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Marco Nessi - 16/10/2024

Tax News 22/2024 del 16.10.2024

Concordato Preventivo Biennale: possibile sanatoria per le annualità pregresse

Con l’intento di incrementare l’attrattiva per l’adesione al Concordato Preventivo Biennale (CPB), il “Decreto Omnibus” ha inserito un particolare regime di ravvedimento che consente ai soggetti ISA che entro il 31 ottobre 2024 aderiranno al CPB di applicare alle violazioni commes-se nei periodi d’imposta 2018-2019-2020-2021-2022 un’imposta sostitutiva agevolativa delle imposte sui redditi e relative addizionali ed IRAP. Nella presente Tax News si forniscono i dettagli di questo particolare regime di ravvedimento; segnaliamo la nostra TaxNews n° 19_2024 per maggiori informazioni sul CPB e si invita la gentile clientela a contattare lo Studio per avere maggiori informazioni sul tema.

Con l’intento di incrementare l’attrattiva per l’adesione al Concordato Preventivo Biennale, in sede di conversione del D.L. 9 agosto 2024, n. 113 (c.d. “Decreto Omnibus”) sono state inserite specifiche disposizioni che consentono ai soggetti ISA un particolare regime di ravvedimento per le annualità dal 2018 al 2022.

Nello specifico, infatti, i soggetti ISA che entro il 31 ottobre 2024 aderiranno al concordato preventivo annuale per gli anni 2024 e 2025 avranno la possibilità di applicare un particolare “regime di ravvedimento” relativamente alle violazioni commesse nei periodi d’imposta 2018-2019-2020-2021-2022, corrispondendo un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali ed IRAP. Il ravvedimento può riguardare uno o più periodi d’imposta.

Per il calcolo delle imposte sostitutive da corrispondere è necessario fare riferimento, al punteggio ottenuto in sede di applicazione annuale degli Isa (pertanto, la sanatoria non è fruibile per i periodi d’imposta per i quali è stata dichiarata una causa di esclusione).

Nello specifico, la situazione delle imposte sostitutiva dovute per beneficiare della sanatoria può essere riepilogata nella seguente tabella (si ricorda che, in ogni caso, il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da corrispondere per ciascuna annualità oggetto dell’opzione non potrà essere inferiore a euro 1.000,00).

 

Punteggio ISA

Base imponibile imposta sostitutiva

Periodi d’imposta 2018-2019-2022

Periodi d’imposta 2020-2021

Imposta sostitutiva IIDD

Imposta sostitutiva IRAP

Imposta sostitutiva IIDD

Imposta sostitutiva IRAP

10

5%

 

10%

 

 

3,9%

7%

2,73%

≥ 8 - < 10

10%

7%

≥ 6 - < 8

20%

12%

8,40%

≥ 4 - < 6

30%

15%

10,50%

≥ 3 - < 4

40%

15%

10,50%

< 3

50%

15%

10,50%

 

Esempio

Un professionista che ha dichiarato € 50.000,00 nel 2019 con un punteggio Isa di “8” potrebbe “definire” l’annualità con il versamento di € 1.000,00 anche se il conteggio evidenzierebbe un’entità di € 500,00 [(10% x 50.000,00) x 10%].

Viceversa, in caso di Isa pari a “7”, l’importo da versare sarebbe pari a € 1.200,00 [(20% x 50.000,00) x 12%];

 

Il versamento delle imposte sostitutive dovute dovrà essere effettuato:

- entro il 31 marzo 2025 in un’unica soluzione;

oppure:

- mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025, tenendo in considerazione che nell’ipotesi di rateazione:

  1. l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate;
  2. il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

Si ricorda che la sanatoria non si perfeziona se il pagamento (unica soluzione o della prima rata) dovesse risultare successivo alla notifica di un pvc o di uno schema di atto di accertamento (ex art. 6-bis della 27 luglio 2000, n. 212), ovvero di un atto di recupero di crediti inesistenti.

Inoltre, per il solo periodo d’imposta 2018, il ravvedimento non si perfeziona in caso di notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento (ex art. 6-bis della L. 27 luglio 2000, n. 212), o di atti di recupero di crediti inesistenti, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del L. 9 agosto 2024, n. 113 (c.d. “Decreto Omnibus”).

 

Benefici

L’adesione al ravvedimento speciale è in grado di produrre alcuni importanti benefici.

Infatti, una volta eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo ai fini sia delle imposte sui redditi (analitiche, induttive e presuntive ex art. 39 D.P.R. n. 600/1973) sia dell’IVA (solo quelle presuntive ex art. 54, c. 2, secondo periodo, D.P.R. n. 633/72) non possono essere effettuate, fatto salvo il caso in cui dovesse ricorrere uno dei seguenti casi:

  1. intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale;
  2. applicazione nei confronti dei contribuenti di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal D.Lgs. 10 marzo2000, n. 74, ad eccezione di alcune fattispecie (articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000, art. 2621 c.c. e articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1, c.p.), commessi nel corso degli anni di imposta dal 2018 al 2022;
  3. mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione.

In tutti i casi restano comunque validi i pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento.

Inoltre, restano validi i ravvedimenti ordinari” e quelli speciali effettuati in passato per i quali non è possibile chiedere il rimborso.

Infine, si ricorda che nei confronti dei soggetti ISA che aderiranno al concordato preventivo biennale e che adotteranno il regime di ravvedimento in esame per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, i termini di decadenza per l'accertamento, ai fini delle imposte sui redditi e IVA relativi alle annualità oggetto di ravvedimento, saranno prorogati alla data del 31 dicembre 2027.

 

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e necessità di approfondimento.

 

Marco Nessi