibili in Italia, la casa madre non può richiedere il rimborso IVA attraverso la procedura semplificata prevista per i soggetti non residenti (ex art. 38-bis2 DPR n. 633/72).