Il decreto ministeriale 8 agosto 2025 ha fissato le regole attuative della c.d. “IRES premiale”, ovvero la normativa agevolativa “una tantum” introdotta dalla Legge di bilancio 2025 (art. 1, cc. 436-444, Legge 207/2024) che prevede, limitatamente al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, la riduzione di quattro punti percentuali (dal 24% al 20%) dell’aliquota ordinaria IRES.
1. Presupposto soggettivo
Sono destinatari dell’agevolazione i seguenti soggetti:
- le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001, le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti non commerciali e assimilati (art. 73, c. 1, lett. c, TUIR) limitatamente all’imposta riferibile al reddito di impresa.
Viceversa, sono escluse le società e gli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, ovvero quelli determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.
2. Le condizioni
Per poter beneficiare della riduzione dell’aliquota IRES al 20%, è necessario soddisfare le seguenti condizioni:
- accantonamento dell’utile: almeno l’80% dell’utile 2024 deve essere accantonato in un’apposita riserva (rientrano nel perimetro anche la riserva legale, le riserve statutarie e quelle da valutazioni);
- investimenti rilevanti: l’utile accantonato ( comunque, non inferiore al 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023) deve essere destinato per un ammontare non inferiore al 30% alla realizzazione di investimenti rilevanti, con un investimento minimo di 20.000 euro.
Esempio
Una Spa, con esercizio coincidente con l’anno civile:
- nel 2024 ha conseguito un utile di 100.000 euro, non distribuito per l’80% (80.000 euro);
- nel 2023 ha conseguito un utile di 90.000 euro.
L’importo minimo dell’investimento è pari al maggiore fra i seguenti:
- 2024: 30% di 80.000 euro = 24.000 euro;
- 2023: 24% di 90.000 euro = 21.600 euro;
- 20.000 euro.
L’importo minimo di investimenti da effettuare per accedere alla riduzione dell’aliquota è quindi pari a 24.000.
Rientrano tra gli investimenti agevolabili gli acquisti di beni strumentali nuovi degli Allegati A e B alla Legge 232/2016 (Industria 4.0) e quelli previsti dall’articolo 38 del DL 19/2024 (Transizione 5.0), con obbligo di interconnessione per i beni 4.0 e di riduzione dei consumi energetici per i beni green. Gli investimenti devono essere effettuati dal 1° gennaio 2025 entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione del periodo successivo (ovvero entro il 31 ottobre 2026 per i soggetti solari), con rilevanza ai fini temporali secondo i criteri di competenza (ex art. 109 TUIR). Per i beni in leasing rileva la data di consegna del bene con patto di riscatto;
- incremento occupazionale: il numero di ULA a fine 2025 non deve risultare inferiore alla media del triennio precedente ed è necessario aumentare il numero dei lavoratori a tempo indeterminato di almeno l’1%, o comunque di almeno una unità rispetto al 2024;
- nessun ricorso alla CIG: è necessario non avere fatto ricorso alla cassa integrazione nel 2024 e nel 2025 (tranne per eventi transitori e non imputabili all’impresa).
3. Cause di decadenza
Tra le cause di decadenza rientrano:
- la distribuzione della quota di utile vincolata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
- la dismissione o destinazione all’estero dei beni agevolati entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato realizzato l’investimento.
In caso di decadenza, è necessario restituire il beneficio mediante il versamento della differenza dell’imposta dovuta a seguito della rideterminazione della stessa con applicazione dell’aliquota ordinaria, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le cause di decadenza.
4. Consolidato fiscale
Il decreto introduce regole specifiche di coordinamento per le società che aderiscono al regime di consolidato nazionale o mondiale e per i gruppi in trasparenza fiscale.
In primo luogo, ciascuna società del consolidato deve determinare separatamente la quota di reddito che beneficia dell’aliquota ridotta. La consolidante tiene conto di questi importi nel calcolo dell’imposta di gruppo, fino a concorrenza dei redditi eccedenti le perdite aggregate. In tal modo, si garantisce la neutralità fiscale del beneficio, nel rispetto del principio per cui l’IRES è dovuta esclusivamente dalla società consolidante.
Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla priorità di compensazione: le perdite delle società in perdita vengono utilizzate prima per abbattere i redditi delle partecipanti non agevolabili.
Ne derivano due possibili scenari:
- se le perdite “ordinarie” assorbono interamente i redditi tassabili a aliquota piena, l’eventuale eccedenza è interamente soggetta all’aliquota ridotta;
- in caso contrario, il reddito complessivo si suddivide in una parte tassata al 24% e una parte al 20%.
La consolidante può inoltre decidere di non utilizzare le perdite pregresse per abbattere i redditi agevolati, rinviandone l’impiego agli esercizi successivi. Rimangono escluse dalla base imponibile di gruppo le somme corrisposte a titolo di contropartita per il beneficio IRES, come previsto dall’art. 118, comma 4, del TUIR.
Se, in corso d’anno, una società del consolidato perde il diritto all’agevolazione, la consolidante deve riversare (entro il termine di versamento a saldo) la maggiore imposta dovuta, derivante dalla riclassificazione dei redditi già tassati con aliquota ridotta, riallineandoli al regime ordinario.
Le stesse regole si applicano al consolidato mondiale, con la possibilità di sospendere l’utilizzo delle perdite pregresse. Per i soggetti che hanno optato per la trasparenza fiscale ex art. 115 TUIR, ciascun socio imputa la quota di reddito agevolato in proporzione alla propria partecipazione agli utili. In tali casi:
- chi non può beneficiare dell’aliquota ridotta deve prioritariamente compensare con le proprie perdite pregresse;
- in caso di decadenza, deve versare la differenza d’imposta entro i termini ordinari.
Restano invece esclusi dall’agevolazione i soci delle società che hanno optato per la trasparenza ex art. 116 TUIR.
5. Cumulabilità
Il beneficio della riduzione dell’aliquota IRES spetta nei limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell’impresa per gli investimenti rilevanti. Restano ferme le regole di “cumulo” definite dalle singole discipline agevolative, indicate sia nell’articolo 1, c. 1059, della Legge n. 178/2020 sia all’articolo 38, c. 18, del DL n. 19/2024).

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