Tax NEWS n.50 del 29/09/2025

Soggetta ad IVA la cessione del marchio e dei diritti IP collegati

La cessione onerosa del marchio, unitamente ai diritti di proprietà intellettuale collegati (disegni, modelli e materiali promozionali), non integra una cessione di azienda o ramo d’azienda. Si tratta quindi di una prestazione di servizi imponibile ai fini IVA, con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 19 agosto 2025 n. 210.

Nel caso analizzato, la società ALFA (attiva nel settore della produzione e distribuzione di profumi e prodotti cosmetici e già licenziataria del marchio oggetto della compravendita) acquisiva in piena proprietà dalla società BETA il marchio DELTA e diritti IP ad esso strettamente collegati (disegni, modelli e diritti d’autore su materiale promozionale), con esclusione di ogni altro elemento tipicamente riconducibile ad un’organizzazione aziendale (personale, rapporti contrattuali, know-how produttivo, beni strumentali, ecc.). L’acquisizione veniva motivata dall’esigenza strategica di garantire continuità aziendale in caso di mancato rinnovo della licenza e rafforzare l’autonomia economica e commerciale dell’impresa.

Al fine di chiarire il trattamento IVA dell’operazione è stato ricordato che, a livello normativo, l’articolo 2, c. 3, lett. b), del DPR 633/72 esclude dall’ambito applicativo dell’IVA i trasferimenti aventi a oggetto aziende o rami d’azienda, ossia le università di beni (materiali e immateriali) che sono dotate di un’autonoma operatività economica. A livello interpretativo, la Cassazione ha chiarito, da tempo, che la cessione d’azienda richiede un “complesso organico unitariamente considerato”, dotato di attitudine potenziale all’esercizio dell’impresa (Cass. 24913/2008) e composto da beni tra loro funzionalmente collegati (Cass. 29203/2021). In senso conforme, la prassi dell’Agenzia delle Entrate (risoluzioni 417/E/2008 e 33/E/2012; risposte interpelli n. 536/2021 e 399/2023) ha ribadito che la qualificazione di un’operazione come cessione d’azienda richiede la presenza di un complesso organizzato che consenta la prosecuzione autonoma dell’attività trasferita (non potendo, viceversa, ravvisarsi questa qualificazione nella mera cessione di un marchio, di un brevetto o di diritti IP, in assenza di elementi materiali e organizzativi).

Nel caso in esame, l’Agenzia ha osservato che:

  • la società cedente BETA non era e titolare di alcun asset operativo (formule produttive, packaging, promozione, personale, contratti attivi);
  • le sole attività collegate al marchio venivano svolte interamente dalla cessionaria ALFA in virtù del contratto di licenza preesistente.

Coerentemente con quanto sopra, l’operazione è stata inquadrata come mera formalizzazione del passaggio dalla licenza alla proprietà del marchio, senza trasferimento di una struttura produttiva. In termini impositivi, l’Agenzia ha quindi concluso che, nel caso specifico, la cessione del marchio e dei diritti IP collegati doveva classificarsi tra le prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA (ai sensi dell’art. 3, c. 2, n. 2, DPR 633/72), con conseguente imposta di registro dovuta in misura fissa (200 euro). 

La pronuncia conferma l’approccio restrittivo adottato dalla prassi in merito alla qualificazione di operazioni complesse come le cessioni d’azienda: in assenza di elementi organizzativi e produttivi trasferiti in blocco, anche operazioni strutturate contrattualmente in maniera articolata devono essere trattate fiscalmente come cessioni di singoli beni o diritti. A livello operativo, ciò implica un’attenta valutazione dell’oggetto del trasferimento e dell’assetto funzionale dell’attività economica. Nel caso di specie, l’Agenzia ha correttamente escluso la configurabilità di un ramo d’azienda. La cessione di un marchio, ancorché dotato di rilevante valore economico e simbolico, si qualifica dunque come prestazione di servizi imponibile IVA, se effettuata in modo isolato e senza il trasferimento di mezzi produttivi, personale, rapporti giuridici o una struttura organizzata.


Tax News pubblicata il 29/09/2025 da Marco Nessi


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