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Marco Nessi - 03/07/2025

Tax News 36/2025 del 03.07.2025

Nuove regole fiscali per i ricavi: cosa prevede il DM 27 giugno 2025

L’introduzione del principio contabile nazionale OIC 34 “Ricavi” ha portato una profonda revisione delle regole per la rilevazione e valutazione dei ricavi azien-dali, richiedendo anche un necessario coordinamento con la disciplina fiscale, in particolare ai fini della determinazione delle basi imponibili IRES e IRAP

Con il decreto ministeriale 27 giugno 2025, il Ministero dell’Economia ha introdotto importanti disposizioni di coordinamento fiscale che recepiscono nel sistema tributario le novità contenute nel principio contabile OIC 34 “Ricavi”. Il decreto riguarda i soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile, diversi dalle microimprese, e si applica a partire dai bilanci relativi agli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2024.

La novità principale riguarda il momento di rilevazione fiscale dei ricavi. Per le prestazioni di servizi, l’OIC 34 introduce il criterio dello stato di avanzamento, secondo cui il ricavo va imputato progressivamente, a condizione che il corrispettivo maturi proporzionalmente all’attività svolta e sia determinabile in modo attendibile. Questa modalità di rilevazione comporta effetti fiscali immediati, anticipando in molti casi la tassazione rispetto al modello previgente. Un esempio tipico è quello dei contratti pluriennali di manutenzione: se l’attività è completata al 40% nel primo anno, anche la quota corrispondente di ricavo sarà tassata già in quell’esercizio.

Il decreto affronta anche alcune fattispecie specifiche. In primo luogo, i costi sostenuti per ottenere un contratto sono deducibili se capitalizzati come immobilizzazioni immateriali e recuperabili tramite il contratto stesso. Per quanto riguarda le penalità contrattuali, è previsto che il relativo costo sia deducibile solo quando diventa certo e oggettivamente determinabile: fino a quel momento, deve essere sterilizzato fiscalmente tramite una variazione in aumento.

 

Esempio

Un’azienda deve pagare una penale di 20.000 euro per inadempienza contrattuale, ma al 31 dicembre l'importo è ancora in trattativa.

Contabilizzazione: occorre iscrivere una stima in bilancio come riduzione di ricavo.
Effetto fiscale: la penalità sarà deducibile solo quando l’ammontare sarà certo e oggettivamente determinabile. Fino ad allora, va sterilizzata con variazione in aumento in dichiarazione.

 

Analoga logica è applicabile alle vendite con diritto di reso valutate su base statistica: in questo caso il fondo per i rimborsi futuri, pur iscritto in bilancio, è indeducibile fino a quando il cliente effettua effettivamente il reso.

 

Esempio

Un’azienda vende beni per 1 milione di euro con un tasso storico di reso del 5%. Secondo l’OIC 34, deve iscrivere un ricavo di 950.000 euro e contemporaneamente uno stanziamento a fondo oneri per 50.000 euro.

Impatto fiscale: Il fondo non è deducibile immediatamente (trattandosi di accantonamento), ma lo diventa nel momento in cui il cliente effettua il reso. Nel frattempo, però, il ricavo netto resta tassabile per intero, generando una temporanea divergenza.

 

Il principio OIC 34 chiarisce infine che, per le società che operano come agenti per conto di terzi, il ricavo fiscalmente rilevante è rappresentato esclusivamente dalla provvigione e non dal valore complessivo della transazione.

 

Esempio
Una società che vende prodotti per conto di un produttore terzo (senza assumersi rischio di magazzino né fissare il prezzo finale) realizza vendite per 1 milione di euro, su cui spetta una commissione del 10%.

Contabilizzazione: la società rileva un ricavo di 100.000 euro, non 1 milione.
Effetto fiscale: questo valore, coerente con i criteri OIC 34, è anche quello imponibile IRES/IRAP.

 

Il decreto coordina anche le modifiche ai principi contabili OIC 16 e 31 in materia di obblighi di smantellamento e ripristino: i relativi costi, se capitalizzati, rientrano nel costo del bene e sono deducibili tramite ammortamento. Tuttavia, le variazioni di stima legate al trascorrere del tempo mantengono natura di accantonamento non deducibile, salvo l’adozione di un criterio forfetario.

 

Esempio

Un’impresa realizza un impianto industriale e iscrive tra i costi capitalizzati anche 100.000 euro di obblighi futuri di smantellamento.

Contabilizzazione: questi costi incrementano il valore del cespite e sono ammortizzati nel tempo.
Effetto fiscale: gli ammortamenti relativi a questi costi sono deducibili. Tuttavia, gli aggiornamenti di stima per il trascorrere del tempo (es. 5% annuo) non lo sono, a meno che non siano rilevati separatamente: in quel caso si applica un criterio forfetario (es. deducibilità su 20 anni di 5.000 euro/anno non concessa).

 

Le nuove regole si applicano dal bilancio 2024 (o dal primo esercizio iniziato dopo il 1° gennaio 2024 per i soggetti con esercizio infrannuale), con la possibilità di optare per il riallineamento delle divergenze contabili e fiscali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 192/2024.