Con la presente Taxnews si illustra l’agevolazione introdotta dal D.Lgs n. 216/2023 che prevede una deduzione maggiorata del costo del lavoro dal reddito imponibile, a beneficio di imprese e professionisti che nel 2024 effettuano assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, generando un incremento occupazionale rispetto al periodo d’imposta 2023. La maggiore deduzione del costo del lavoro è pari al 20% dell’incremento occupazionale, determinato con i criteri fissati dal Decreto. Il costo del lavoro dei neo assunti appartenenti a categorie ‘svantaggiate’ è ulteriormente maggiorato, in misura massima pari al 10% del costo del lavoro di tali categorie.
1. Il meccanismo della maggiorazione 2024 del costo del lavoro deducibile
Con l’art. 4 del D.Lgs n. 216/2023, in attesa di una organica revisione e razionalizzazione degli incentivi alle imprese, come prima anticipazione, seppur temporalmente limitata al periodo d’imposta 2024, della riforma delle agevolazioni agli operatori economici, è stato introdotta una deduzione maggiorata del costo del lavoro, a beneficio di imprese e professionisti che, per l’esattezza, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (quindi, per i contribuenti con esercizio “solare”, nel 2024), effettuano assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, generando un incremento occupazionale rispetto al periodo d’imposta precedente (il 2023 per i contribuenti "solari").
Contestualmente, come contraltare a questa nuova agevolazione, sempre a partire del 1° gennaio 2024, è stata abrogata la disciplina agevolata relativa all’aiuto alla crescita economica (ACE), facendo salvi i diritti quesiti in materia di riporto delle eccedenze ACE pregresse, che potranno essere utilizzate fino al loro totale esaurimento.
In sostanza, imprese e soggetti esercenti arti e professioni possono dedurre dal reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, il costo del personale di nuova assunzione a tempo indeterminato maggiorato di un importo pari al 20% dell’incremento occupazionale, calcolato come di seguito illustrato, e a patto che siano rispettate alcune precise condizioni stabilite dalla norma.
Come precisato dal decreto in esame, l’agevolazione spetta ai predetti soggetti che hanno esercitato l’attività per “almeno 365 giorni” (quindi per l’intero anno) nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 (nel periodo 2023 per i contribuenti “solari”).
L’Agevolazione, essendo finalizzata ad incentivare incrementi occupazionali, richiede che l’impresa si trovi in condizione di normale operatività, per cui essa non spetta alle società e agli enti in liquidazione, a quelli assoggettati a liquidazione giudiziale (ex fallimento) o agli altri istituti liquidatori di cui al Codice della Crisi d’Impresa, D.Lgs n. 14/2019.
2. Il calcolo dell’incremento occupazionale
Il costo riferibile all’incremento occupazionale è pari al minore importo tra:
- il costo effettivo relativo ai nuovi assunti, e
- l’incremento complessivo di tutto il costo del personale risultante dal conto economico, come rilevato nella voce B9 dello schema di conto economico, di cui all’art. 2425 del Codice Civile.
Per i contribuenti che non adottano lo schema civilistico di conto economico (le assicurazioni, le banche e gli altri intermediari finanziari, nonché i soggetti che applicano gli IAS), la norma prevede che tali soggetti debbano considerare le componenti del costo del personale che, in caso di adozione dello schema di bilancio civilistico, sarebbero confluite nella voce B9 del conto economico.
È previsto, inoltre, che i costi del personale dipendente debbano essere temporalmente imputati secondo le regole applicabili ai fini del calcolo del reddito fiscale del contribuente. Pertanto, per i professionisti, tali costi rilevano secondo il principio di cassa, ad eccezione del trattamento di fine rapporto che viene imputato secondo competenza economica, mentre, per le imprese, i costi del personale vanno rilevati secondo competenza economica.
Circa la configurazione del costo, esso include la retribuzione, l’INAIL, i contributi previdenziali a carico dell’azienda e i ratei di retribuzione (permessi non goduti, ferie, ecc.).
Quindi sull’incremento occupazionale, come sopra calcolato, si applica il 20% che costituisce la maggiorazione del costo del lavoro che sarà deducibile dal reddito tassabile.
3. Le altre condizioni per beneficiare dell’agevolazione
La norma dispone che gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che sussista un incremento secondo le modalità stabilite dalla norma: è, infatti, richiesto che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (quindi al 31 dicembre 2024, per i contribuenti “solari”) sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta precedente (il 2023 per i “solari”). Se la predetta condizione non è verificata, il contribuente non beneficia di alcuna agevolazione.
Come ulteriore requisito per beneficiare dell’agevolazione, la norma stabilisce che “nessun costo è riferibile all'incremento occupazionale, nel caso in cui, alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023”.
4. Ulteriore maggiorazione del 10% per i lavoratori ‘ svantaggiati’
Allo scopo di promuovere l'assunzione di particolari categorie di soggetti meritevoli di maggiore tutela, la deduzione maggiorata del costo del lavoro spetta in una misura ulteriormente maggiorata.
In particolare, è previsto che il costo annuale riferibile a ciascun nuovo assunto debba essere moltiplicato per coefficienti di maggiorazione, qualora il nuovo assunto rientri in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela, di cui all'Allegato 1 del D.Lgs n. 216/2023. Questa modalità di calcolo del costo con i coefficienti di maggiorazione si applica, sia per il costo dei nuovi assunti, sia per il calcolo dell’incremento complessivo del costo del personale di cui alla voce B9 del conto economico.
L'applicazione della norma è complessa e articolata, e, in ogni caso, per comprendere appieno il meccanismo applicativo occorre attendere il previsto Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Decreto determinerà anche i coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie di lavoratori 'svantaggiati', in modo da garantire, come stabilito dalla norma, che la complessiva maggiorazione non ecceda il 10 per cento del costo del lavoro sostenuto per le predette categorie.
5. Effetti indesiderati del bonus maggiorazione costo del lavoro
Considerato che l’agevolazione riduce il reddito fiscalmente imponibile, questo ha effetto sul risultato operativo lordo (ROL) fiscale, di cui all’art. 96, comma 4, del TUIR, che ne risulta ovviamente diminuito. Tale diminuzione potrebbe quindi generare un aumento degli interessi passivi indeducibili.
Anche ai fini degli ISA, la maggiorazione del costo del lavoro fiscalmente deducibile potrebbe impattare sul risultato finale dell’affidabilità fiscale.
Appena sarà emanato il Decreto attuativo, lo Studio sarà a disposizione dei Clienti per assisterli sulla nuova agevolazione, anche per simulazioni del possibile risparmio fiscale.

Lo studio è a disposizione per chiarimenti ed assistenza
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