Marco Nessi - 14/07/2025
Il concordato preventivo biennale (disciplinato dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13) è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e Fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netta da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.
1. Soggetti interessati ed esclusi
Sotto il profilo soggettivo, possono accedere al concordato preventivo biennale i soggetti che applicano gli ISA.
Oltre alle persone fisiche, possono accedere al CPB anche le società, sia di persone che di capitali, che applicano gli ISA. In questi casi, l’accettazione della proposta da parte di società di persone e soggetti equiparati e di società di capitali in regime di trasparenza fiscale, vincolerà anche tutti i soci e gli associati.
Viceversa, a decorrere dal 2025 non possono accedere al concordato preventivo i contribuenti in regime forfettario.
Ulteriormente, sono espressamente esclusi i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:
2. Determinazione del reddito
Il reddito concordato viene calcolato dall’Agenzia delle Entrate secondo le regole ordinarie previste dal TUIR. In particolare il reddito stimato non tiene conto:
In ogni caso, il reddito concordato e integrato dei componenti sopra indicati, non può essere inferiore a 2.000,00 euro
3. Termine per adesione
Per il biennio 2025-2026, il termine per l’accettazione della proposta di concordato è fissato alla data del 30 settembre 2025. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il termine è costituito dall’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
L’accettazione della proposta comporta il fatto di dover assoggettare ad IRPEF/IRES ed eventualmente ad IRAP i redditi preconcordati. Ciò significa che gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi percepiti rispetto a quelli concordati con l’Amministrazione finanziaria non assumono rilevanza ai fini fiscali.
4. Regime opzionale
Al fine di rendere più conveniente il CPB, il D.Lgs. n. 108 del 5 agosto 2024 ha introdotto un regime opzionale tramite cui è possibile assoggettare il maggior reddito concordato ad un’imposta sostitutiva.
La base imponibile cui applicare l’imposta sostitutiva è pari alla differenza, se positiva, tra il reddito concordato e il corrispondente reddito del periodo precedente cui si riferisce la proposta. L’aliquota dell’imposta sostitutiva varia in base al punteggio di affidabilità ottenuto in relazione al periodo d’imposta precedente a quello di ingresso nel concordato. In particolare:
Sulla differenza tra il reddito concordato e il reddito effettivo del periodo d'imposta precedente eccedente 85.000 euro, l'imposta sostitutiva è applicabile con un'aliquota del 43% per i soggetti IRPEF e del 24% per i soggetti IRES.
Il reddito concordato, e rettificato come sopra già descritto, può essere ridotto per tener conto delle perdite fiscali conseguite nei periodi d’imposta precedenti. Viceversa, le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta oggetto di concordato, per effetto della rettifica dei componenti reddituali sopra indicati, possono essere portate in diminuzione dai redditi relativi ai medesimi periodi d’imposta e a quelli successivi secondo i criteri ordinari. Infine si ricorda che:
5. I benefici
Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale ottenuto, sono riconosciuti i benefici fiscali previsti per i soggetti ISA che ottengono un voto pari a 10 e quindi:
Inoltre, nei periodi d’imposta oggetto di concordato i contribuenti aderenti non possono essere sottoposti agli accertamenti (ex art. 39 DPR n. 600/73 - accertamento induttivo), pur permanendo la possibilità di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.
6. Conclusioni
Come abbiamo anticipato, l’approccio da parte del contribuente al CPB è facoltativo e avviene tramite la compilazione del Modello CPB 25/26, congiuntamente al modello ISA, e il calcolo del reddito preventivamente proposto dall’Agenzia.
La valutazione se aderire o meno al concordato, deve essere effettuata con molta attenzione, tenendo in considerazione diversi aspetti (l’eventuale risparmio o aggravio di imposte è solo uno degli elementi da valutare).
Siamo a disposizione per assistervi sia nella compilazione del Modello CPB 25/26 congiuntamente al modello ISA riferito al periodo d’imposta 2024, che nella successiva analisi di convenienza tra l’offerta ricevuta e le vostre previsioni, anche in diversi scenari.