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Marco Nessi - 14/07/2025

Tax News 38/2025 del 14.07.2025

Concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025-2026

Il concordato preventivo biennale (disciplinato dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13) è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e Fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netta da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.

1. Soggetti interessati ed esclusi

Sotto il profilo soggettivo, possono accedere al concordato preventivo biennale i soggetti che applicano gli ISA.

Oltre alle persone fisiche, possono accedere al CPB anche le società, sia di persone che di capitali, che applicano gli ISA. In questi casi, l’accettazione della proposta da parte di società di persone e soggetti equiparati e di società di capitali in regime di trasparenza fiscale, vincolerà anche tutti i soci e gli associati.

Viceversa, a decorrere dal 2025 non possono accedere al concordato preventivo i contribuenti in regime forfettario.

Ulteriormente, sono espressamente esclusi i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

  • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
  • condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, dall’art. 2621 c.c., nonché dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato (alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti);
  • conseguimento, nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, di redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni;
  • adesione, durante il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario (ex art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014);
  • realizzazione, durante il primo periodo d'imposta oggetto di concordato, di operazioni di fusione, scissione, conferimento d’azienda o ramo d’azienda ovvero modifica della compagine sociale che ne aumenta il numero di soci o associati (fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato) con riferimento a società o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR;
  • partecipazione, da parte di titolari di reddito di lavoro autonomo, nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, ad associazioni fra professionisti, società tra professionisti o società tra avvocati, qualora non vi sia adesione al concordato sia da parte dell'associazione o società partecipata, sia, nei casi di adesione di queste ultime, da parte di tutti i soci o associati titolari di reddito di lavoro autonomo, per i medesimi periodi d’imposta.

 

2. Determinazione del reddito

Il reddito concordato viene calcolato dall’Agenzia delle Entrate secondo le regole ordinarie previste dal TUIR. In particolare il reddito stimato non tiene conto:

  • delle plusvalenze e delle minusvalenze;
  • delle sopravvenienze attive e passive;
  • delle perdite su crediti;
  • dei redditi o delle quote di redditi (utili o perdite nel caso di reddito d’impresa) derivanti da partecipazioni in società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR;
  • dei corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all’attività artistica o professionale (nel caso di redditi di lavoro autonomo).

In ogni caso, il reddito concordato e integrato dei componenti sopra indicati, non può essere inferiore a 2.000,00 euro

 

3. Termine per adesione

Per il biennio 2025-2026, il termine per l’accettazione della proposta di concordato è fissato alla data del 30 settembre 2025. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il termine è costituito dall’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

L’accettazione della proposta comporta il fatto di dover assoggettare ad IRPEF/IRES ed eventualmente ad IRAP i redditi preconcordati. Ciò significa che gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi percepiti rispetto a quelli concordati con l’Amministrazione finanziaria non assumono rilevanza ai fini fiscali.

 

4. Regime opzionale

Al fine di rendere più conveniente il CPB, il D.Lgs. n. 108 del 5 agosto 2024 ha introdotto un regime opzionale tramite cui è possibile assoggettare il maggior reddito concordato ad un’imposta sostitutiva.

La base imponibile cui applicare l’imposta sostitutiva è pari alla differenza, se positiva, tra il reddito concordato e il corrispondente reddito del periodo precedente cui si riferisce la proposta. L’aliquota dell’imposta sostitutiva varia in base al punteggio di affidabilità ottenuto in relazione al periodo d’imposta precedente a quello di ingresso nel concordato. In particolare:

  • per i contribuenti con punteggio ISA pari o superiore a 8: l’aliquota è pari al 10%;
  • per i contribuenti con punteggio ISA pari o superiore a 6 ma inferiore a 8: l’aliquota è pari al 12%;
  • per i contribuenti con punteggio ISA inferiore a 6: l’aliquota è pari al 15%.

Sulla differenza tra il reddito concordato e il reddito effettivo del periodo d'imposta precedente eccedente 85.000 euro, l'imposta sostitutiva è applicabile con un'aliquota del 43% per i soggetti IRPEF e del 24% per i soggetti IRES.

Il reddito concordato, e rettificato come sopra già descritto, può essere ridotto per tener conto delle perdite fiscali conseguite nei periodi d’imposta precedenti. Viceversa, le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta oggetto di concordato, per effetto della rettifica dei componenti reddituali sopra indicati, possono essere portate in diminuzione dai redditi relativi ai medesimi periodi d’imposta e a quelli successivi secondo i criteri ordinari. Infine si ricorda che:

  • l’IVA è espressamente esclusa dal concordato preventivo (pertanto l’IVA deve essere gestita e versata secondo le consuete modalità);
  • il concordato preventivo produce effetti anche nella sfera previdenziale INPS: in particolare, il reddito concordato assume piena rilevanza per la contribuzione dovuta da artigiani e commercianti o per gli iscritti alla gestione separata. E’ possibile versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato. Viceversa, rispetto ai professionisti con cassa privata (commercialisti, avvocati, geometri, ingegneri, veterinari e altre casse), la contribuzione previdenziale resta calcolata sul reddito effettivamente prodotto.

 

5. I benefici

Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale ottenuto, sono riconosciuti i benefici fiscali previsti per i soggetti ISA che ottengono un voto pari a 10 e quindi:

  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 000 euro annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’IRAP
  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’IVA per un importo non superiore a 000 euro annui;
  • l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative (ex art. 30 Legge 23 dicembre 1994, n. 724);
  • l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (ex art. 39, c. 1, lett. d, secondo periodo, del DPR 600/73 e art. 54, c. 2, secondo periodo, DPR 633/72);
  • l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità`, dei termini di decadenza per l’attività` di accertamento previsti dall’art. 43, c. 1, del DPR 600/73, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’art. 57, c. 1, del DPR 633/72;
  • l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (ex art. 38 DPR 600/73), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Inoltre, nei periodi d’imposta oggetto di concordato i contribuenti aderenti non possono essere sottoposti agli accertamenti (ex art. 39 DPR n. 600/73 - accertamento induttivo), pur permanendo la possibilità di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.

 

6. Conclusioni

Come abbiamo anticipato, l’approccio da parte del contribuente al CPB è facoltativo e avviene tramite la compilazione del Modello CPB 25/26, congiuntamente al modello ISA, e il calcolo del reddito preventivamente proposto dall’Agenzia.

La valutazione se aderire o meno al concordato, deve essere effettuata con molta attenzione, tenendo in considerazione diversi aspetti (l’eventuale risparmio o aggravio di imposte è solo uno degli elementi da valutare).

Siamo a disposizione per assistervi sia nella compilazione del Modello CPB 25/26 congiuntamente al modello ISA riferito al periodo d’imposta 2024, che nella successiva analisi di convenienza tra l’offerta ricevuta e le vostre previsioni, anche in diversi scenari.