Tax NEWS n.65 del 22/12/2025

La disciplina degli errori contabili dopo il Decreto correttivo

Il DLgs 18 dicembre 2025 n. 192 ha ridefinito in modo restrittivo la disciplina fiscale relativa alla correzione degli errori contabili, limitando l’efficacia automatica alle sole poste considerate non rilevanti e introducendo condizioni temporali e soggettive più stringenti.

Il Decreto Legislativo 18 dicembre 2025 n. 192 (c.d. “Decreto correttivo” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 dicembre 2025 ed entrato in vigore in data 20 dicembre 2025), è intervenuto in modo incisivo sulla disciplina relativa alla correzione degli errori contabili ai fini fiscali, con impatti rilevanti per i soggetti IRES e IRAP che redigono il bilancio sottoposto a revisione legale. In particolare l’articolo 4 del decreto ha riscritto le regole in materia, abrogando il precedente regime semplificato e circoscrivendo l’efficacia fiscale automatica delle correzioni a condizioni ben più restrittive, sia sotto il profilo oggettivo che temporale. La principale novità consiste nella netta distinzione tra errori contabili “rilevanti” e “non rilevanti”. Secondo il principio contabile OIC 29, un errore deve considerarsi “rilevante” se, singolarmente o insieme ad altri, è in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori del bilancio; la rilevanza dipende dalla dimensione e dalla natura dell’errore e va valutata caso per caso, anche in base alle circostanze specifiche. Non esistendo una soglia quantitativa normativa, la valutazione della rilevanza assume carattere soggettivo e richiede un’attenta analisi, supportata dalla documentazione e dal coinvolgimento del revisore legale, il cui ruolo diventa quindi centrale nel motivare e giustificare la qualificazione dell’errore.  La disciplina introdotta dal DLgs 192/2025 prevede che solo la correzione di errori non rilevanti possa produrre effetti fiscali automatici, ovvero senza la necessità di presentare dichiarazioni integrative.

Viceversa, per gli errori rilevanti resta ferma la necessità di ricorrere alle dichiarazioni integrative, secondo le regole e i termini ordinari. La distinzione tra errori “rilevanti” e “non rilevanti”, quindi, non è solo di tipo formale ma è sostanziale, poiché determina la possibilità o meno di accedere al regime semplificato di riconoscimento fiscale. Un ulteriore elemento di restrizione riguarda il profilo temporale: la correzione automatica è ammessa solo se effettuata entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in cui l’errore è stato commesso o avrebbe dovuto essere rilevato. In concreto, ciò significa che:

  • nel bilancio 2025 potranno essere corretti con effetto fiscale automatico solo errori commessi nel 2024;
  • viceversa, per gli errori relativi al bilancio 2023 ovvero di esercizi precedenti, la disciplina prevede il ritorno al regime previgente, con conseguente necessità di presentare dichiarazioni integrative (per ravvedimento o a favore).

Si ricorda che la disciplina è applicabile esclusivamente ai soggetti che sottopongono obbligatoriamente il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti. Sono quindi escluse le imprese che adottano la revisione su base volontaria. Inoltre, l’efficacia fiscale automatica della correzione è esclusa se la stessa avviene dopo l’avvio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui la società abbia avuto formale conoscenza.

Per quanto riguarda l’IRAP, oltre alle condizioni previste per l’IRES, è richiesto che il valore della produzione netto sia positivo sia nell’esercizio in cui è commesso l’errore sia in quello in cui si effettua la correzione, anche al netto degli effetti della rettifica. In caso contrario, la correzione non potrà produrre effetti fiscali automatici e sarà necessario ricorrere alle dichiarazioni integrative.

 Un ulteriore aspetto di rilievo riguarda la posizione degli aggiustamenti da transfer pricing. In linea con la relazione ministeriale, il decreto esclude espressamente questi aggiustamenti dal novero degli errori contabili, in quanto la loro contabilizzazione tardiva deriva da elementi sopravvenuti e non da errori secondo i principi contabili. Solo in presenza di errori materiali o negligenze nella raccolta dei dati (ad esempio nel calcolo dell’indicatore di redditività) queste rettifiche potranno rientrare nella disciplina degli errori contabili, con applicazione delle nuove regole restrittive.

Le nuove disposizioni sono applicabili alle correzioni di errori contabili rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025.


Tax News pubblicata il 22/12/2025 da Marco Nessi


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