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Marco Nessi - 02/01/2025

Tax News 1/2025 del 02.01.2025

Nuove aliquote per le società di comodo

Con la presente Tax News si segnalano le modifiche apportate alla disciplina delle c.d. “società di comodo”, in vigore dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024 per i soggetti solari).

  1. Premessa

Il D.Lgs. 192/2024 ha modificato in modo significativo la disciplina delle società non operative prevista dall’art. 30 della Legge 724/94 rideterminando le aliquote da applicare ai fini del calcolo dei ricavi presunti e del reddito minimo presunto, con lo scopo di riallineare tali aliquote alla redditività presunta dei beni considerati ai fini del c.d. test di operatività. Per effetto delle modifiche introdotte, diverse società saranno ora escluse dall’ambito applicativo della disciplina delle società non operative.

 

  1. Nuove aliquote

La verifica dell’assoggettamento alla disciplina relativa alle società di comodo dovrà essere effettuata (già a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 ovvero dal 2024 per i soggetti “solari”) applicando le seguenti nuove aliquote:

  • 1% (in luogo del 2%) sul valore di partecipazioni, titoli e crediti finanziari (ex art. 85, c. 1 lett. c, d ed e del TUIR);
  • 3% (in luogo del 6%) sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in leasing;
  • 2,5% (in luogo del 5%) per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10;
  • 2% (in luogo del 4%) per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti;
  • 0,5% (in luogo dell’1%) per tutti gli immobili situati in piccoli Comuni.

Ai fini della quantificazione del reddito minimo su cui le società che non superano il test dovranno pagare le imposte, dovranno applicarsi le seguenti percentuali:

  • 0,75% (in luogo dell’1,5%) sul valore di partecipazioni, titoli e crediti finanziari;
  • 2,38% (in luogo del 4,75%) sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in leasing;
  • 2% (in luogo del 4%) per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10;
  • 1,5% (in luogo del 3%) per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti;
  • 0,45% (in luogo dello 0,9%) per tutti gli immobili situati in piccoli Comuni.

Restano ferme la percentuale del 4,75% per le navi (ex art. 8.bis, comma 1 lett. a, DPR 633/72) e del 12% per le altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

 

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e ulteriori approfondimenti.

 

Cordiali Saluti

 

Marco Nessi