Tax NEWS n.7 del 02/02/2026

Transizione 4.0: prorogato al 31 marzo 2026 il termine per la Comunicazione di completamento

Con il decreto direttoriale del 28 gennaio 2026, il MIMIT ha prorogato i termini per la comunicazione di completamento degli investimenti 4.0. Contestualmente, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nuove FAQ per chiarire le modalità di compilazione del modello F24.

Con il decreto direttoriale 28 gennaio 2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha prorogato i termini previsti per la trasmissione delle comunicazioni di completamento relative agli investimenti in beni strumentali materiali nuovi agevolati nell’ambito del credito d’imposta Transizione 4.0. In particolare per gli investimenti in beni strumentali 4.0 ultimati entro il 31 dicembre 2025, il termine di trasmissione del modello di completamento è stato differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2026. Viceversa, per gli investimenti che si concluderanno entro il 30 giugno 2026, (previo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% entro il 31 dicembre 2025), il termine di trasmissione è stato fissato al 31 luglio 2026. Si ricorda che la comunicazione di completamento rappresenta un adempimento imprescindibile per l’effettiva fruizione del credito: infatti, l’omesso o tardivo invio della comunicazione comporta l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione. Le imprese che hanno già prenotato e confermato le risorse attraverso il portale del GSE ma non hanno ancora trasmesso la comunicazione, possono dunque beneficiare di una finestra temporale ulteriore per regolarizzare la propria posizione. Analogamente, i soggetti che hanno ricevuto la comunicazione di nuova disponibilità di risorse da parte del GSE (a seguito di rifinanziamenti o di liberazione di fondi precedentemente prenotati) sono tenuti a trasmettere la comunicazione di conferma entro trenta giorni dalla ricezione e la comunicazione di completamento entro i termini così prorogati.

Sul fronte operativo, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta, in pari data, con la pubblicazione di tre nuove FAQ dedicate alle corrette modalità di compilazione del modello F24 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta. I chiarimenti forniti sono finalizzati ad evitare il compimento di errori compilativi che negli ultimi mesi hanno determinato numerosi scarti delle deleghe di pagamento, in particolare con riferimento alla corretta individuazione dell’anno di riferimento e alla scelta del codice tributo da utilizzare.

Nel primo caso esaminato, relativo ad un investimento completato nel 2024, l’Agenzia ha chiarito che qualora nella comunicazione al MIMIT/GSE sia stato indicato il 2024 quale anno di completamento, il modello F24 deve riportare, per ciascuna delle tre annualità in cui il credito è utilizzabile, lo stesso anno di riferimento (ovvero il 2024), anche qualora le quote dovessero essere effettivamente utilizzate in anni successivi. Il chiarimento ribadisce, di fatto, quanto era già stato indicato nella risoluzione n. 25/2024, ovvero che l’anno di riferimento coincide con quello di completamento dell’investimento, indipendentemente dall’anno di utilizzo effettivo della quota. Qualora dovesse essere indicato un anno differente (ad esempio 2025 per la seconda quota), la delega F24 sarà respinta. La quota non fruita nel 2025 può comunque essere utilizzata nel 2026, mantenendo invariati codice tributo e anno di riferimento.

Una seconda ipotesi riguarda gli investimenti completati nel 2025 a fronte di acconti versati in misura almeno pari al 20% entro il 31 dicembre 2024 con ordine accettato entro la medesima data. In questa situazione è applicabile il regime transitorio previsto dalla legge di Bilancio 2025, con utilizzo del codice tributo 6936 e anno di riferimento 2025 per tutte le quote, incluse quelle da utilizzare nel 2026 e nel 2027. Anche in questo caso, la mancata coerenza tra anno di riferimento e anno di completamento comporta lo scarto del modello F24. Diversamente, nel caso in cui queste condizioni non dovessero essere rispettate (ad esempio per acconti versati in misura inferiore al 20% o ordine non accettato) il credito dovrà essere fruito secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 446, della Legge 207/2024, con indicazione del codice tributo 7077, indicando sempre l’anno di completamento come anno di riferimento.

Infine, il terzo caso riguarda investimenti avviati nel 2025 e completati entro il 30 giugno 2026, purché risultino rispettate le condizioni temporali già menzionate. In questa ipotesi, la fruizione della prima quota del credito può avvenire a partire dal 2026, utilizzando il codice tributo 7077 e indicando come anno di riferimento sempre il 2026, anche per le quote da fruire nel 2027 e 2028. L’Agenzia ha precisato che, qualora il completamento dovesse verificarsi oltre il 30 giugno 2026, oppure in assenza delle condizioni di validità previste (ordine non accettato o acconti insufficienti), si avrà la decadenza dalla possibilità di beneficiare del credito d’imposta.

Degna di nota è, infine, la precisazione fornita in merito alla gestione delle deleghe F24 nei casi in cui l’informazione relativa alla comunicazione non sia stata ancora trasmessa dal GSE all’Agenzia. In questi casi, la delega viene sospesa per un massimo di trenta giorni in attesa della trasmissione dei dati da parte del Gestore, decorsi i quali (in assenza di riscontri positivi) il modello F24 sarà definitivamente scartato. Questa procedura mira a evitare che il contribuente possa subire uno scarto a causa di ritardi imputabili al solo iter amministrativo tra MIMIT, GSE e Agenzia delle Entrate.

I chiarimenti sopra illustrati confermano la necessità di verificare attentamente la corrispondenza tra le informazioni indicate nella comunicazione di completamento e quelle riportate nei modelli F24. È altresì fondamentale monitorare la corretta trasmissione delle comunicazioni al GSE, evitando l’invio prematuro delle deleghe di compensazione.

 


Tax News pubblicata il 02/02/2026 da Marco Nessi


Lo studio è a disposizione per chiarimenti ed assistenza

Contatta FiderConsult

Le ultime Tax & HR News

Archivio Tax & HR News

Anno 2025

Anno 2024

Anno 2023