Tax NEWS n.42 del 18/08/2025

Il nuovo regime di riporto delle perdite fiscali nei conferimenti d’azienda

Con l’inserimento del nuovo comma 5-bis all’articolo 176 del TUIR operato dal DL 17 giugno 2025 n. 84, il legislatore ha esteso ai conferimento d’azienda i criteri ed i limiti propri previsti per il riporto delle perdite fiscali delle operazioni di fusione e scissione.

Mediante l’aggiunta del nuovo comma 5-bis all’articolo 176 del TUIR, la Legge 30 luglio 2025 n. 108 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° agosto 2025 e recante la conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 17 giugno 2025 n. 84) ha introdotto un’importante modifica alla disciplina fiscale delle operazioni di conferimento d’azienda. In particolare, a seguito delle novità che sono state introdotte, nei confronti della società conferitaria, le perdite fiscali riportabili, le eccedenze di interessi passivi deducibili e le eccedenze ACE sono soggette alle stesse condizioni e limitazioni previste dall’articolo 173, c. 10, del TUIR nei confronti della società beneficiaria della scissione (assumendo a riferimento il patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio chiuso prima della data di efficacia del conferimento).

Come chiarito dalla relazione illustrativa, la finalità di questo intervento è duplice: da un lato, si intende rafforzare i presidi antiabuso nelle operazioni di conferimento d’azienda (equiparandole, ai soli fini fiscali, alle operazioni di scissione); dall’altro, si vuole armonizzare la disciplina con i più recenti interventi in tema di perdite infragruppo e operazioni straordinarie, eliminando eventuali asimmetrie che avrebbero potuto essere sfruttate in chiave elusiva. In quest’ottica, le operazioni di conferimento assumono, sotto il profilo del riporto delle perdite e delle eccedenze, un trattamento unitario rispetto alle altre operazioni straordinarie neutrali (tipicamente le operazioni di fusione e scissione).

L’applicazione di questo regime è espressamente prevista anche nei casi in cui il conferimento dovesse essere preceduto o accompagnato da un cambio di controllo della conferitaria. La possibilità di riportare le posizioni fiscali agli esercizi successivi è condizionata al superamento del c.d. “test di vitalità” (“vitality Test”), che ha la funzione di verificare la continuità operativa della società attraverso due principali parametri: i ricavi e proventi dell’attività caratteristica e le spese per prestazioni di lavoro subordinato, inclusi i contributi. Il test si considera superato qualora, nell’esercizio precedente all’operazione, questi valori risultano almeno pari al 40% della media degli stessi valori registrati nei due esercizi ancora anteriori. Ai fini del calcolo, il legislatore consente di utilizzare un limite massimo costituito dal valore del patrimonio netto determinato in base ai valori contabili ovvero da una perizia giurata di stima. Infine si ricorda che la sopra citata disciplina è applicabile:

  • alle operazioni effettuate dal 2024 (ovvero, in particolare, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 13 dicembre 2024 n. 192. Viceversa, in conformità a quanto previsto dall’articolo 15, c.2, del D.Lgs. 192/2024, le perdite maturate fino al 2023 rimangono assoggettate al regime previgente e non potranno beneficiare delle nuove regole);
  • indipendentemente dalle condizioni previste dall’articolo 84, comma 3, del TUIR, che collega la limitazione al riporto delle perdite alla concomitanza di un cambio di controllo e la modifica sostanziale dell’attività esercitata (questa disposizione sarà quindi applicabile esclusivamente alle operazioni di cessione d’azienda).

 

Esempio

Una società conferitaria ha registrato, nell’esercizio 2024 (anno precedente al conferimento), ricavi pari a 1.200.000 euro e spese per lavoro subordinato e contributi per 400.000 euro.

Negli esercizi 2022 e 2023, i ricavi caratteristici sono stati rispettivamente di 2.000.000 e 1.500.000 euro, mentre le spese per lavoro subordinato sono state di 500.000 e 450.000 euro.

 

1) Media dei ricavi caratteristici nei due esercizi anteriori: (2.000.000 + 1.500.000) / 2 = 1.750.000 euro; il 40% di questa media corrisponde a 700.000 euro.

Poiché i ricavi 2024 (1.200.000 euro) superano ampiamente questa soglia, il primo requisito del test è soddisfatto.

 

2) Media delle spese per lavoro subordinato nei due esercizi anteriori: (500.000 + 450.000) / 2 = 475.000 euro; il 40% di questa media corrisponde a 190.000 euro.

Le spese per lavoro subordinato del 2024 (400.000 euro) superano anche questa soglia, soddisfacendo così il secondo requisito.

La società conferitaria supera il Vitality Test e può riportare le perdite fiscali e le altre eccedenze, fermo restando il limite massimo rappresentato dal patrimonio netto (ad esempio 3.000.000 euro come risultante dall’ultimo bilancio o da perizia di stima).

 

 

A livello operativo l’inserimento nell’articolo 176 del TUIR dei criteri di riporto delle perdite fiscali previsti per le fusioni e scissioni nell’ambito delle operazioni di conferimento d’azienda si fonda su una diversa ratio in quanto:

  • nel conferimento d’azienda, il soggetto conferente continua ad esistere e non c'è una reale “unificazione” di patrimoni;
  • nelle fusioni e scissioni, invece, vi è una continuità soggettiva (successione universale) che giustifica l’applicazione di limiti al riporto delle perdite (art. 172, c. 7 TUIR), volti a evitare fenomeni elusivi.

Applicare in modo automatico al conferimento le regole delle fusioni/scissioni genera quindi una contraddizione normativa (ed una potenziale violazione dell’articolo 3 della Costituzione) in quanto:

  • si sovrappongono delle discipline che sono state concepite per presupposti giuridici differenti (creando incertezza su quale sia il regime corretto);
  • si introducono limiti al riporto delle perdite anche dove non esistono i rischi elusivi tipici delle fusioni (o scissioni), generando un trattamento irragionevolmente sfavorevole per il contribuente.

Tax News pubblicata il 18/08/2025 da Marco Nessi


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