Tax NEWS n.2 del 07/01/2026

Legge di bilancio 2026: principali misure per le imprese

La Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (c.d. “Legge di Bilancio 2026”) ha previsto diverse misure fiscali che incidono direttamente sulla pianificazione degli investimenti e la gestione del patrimonio delle imprese. Di seguito si riepilogano le principali novità di maggiore impatto operativo.

1. Iperammortamento

L’agevolazione riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, e si traduce in una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, secondo una logica a scaglioni, ovvero:

  • 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per la quota compresa tra 2,5 e 10 milioni di euro;
  • 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

I beni devono essere:

  • materiali o immateriali nuovi e interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (le modifiche introdotte sono intervenute in modo significativo sugli allegati A – “beni materiali” - e B “beni immateriali” - alla Legge 232/2016, al fine di riallineare il catalogo dei beni agevolabili all’evoluzione tecnologica degli ultimi anni e ai paradigmi di Industria e Transizione 5.0);
  • destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato;
  • prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea ovvero in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.

Rispetto alle precedenti versioni, la normativa approvata ha eliminato la maggiorazione delle aliquote per gli investimenti “green” o a riduzione dei consumi energetici.

A livello operativo l’iperammortamento è cumulabile con le altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali o europee, purché il sostegno complessivo non superi il costo sostenuto e non copra le stesse quote di costo dei singoli investimenti. La base di calcolo deve essere assunta al netto di altre sovvenzioni o contributi ricevuti per le stesse spese. Viceversa, non è possibile fruire dell’iperammortamento per gli investimenti che hanno già beneficiato dei crediti d’imposta regolati dall’articolo 1, comma 446, della Legge n. 207/2024 (Transizione 4.0/5.0).

Per l’accesso al beneficio, occorrerà trasmettere, in via telematica apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici. Un decreto del ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze stabilirà le modalità attuative della misura.

Infine si ricorda che per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza dell’iperammortamento è subordinata a:

  • il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
  • il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

2. Dividendi, PEX e plusvalenze

L’esenzione del 95% su dividendi e plusvalenze PEX è limitata alle partecipazioni che hanno una quota almeno del 5% ovvero un valore fiscale almeno di 500.000 euro. Viceversa, le partecipazioni sotto queste soglie non potranno più accedere al regime di esclusione, con conseguente tassazione integrale. Le nuove regole sono applicabili ai dividendi deliberati a partire dal 1 gennaio 2026 e alle partecipazioni acquisite da tale data, con criterio FIFO in caso di acquisti stratificati.  Un analogo allineamento è previsto per l’applicazione della ritenuta ridotta dell’1,20% sui dividendi corrisposti a società UE/SEE non beneficiarie della direttiva madre-figlia: anche in questo caso, la soglia del 5% o dei 500.000 euro diventerà una condizione necessaria per poter fruire dell’aliquota agevolata, evitando discriminazioni tra soci residenti e non residenti.

Le nuove disposizioni dovranno applicarsi alle distribuzioni di utili deliberate ed alle plusvalenze realizzate dal 1 gennaio 2026. Ai fini del calcolo dell’acconto d’imposta 2026 con il metodo storico, dovrà essere assunta come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove regole.

3. Plusvalenze su beni strumentali

Dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025, le plusvalenze su beni strumentali, materiali e immateriali, nonché su immobilizzazioni finanziarie non PEX non saranno più rateizzabili in quote costanti fino ad un massimo di 5 periodi d’imposta ma dovranno concorrere interamente al reddito nell’anno di realizzo.

In deroga a tale regola, per le plusvalenze derivanti dalla cessione di azienda o di ramo d’azienda, detenuti per un periodo non inferiore a 3 anni, resta ferma la possibilità di rateizzazione in quote costanti fino a un massimo di 5 periodi d’imposta.

Ai fini degli acconti 2026, l’imposta “storica” dovrà essere ricalcolata come se le plusvalenze fossero interamente imponibili, adeguando di conseguenza i flussi di cassa.

4. Stretta sulle compensazioni

E’ stata ridotta da 100.000 a 50.000 euro la soglia di carichi a ruolo per imposte erariali oltre la quale è vietata la compensazione orizzontale dei crediti fiscali in F24.

Nel calcolo rientrano tutti i carichi affidati all’agente della riscossione, comprese le somme recuperate per crediti d’imposta non spettanti o inesistenti. Il divieto è totale finché il debito non viene pagato o regolarizzato, indipendentemente dalla natura del credito che si vuole utilizzare (pertanto, se sono presenti carichi di ruolo pari a 60.000 euro e si dispone di 70.000 euro di crediti compensabili, non si possono compensare nemmeno i 10.000 euro).

In assenza di una disposizione specifica di decorrenza, la novità dovrebbe operare per le compensazioni eseguite dal 1 gennaio 2026.

5. Assegnazione/cessione agevolata, estromissione e trasformazione in società semplice

E’ stata riaperta la possibilità di assegnare o cedere ai soci beni immobili non strumentali e beni mobili registrati non utilizzati, con tassazione sostitutiva agevolata. Il termine per gli atti di assegnazione o cessione agevolata è fissato al 30 settembre 2026. La plusvalenza è soggetta ad un’imposta sostitutiva dell’8% (10,5% per le società di comodo), mentre le riserve in sospensione annullate per effetto dell’operazione sono tassate con imposta sostitutiva del 13%, con versamento in due rate.  Il versamento dell’imposta sostitutiva dovrà essere effettuato per il 60% entro il 30 settembre 2026 e per la restante parte (40%) entro il 30 novembre 2026.

