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Marco Nessi - 24/02/2025

Tax News 14/2025 del 24.02.2025

Transfer Pricing Adjustment e IVA: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

In questa newsletter analizziamo la recente risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate all’interpello 18 dicembre 2024 n. 266, con cui è stata chiarita la rilevanza ai fini IVA degli aggiustamenti di prezzo effettuati nelle transazioni soggette alla disciplina del c.d. “transfer pricing”.

Nella risposta all’interpello 18 dicembre 2024 n. 266, l’Agenzia delle Entrate si è espressa nuovamente in merito alla rilevanza ai fini IVA degli aggiustamenti di transfer pricing (TP adjustment) applicati nei gruppi multinazionali per le operazioni tra imprese associate.

Il caso esaminato ha riguardato una società Alfa, avente sede in un altro Stato membro UE ma identificata ai fini IVA in Italia, che provvedeva a vendere dei beni ad una consociata statunitense, Beta. In particolare, in base alla policy di gruppo prevista in materia di transfer pricing, la società Alfa:

  • al momento della vendita: emetteva una prima fattura per un valore pari al 5% del corrispettivo totale;
  • il restante 95%: veniva fatturato successivamente come aggiustamento di TP per garantire la conformità al principio di libera concorrenza.

Secondo la società Alfa, soltanto la prima fattura emessa doveva considerarsi rilevante ai fini IVA, mentre le fatture successive dovevano considerarsi escluse dall’imposta, avendo la sola finalità di adeguare il margine della consociata.

Nell’esaminare il caso, preliminarmente l’Agenzia delle Entrate ha ricordato la distinzione tra le finalità del transfer pricing e quelle dell’IVA, evidenziando che:

  • il transfer pricing ha lo scopo di distribuire correttamente i profitti tra le consociate di un gruppo multinazionale;
  • l’IVA, invece, si basa sul corrispettivo pattuito tra le parti, e solo in casi eccezionali viene considerato il valore normale della transazione.

Pertanto, secondo l’orientamento espresso, gli aggiustamenti di TP possono influenzare la base imponibile IVA quando:

  • sono effettuati a titolo oneroso;
  • si riferiscono a cessioni specifiche di beni ovvero a prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA;
  • esiste un collegamento diretto tra la rettifica e il corrispettivo iniziale pattuito per la cessione di beni o la prestazione di servizi.

Coerentemente con quanto sopra, nel caso specifico, l’Amministrazione finanziaria ha confermato la rilevanza ai fini IVA anche delle fatture emesse successivamente alla vendita per due motivi, ovvero in considerazione del fatto che:

  1. il contratto tra Alfa e Beta prevedeva esplicitamente la necessità di adeguare il prezzo al fine di rispettare il principio di libera concorrenza;
  2. l’evidente sproporzione tra il valore inizialmente fatturato (5%) e l’aggiustamento successivo (95%) confermava la sussistenza di una modifica sostanziale del corrispettivo pattuito.

 

L’interpretazione dell’Agenzia conferma un orientamento ormai consolidato ovvero che gli aggiustamenti di transfer pricing possono avere rilevanza IVA se in grado di modificare il prezzo originariamente pattuito (in precedenza, sul tema, i vedano:  Interpello n. 529/2021; Interpello n. 60/2018 e n. 884/2021). In questa analisi, un elemento chiave è costituito dal ruolo dei contratti tra le parti: infatti, sono questi a stabilire se gli aggiustamenti devono essere considerati una modifica del prezzo originario (rilevante ai fini IVA) ovvero una semplice riallocazione di margini (irrilevante ai fini IVA).