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Marco Nessi - 01/07/2025

Tax News 35/2025 del 01.07.2025

Riserve in sospensione d’imposta: il quadro operativo dell’affrancamento

Definite le condizioni per l’accesso al nuovo regime opzionale di affrancamento dei saldi attivi e delle riserve in sospensione d’imposta previo pagamento di un’imposta sostitutiva del 10%.

Il decreto ministeriale 27 giugno 2025, adottato in attuazione dell’articolo 14 del D.Lgs. 192/2024, disciplina in via straordinaria l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione e delle riserve in sospensione d’imposta esistenti nel bilancio al 31 dicembre 2023 e ancora presenti al 31 dicembre 2024, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10%. L’obiettivo è l’allineamento tra i valori civilistici e fiscali, attraverso un meccanismo opzionale che produce effetti sia in ambito IRES sia IRAP. L’affrancamento può riguardare singole riserve o anche importi parziali delle stesse, purché effettivamente esistenti nei bilanci 2023 e 2024 (ciò esclude, ad esempio, le riserve utilizzate per la copertura di perdite non ancora ricostituite).

A titolo esemplificativo sono considerate in “sospensione d’imposta”: le riserve di rivalutazione con effetto fiscale non ancora distribuite (es. riserve ex art. 15 D.L. 185/2008 e art. 110 D.L. 104/2020); le riserve da fusioni, scissioni o conferimenti neutrali; le riserve formatesi per effetto di normative agevolative straordinarie (come quelle del periodo COVID); le riserve da rivalutazione monetaria (ex lege 74/52; 576/1975; 72/83); le riserve da rivalutazione con riconoscimento fiscale (ex lege 408/1990; 413/91; 342/00; 350/03).  Sono altresì interessati i saldi attivi iscritti dai soggetti che operano nel settore alberghiero e termale (ex art. 6-bis DL 23/2020). Possono essere affrancate anche le riserve trasformate in capitale sociale, in quanto, in caso di successiva riduzione, la normativa (art. 13, c. 3, Legge 342/2000) impone il riconoscimento della natura fiscale originaria. Viceversa, tra le altre, sono escluse dall’affrancamento le rivalutazioni a solo effetto contabile, le riserve formate in contabilità semplificata, le riserve già affrancate in sede originaria e le riserve civilistiche non collegate a rinvio d’imposta (es. riserva da ammortamento sospeso ex D.L. 104/2020).

Il perfezionamento dell’affrancamento avviene mediante l’indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, ovvero nel modello Redditi 2025.

L’imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in 4 rate annuali di pari importo, la prima delle quali entro il termine previsto per il saldo delle imposte relative al 2024 (pertanto, ad oggi, entro il 31 luglio con maggiorazione dello 0,4%), e le successive nei 3 anni seguenti. L’imposta è indeducibile sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’IRAP.

Con l'affrancamento le riserve perdono il vincolo della sospensione d'imposta, il che significa che possono essere liberamente distribuite ai soci, o utilizzate per altre finalità, senza che la società debba corrispondere le imposte sui redditi e l'IRAP.

E’ quindi evidente che la valutazione di convenienza dell'aliquota di affrancamento del 10% rispetto alla tassazione ordinaria in capo alla società comporta la necessità di verificare, in primis, le tipologie di poste da affrancare e le modalità di utilizzo delle riserve in sospensione (distribuzione ai soci, copertura perdite). In termini generali per le società di capitali nel caso in cui non vi siano utilizzi delle riserve alternativi alla distribuzione ai soci, l'aliquota del 10% risulta vantaggiosa e consente di ottenere riserve di utili soggette ad imposizione ordinaria al momento della relativa distribuzione.