Tax NEWS n.33 del 24/06/2025

EROGAZIONI PUBBLICHE: INFORMATIVA ENTRO 30 GIUGNO 2025

L’articolo 1, commi da 125 a 129, della Legge 124/2017 ha introdotto un obbligo di pubblicità per le erogazioni pubbliche percepite da imprese ed enti da assolvere entro il 30 giugno di ogni anno. Per le imprese, le modalità di assolvimento variano in funzione del regime contabile adottato, della dimensione aziendale e della struttura del bilancio.

1. Ambito soggettivo

Sono soggetti all’obbligo informativo in esame:

  • le imprese iscritte al Registro delle imprese (art. 2195 c.c.);
  • le società che redigono il bilancio d’esercizio (in forma ordinaria o abbreviata);
  • le micro-imprese ai sensi dell’art. 2435-ter c.c.;
  • gli imprenditori individuali;
  • le società di persone (anche se non obbligate alla redazione della nota integrativa).

In particolare i soggetti che esercitano le attività previste dall’art. 2195 c.c. (e che, quindi, sono obbligati all’iscrizione nel Registro delle imprese) devono pubblicare gli importi e le informazioni richieste nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e nell’eventuale bilancio consolidato. In questo caso, il termine per l’adempimento coincide con quello previsto per l’approvazione dei bilanci annuali (nel caso in cui il bilancio dovesse essere approvato nel termine luogo di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, anche la pubblicazione delle erogazioni pubbliche dovrà essere differita di conseguenza).

Viceversa, i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelli che non sono tenuti alla redazione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro imprese) assolvono all’obbligo entro il 30 giugno di ogni anno (in analogia a quanto previsto per gli enti non commerciali) mediante la pubblicazione delle relative informazioni ed importi richiesti sui propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, ovvero, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, (pertanto, con riferimento agli importi percepiti nel 2024 il termine per il rendiconto è fissato alla data del prossimo 30 giugno 2025). L’obbligo è previsto a prescindere dal regime contabile adottato e, quindi, dalle dimensioni dell’impresa.

 

2. Ambito oggettivo

Gli obblighi di informativa riguardano le “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.

Operativamente, il beneficio economico ricevuto è oggetto dell’obbligo di trasparenza a prescindere dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalle relative modalità (in denaro o in natura).  In particolare la disciplina riguarda i rapporti bilaterali in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio ad un particolare soggetto del Terzo settore o a una specifica impresa

A titolo esemplificativo sono soggetti all’obbligo di monitoraggio;

  • i contributi a fondo perduto;
  • le Garanzie pubbliche su finanziamenti (es. MCC, SACE);
  • l’uso gratuito di beni pubblici (comodati);
  • gli Aiuti di Stato e gli Aiuti “de minimis” (anche se pubblicati nel RNA);
  • le agevolazioni per formazione, internazionalizzazione, digitalizzazione.

Viceversa, dall’obbligo comunicativo in esame sono escluse:

  • le risorse riconducibili a soggetti pubblici di altri Stati (europei o extraeuropei) e alle istituzioni europee.
  • i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale quali ad esempio:
  • i vantaggi dinatura corrispettiva ( appalti, incarichi);
  • gli aiuti di carattere generale ( ACE, super-ACE, bonus investimenti, crediti d’imposta ordinari);
  • le misure fiscali non selettive ( esoneri IRAP, Patent Box, riduzioni ASOS);
  • i contributi percepiti tramite i Fondi interprofessionali (Assonime 5/2019, par. 2.4);
  • le attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.

Operativamente, le informazioni richieste devono essere fornite preferibilmente in forma schematica o tabellare (con espresso riferimento alla norma di legge), con l’indicazione delle seguenti informazioni:

  • dati identificativi del soggetto beneficiario (se l’informativa è fornita su portali digitali riconducibili a soggetti terzi);
  • dati identificativi del soggetto erogante;
  • importo dell’erogazione ricevuta;
  • periodo amministrativo di incasso;
  • breve descrizione della causale dell’attribuzione.

Nella seguente tabella riepiloghiamo le principali tipologie di contributi /indennità soggetti o esclusi dall’obbligo in esame.

 

Tipologia

Obbligo comunicazione

Motivazione / Riferimento

Contributo MISE per digitalizzazione

Sovvenzione a fondo perduto – beneficio selettivo

Indennità Covid-19 (INPS, Agenzia Entrate)

Agevolazione specifica a favore di alcune categorie

Contributo regionale per formazione

Vantaggio economico su base non generale

Utilizzo gratuito di immobile comunale

Concessione in comodato – beneficio patrimoniale

Credito d’imposta R&S “generale”

No

Agevolazione generalizzata – esclusa dalla norma

ACE / Super ACE

No

Misura generale di sistema – esclusa (Assonime)

Esonero contributivo assunzione apprendisti

No

Agevolazione di sistema – escluse da obbligo (circ. 5/2019)

Fondo interprofessionale (Formazienda, Fondimpresa, ecc.)

No

Risorse non considerate “erogazioni pubbliche” (Assonime)

Corrispettivo per appalto o fornitura alla PA

No

Rapporto sinallagmatico – natura commerciale

Aiuto “de minimis” RNA con codice CAR

È possibile rinviare al codice nel Registro

 

3. Soglia di esonero

A livello quantitativo, ai sensi dell’art. 1, c. 127, della Legge 124/2017, non sono soggette a pubblicazione le erogazioni di importo complessivo inferiore a 10.000 euro annui.

Secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (circ. 11 gennaio 2019 n. 2), il limite di 10.000,00 euro dovrebbe essere riferito al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione. 

Conseguentemente, l’obbligo informativo sussisterebbe laddove il totale dei vantaggi economici ricevuti dovesse essere pari o superiore a 10.000,00 euro, quantunque il valore della singola erogazione dovesse essere inferiore a 10.000,00 euro.

Ai fini della rendicontazione, assumono rilevanza le sole somme effettivamente incassate nell’esercizio, anche se riferite ad attività di anni precedenti.

 

4. Controlli e sanzioni

L’inosservanza degli obblighi di pubblicazione relativi alle erogazioni pubbliche comporta una sanzione di ammontare pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Le sanzioni sono irrogate dalle Pubbliche Amministrazioni che hanno erogato il beneficio oppure dall’Amministrazione vigilante o competente per materia.

Il revisore legale è tenuto a verificare l’informativa quando questa è contenuta nel bilancio (CNDCEC 2019). Se invece l’informativa è pubblicata sul sito, la verifica compete all’organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico).


Tax News pubblicata il 24/06/2025 da Marco Nessi


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