Con le stesse aliquote, è agevolata anche la trasformazione di società commerciali in società semplice di gestione immobiliare. L’operazione permette di spostare gli immobili fuori dal regime d’impresa mantenendoli in una struttura societaria.

Infine, per gli imprenditori individuali è nuovamente possibile l’estromissione agevolata degli immobili strumentali posseduti ne periodo 31 ottobre 2025 – 1 gennaio 2026, con imposta sostitutiva dell’8% sulla differenza tra valore di mercato o catastale e costo fiscale. L’estromissione dovrà essere formalizzata entro il 31 maggio 2026 e si perfezionerà nella dichiarazione dei redditi 2027, con possibilità di pagamento in unica soluzione (entro 30 novembre 2026) ovvero in due rate (rispettivamente, entro il 30 novembre 2026 e 30 giugno 2027).

6. Transizione 4.0

Sul fronte di Transizione 4.0 sono state stanziate risorse aggiuntive per 1,3 miliardi per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025, con particolare attenzione ai beni già ordinati e in fase di consegna. La copertura riguarda solo investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025.  Il rifinanziamento consente di includere anche le imprese rimaste escluse dai benefici per esaurimento delle risorse disponibili. Il credito maturato potrà essere utilizzato in compensazione nel corso del 2026.

7. Crediti d’imposta ZES Unica e ZLS

I crediti d’imposta per investimenti nelle ZES Unica e nelle ZLS sono prorogati per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, entro limiti di spesa annuali predeterminati. Ai fini della fruizione di entrambi i crediti di imposta, occorrerà inviare all’Agenzia delle entrate:

  • una comunicazione preventiva, in cui indicare l’ammontare delle spese sostenute per gli investimenti realizzati dal 1 gennaio di ciascun anno e l’ammontare delle spese che prevedono si prevede di sostenere per gli investimenti realizzati fino al 31 dicembre di ciascun anno;
  • una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti nella comunicazione preventiva (la mancata presentazione di questa comunicazione comporterà la decadenza dell’agevolazione).

Per gli investimenti ZES Unica effettuati nel 2025, è stata introdotta un’integrazione del credito d’imposta a favore delle imprese che hanno validamente presentato la comunicazione integrativa entro il 2 dicembre 2025. Per questi soggetti è riconosciuto un ulteriore credito d’imposta pari al 14,6189% dell’ammontare del credito originariamente richiesto e non fruito a causa dell’insufficienza delle risorse stanziate. Per poter accedere a questa integrazione occorrerà presentare una nuova comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026, attestando di non aver fruito del credito d’imposta “Transizione 5.0” per i medesimi investimenti.

8. Rottamazione quinquies

E’ prevista la definizione agevolata per i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 (c.d.  “rottamazione quinquies”), con pagamento delle somme dovute a titolo di capitale, spese esecutive e notifica, e stralcio di sanzioni, interessi di mora e aggio. La relativa istanza potrà essere presentata entro il 30 aprile 2026 con pagamento del relativo debito in unica soluzione al 31 luglio 2026 ovvero in un massimo di 54 rate bimestrali (9 anni) con interessi al 3% annuo dal 1 agosto 2026. Il beneficio riguarda in particolare avvisi bonari, controlli automatizzati/formali e avvisi di addebito INPS, mentre sono esclusi accertamenti esecutivi e tributi locali. La decadenza scatterà in caso di mancato pagamento della prima rata, di due rate anche non consecutive o dell’ultima, senza alcuna tolleranza sui termini

9. Altre misure per le imprese

Tra le altre misure introdotte di interesse per le imprese si segnalano:

  • per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali (IFRS): è stata confermata per il 2025 e il 2026 la possibilità di valutare i titoli dell’attivo circolante al relativo valore di iscrizione (anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato), salvo perdite durevoli, con vincolo di destinare a riserva indisponibile la differenza rispetto ai valori di mercato (in caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della differenza, la riserva va integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi);
  • il possibile affrancamento al 10% di saldi attivi di rivalutazione e delle riserve/fondi in sospensione d’imposta esistenti alla data del 31 dicembre 2024 e ancora presenti al 31 dicembre 2025, con pagamento in quattro rate e liberazione definitiva delle riserve dal vincolo fiscale;
  • il rifinanziamento della Nuova Sabatini con 200 milioni di euro per l’anno 2026 e 450 milioni di euro per l’anno 2027;
  • il differimento al 1 gennaio 2027 dell'entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax.

10. Ritenuta 0,5/1% sulle transazioni B2B

E’ stata introdotta una ritenuta d’acconto sui pagamenti B2B relativi alle operazioni (cessioni di beni o prestazioni di servizi) effettuate dalle imprese (B2B), da applicare sull’imponibile al netto dell’IVA. La ritenuta sarà pari allo 0,5% (con decorrenza dal 1 gennaio 2028) e all’1% (con decorrenza dal 1 gennaio 2029) sull’imponibile al netto IVA, e sarà operata dal cliente/committente, fatto salvo il caso in cui il fornitore sia in concordato preventivo biennale, in regime di adempimento collaborativo, in regime forfetario o soggetto ad altre ritenute specifiche. Ciò comporterà per i fornitori un minore incasso immediato e la formazione di crediti da ritenute da recuperare in dichiarazione o per compensazione. Per effetto di questa novità le imprese dovranno predisporre aggiornamenti dei gestionali, delle procedure di pagamento e della contrattualistica, nonchè definire modalità operative per identificare correttamente i soggetti esclusi.


Tax News pubblicata il 07/01/2026 da Marco Nessi


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