Con questa Taxnews diamo conto della Riforma dell’istituto delle Zone Economiche Speciali (ZES), ad opera del D.L. n. 124/2023, nell’ambito di un più ampio quadro di interventi volti a favorire il rilancio dell’economia del Mezzogiorno. Con la Riforma è, infatti, previsto il superamento delle attuali otto Zone Economiche Speciali, con l’istituzione della nuova ZES Unica, la cui governance è stata accentrata in una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sono anche previste semplificazioni procedurale e la prossima apertura di un portale web dedicato.
1. Credito d’imposta per la c.d. ZES Unica del Mezzogiorno
Il D.L. n. 124 del 19 settembre 2023 ha introdotto, per l’anno 2024, un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni del Mezzogiorno.
Il Decreto disciplina l’istituzione, a partire dal 1° gennaio 2024 della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (cd. “ZES unica”) al fine di promuovere lo sviluppo dei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.
Il Decreto precisa che per Zona Economica Speciale (ZES) si intende: “una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d’impresa”.
È dunque previsto un “Credito d’imposta ZES unica” spettante alle imprese che effettuano l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate nelle zone assistite del Mezzogiorno. Per l’operatività dell’agevolazione è necessario attendere il relativo Decreto attuativo.
2. Soggetti interessati ed esclusi
Possono beneficiare del credito d’imposta le imprese che effettuano nel 2024 l’acquisizione dei beni strumentali, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture produttive situate nelle zone assistite delle Regioni:
- Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
- Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, e nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, le agevolazioni in oggetto sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di Aiuti di Stato del rispettivo settore.
L’agevolazione in esame non si applica ai soggetti che operano nei settori:
- dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite;
- dei trasporti e delle relative infrastrutture;
- della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
- della banda larga;
- nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.
Sono, inoltre, escluse le imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento e le imprese in difficoltà, come definite dall’articolo 2, punto 18, Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d’impianto, ubicate nelle zone assistite “agevolate”, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento. L’inosservanza di tale obbligo determina la revoca dei benefici concessi e goduti.
3. Investimenti agevolabili
Si evidenzia che, come previsto dal Decreto in esame, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, 17 giugno 2014. In particolare, le spese agevolabili devono riguardare l’acquisto, anche tramite contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.
Inoltre, sono ammessi al credito d’imposta anche gli investimenti finalizzati all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali ai predetti investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
4. Il concetto di investimenti iniziale
Secondo il Regolamento europeo n. 651/2014/UE, è definito “investimento iniziale”:
- un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa.
5. Determinazione del credito d’imposta
Il credito d’imposta è commisurato alla quota prevista del costo complessivo dei beni agevolabili o degli investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria si considera il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni (non vanno ricomprese le spese di manutenzione). Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a euro 200.000.
Per il 2024, il limite complessivo di spesa da destinare al credito d’imposta in oggetto sarà determinato con successivo Decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare, di concerto con il MEF.
Tale Decreto dovrà definire anche le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.
Il credito d’imposta spetta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, come riepilogato nella Tabella di cui all’allegato A, posta alla fine della presente Taxnwes.
6. Utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta in questione:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo;
- non è soggetto al limite annuo di 250.000 euro, previsto dall’articolo 1, comma 53, della Legge n. 244/2007 per i crediti da indicare nel quadro RU del Modello Redditi.
Il Decreto in commento precisa che il credito d’imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri Aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle rispettive discipline europee.
7. Norma antielusiva
La norma dispone che:
- se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato, escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione;
- se i medesimi beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei suddetti beni.
Per i beni acquistati in locazione finanziaria, la norma antielusiva si applica anche se non viene esercitato il diritto di riscatto. E’, inoltre, previsto che il credito d’imposta indebitamente utilizzato, rispetto all’importo rideterminato, è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi di decadenza dell’agevolazione previste dalla norma.
Lo Studio è pronto ad assistervi nella gestione della rinnovata agevolazione, che nonostante le semplificazioni realizzate resta un'agevolazione complessa.
Tabella Allegato A:
|
Piccole Imprese
|
Medie Imprese
|
Grandi Imprese
|
Campania |
60% |
50% |
40% |
Puglia |
60% |
50% |
40% |
Basilicata |
50% |
40% |
30% |
Calabria |
60% |
50% |
40% |
Sicilia |
60% |
50% |
40% |
Sardegna............ |
60% |
40% |
30% |
Molise |
60% |
40% |
30% |
Abruzzo |
35% |
25% |
15% |

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Anno 2024
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Anno 2023
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- n.21 - 11/10/2023 - Comunicazione dei dati del titolare effettivo entro l’11 dicembre 2023
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- n.19 - 27/09/2023 - Novità in materia di smart working e altre novità fiscali di interesse per le imprese e le persone fisiche
- n.18 - 22/09/2023 - Applicazione dal 2024 del nuovo principio contabile OIC 34 sulla rilevazione e valutazione dei ricavi da vendita di beni e servizi
- n.17 - 08/09/2023 - Obbligo di indicazione del “titolare effettivo” nel modello Redditi 2023, con riferimento a taluni crediti di imposta usufruiti per i periodi di imposta 2020, 2021 e 2022
- n.15 - 25/08/2023 - Come sfruttare l’opportunità di continuare a tenere le assemblee societarie mediante mezzi di telecomunicazione anche dopo il 31 luglio 2023, mediante un’apposita modifica statutaria
- n.14 - 23/08/2023 - Entrata in vigore delle nuove disposizioni in tema di “Whistleblowing” e relativi adempimenti
- n.13 - 24/07/2023 - Assegnazione agevolata dei beni ai soci entro il 30 settembre 2023
- n.12 - 20/06/2023 - Proroga al 20 luglio 2023 della scadenza di versamento delle imposte dirette e del saldo IVA annuale
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