Tax NEWS n.12 del 09/03/2026

Rottamazione-quinques: nuova opportunità di definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo

La nuova disciplina relativa alla c.d. “Rottamazione-quinques”, introdotta dall’articolo 1, commi 82 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (c.d. “Legge di Bilancio 2026”) rappresenta un’importante opportunità di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione.

1. Ambito oggettivo e soggettivo

La procedura relativa alla c.d. “Rottamazione-quinques” consente la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate - Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.  Il perimetro oggettivo della sanatoria è stato significativamente ristretto rispetto alle precedenti edizioni, in quanto:

  • sono ammessi i carichi derivanti dall’omesso versamento di:

a) imposte dichiarate (ruoli formati a seguito di controlli automatizzati ex art. 36-bis e 36-ter DPR 600/73 e art. 54-bis e 54-ter DPR 633/72 per l’IVA);

b) contributi previdenziali INPS non derivanti da accertamento;

c) carichi relativi a sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate da amministrazioni statali (per i quali la definizione opera limitatamente agli interessi e all’aggio) restando dovuta la sanzione principale;

  • sono esclusi: i carichi derivanti da:

a) accertamenti fiscali o previdenziali (avvisi di accertamento esecutivi);

b) tributi locali e multe comminate da polizia locale;

c) recuperi di aiuti di Stato;

d) multe della Corte dei Conti;

e) crediti da sentenze penali di condanna.

A livello soggettivo l’accesso alla definizione:

  • è consentito ai soggetti decaduti dalle precedenti edizioni (incluso il “saldo e stralcio”) limitatamente ai carichi che rientrano nel nuovo perimetro oggettivo;
  • è precluso relativamente ai debiti già oggetto di rottamazione-quater (e delle ulteriori riaperture) per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano pagate tutte le rate scadute.

2. Benefici previsti

L’adesione alla Rottamazione-quinques comporta i seguenti benefici:

  • stralcio integrale di sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione;
  • pagamento limitato al solo capitale ed alle spese per le procedure esecutive e di notifica;
  • per le multe stradali: stralcio di interessi e maggiorazioni, con obbligo di pagamento della sola sanzione principale.

Inoltre, dal momento in cui è presentata la dichiarazione di adesione:

  • sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
  • sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni per i carichi inclusi;
  • non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche sui carichi interessati;
  • non possono essere avviate nuove procedure esecutive, né proseguite quelle in corso (salvo aste già tenute con esito positivo);
  • il contribuente non è considerato inadempiente ai fini di compensazioni e DURC.

 3. Modalità e termini di adesione

L’adesione alla procedura si perfeziona attraverso le seguenti fasi:

1) Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica entro il 30 aprile 2026, indicando:

  • la volontà di aderire alla definizione agevolata;
  • il numero di rate prescelto (fino a un massimo di 54 rate bimestrali).

Entro il medesimo termine del 30 aprile 2026 sarà inoltre possibile revocare o integrare la dichiarazione di adesione già trasmessa.

2) Comunicazione delle somme dovute

Entro il 30 giugno 2026 l’Agente della Riscossione trasmetterà al contribuente la comunicazione contenente:

  • l’ammontare complessivo delle somme dovute;
  • il piano di pagamento;
  • i moduli per il versamento;

3) Pagamento

Il pagamento potrà avvenire:

  • in unica soluzione entro il 31 luglio 2026

oppure

  • in massimo 54 rate bimestrali di pari importo, con importo minimo di 100 euro per rata.

Alle rate successive alla prima si applicano interessi al tasso del 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026.

4. Decadenza e criticità operative

E’ prevista la decadenza automatica in caso di:

  • mancato o insufficiente pagamento dell’unica rata scelta;
  • mancato o insufficiente pagamento di due rate, anche non consecutive;
  • mancato o insufficiente pagamento dell’ultima rata.

A differenza delle precedenti "rottamazioni", questa nuova versione non prevede esplicitamente i 5 giorni di tolleranza per i ritardi lievi. La decadenza scatta tecnicamente quando il ritardo accumulato porta al mancato versamento di due rate.  In caso di decadenza:

  • riprendono le azioni cautelari ed esecutive (pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche);
  • riprende il decorso dei termini di decadenza e prescrizione;
  • l’intero debito residuo torna immediatamente esigibile.

Per la nuova Rottamazione-quinquies, la normativa è meno rigida sulla scadenza della prima rata (31 luglio 2026). Infatti, il mancato versamento di questa singola rata non comporta la decadenza immediata dai benefici, a patto che il debito complessivo non superi il ritardo di due rate. La prima rata successiva pagata sarà comunque imputata a quella scaduta in precedenza.

5. Conclusioni

La Rottamazione-quinques rappresenta un’opportunità di regolarizzazione straordinaria, ma richiede un’attenta valutazione tecnica e una gestione puntuale delle scadenze.

Invitiamo pertanto a contattare tempestivamente lo Studio per un’analisi personalizzata della posizione debitoria e l’eventuale predisposizione della domanda di adesione.


Tax News pubblicata il 09/03/2026 da Marco Nessi


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