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Emanuele Falorni - 31/03/2025

Tax News 22/2025 del 31.03.2025

Nuovi codici ATECO e dichiarazione IVA. Cosa cambia dal 1° aprile

La nuova classificazione ATECO introduce aggiornamenti significativi per la codifica delle attività economiche. Le modifiche riguardano imprese, professionisti e amministrazioni, con impatti sugli adempimenti fiscali e le dichiarazioni IVA e redditi. L’adeguamento è essenziale per garantire conformità e corretta applicazione delle nuove disposizioni

Nuova classificazione ATECO 2025: operativa dal 1° aprile 2025

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024, è stato pubblicato il Comunicato ISTAT relativo all’aggiornamento della classificazione ATECO 2025. Tale aggiornamento, in vigore il 1° gennaio 2025, sostituisce la precedente versione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022, sarà operativamente adottato soltanto a partire dal prossimo 1° aprile 2025.

 

Finalità e utilizzo della classificazione ATECO

La classificazione ATECO (versione nazionale della classificazione europea di riferimento NACE) è elaborata dall’Istat con lo scopo principale di fornire una codifica univoca delle attività economiche, sia per finalità statistiche che fiscali. I codici ATECO devono essere indicati dai contribuenti nei documenti richiesti dall’Agenzia delle Entrate. Il codice ATECO è, inoltre, determinante per l’individuazione del coefficiente di redditività per il regime forfetario (Legge n. 190/2014), e per l’individuazione degli Indici sintetici di affidabilità (ISA) da applicare.

 

Modifiche strutturali della classificazione ATECO 2025

Secondo la Nota metodologica ISTAT dell’11 dicembre 2024, la classificazione ATECO 2025 mantiene la stessa struttura gerarchica della precedente ATECO 2007 – Aggiornamento 2022, articolandosi sempre in sei livelli. Tuttavia, sono state apportate modifiche significative in alcuni settori chiave.

 

In linea generale, le principali novità riguardano:

 

  • l’introduzione di nuovi codici ATECO non esistenti nella classificazione attualmente vigente (ATECO 2007 aggiornamento 2022);
  • l’eliminazione di codici ATECO attualmente vigenti e la modifica di titoli in corrispondenza di codici ATECO attualmente vigenti;
  • l’eliminazione della differenziazione per canale di vendita (ad esempio, negozio fisico, ambulante, via internet o tramite distributori automatici), che quindi non rappresenta più il criterio guida per differenziare le attività economiche. Pertanto la classificazione si basa esclusivamente sul tipo di prodotto venduto;
  • l’eliminazione della differenziazione delle attività in funzione delle modalità digitali oppure tradizionali; conterà soltanto la categoria merceologica dei prodotti venduti, salvo alcune eccezioni.

Per agevolare la transizione, l’ISTAT ha messo a disposizione una tabella sinottica di comparazione tra la classificazione tra ATECO 2007 – Aggiornamento 2022 e la nuova ATECO 2025.

 

Adempimenti presso le Camere di Commercio

Il processo di riclassificazione sarà eseguito d’ufficio da parte delle Camere di commercio, a partire dal 1° aprile 2025. Le imprese interessate saranno informate dell’avvenuto aggiornamento tramite gli strumenti digitali messi a disposizione dalla propria Camera di commercio.

 

Al fine di una transizione graduale alla nuova classificazione, la visura camerale dell’impresa riporterà per un periodo transitorio sia i nuovi codici ATECO sia quelli precedenti. Inoltre, la comunicazione dell’avvenuta riclassificazione e la visura aggiornata saranno disponibili senza costi dall’app impresa italia, scaricabile dai principali app store online. Sul sito impresa.italia.it (http://impresa.italia.it/) sono disponibili i riferimenti agli store da cui è possibile scaricare l’app.

 

Adempimenti fiscali

Per le finalità fiscali, tutti gli operatori IVA saranno tenuti ad utilizzare i codici attività indicati nella nuova classificazione ATECO 2025 negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate, che metterà per tempo a disposizione di tutti i contribuenti la modulistica aggiornata alla luce della nuova classificazione per le diverse finalità. Ad esempio, i modelli in bozza, già presenti sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, per la comunicazione dei dati ai fini dell’applicazione degli ISA 2025 in corso di pubblicazione, sono già aggiornati sulla base di tale nuova classificazione ATECO.

 

L’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta, tuttavia, l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del DPR a 26 ottobre 1972, n. 633.

 

Ciò nonostante, qualora dovesse essere rilevata la necessità di comunicare all’Agenzia delle entrate una nuova codifica che meglio rappresenta l’attività svolta, occorre considerare che:

 

  • se il contribuente è iscritto nel Registro delle Imprese delle Camere di commercio: la dichiarazione dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere;

 

  • se il contribuente non è iscritto al Registro delle Imprese delle Camere di commercio: occorrerà utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) (modello AA7/10 per società, enti, associazioni, eccetera; modello AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, eccetera; modello AA5/6 per enti non commerciali, associazioni, eccetera; modello ANR/3 per l’identificazione diretta ai fini IVA di soggetto non residente).

 

I codici ATECO e la dichiarazione IVA

La dichiarazione IVA 2025 (riferita all’esercizio 2024) deve essere presentata in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro il 30 aprile 2025.

 

Nelle istruzioni del modello IVA 2025 è espressamente specificato che al rigo VA2 va “indicato il codice attività desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche vigente al momento di presentazione della dichiarazione”.

 

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre pubblicato una FAQ in cui suggerisce un’interpretazione alternativa per la compilazione del rigo VA2, ovvero il campo dedicato all’indicazione del codice attività proprio alla luce della riclassificazione dettata dai nuovi codici ATECO 2025.

 

La FAQ, più nello specifico, definisce un discriminante temporale, ovvero:

 

  • se la dichiarazione IVA viene presentata entro il 31 marzo 2025 si dovrà indicare il precedente codice ATECO 2007 (rinnovato poi da quello 2022);
  • viceversa, se il modello IVA viene presentato dopo il 1° aprile 2025, si potrà optare per due diverse modalità, ovvero alternativamente:
  1. indicare sempre il vecchio codice ATECO 2007;
  2. indicare il nuovo codice ATECO 2025, segnalando però tale scelta tramite il codice “1” nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio del modello.