Tax NEWS n.20 del 04/05/2026

Concordato preventivo biennale 2026-2027: cos’è, chi può aderire e perché conviene

C’è tempo fino al 30 settembre 2026 per aderire al concordato preventivo biennale (CPB) relativo ai periodi d’imposta 2026 e 2027. Analizziamo la natura dell’istituto, i presupposti da soddisfare, le ragioni per cui può risultare conveniente e le cautele da osservare

 1. Natura e funzione dell’istituto

Il concordato preventivo biennale (di seguito “CPB”), disciplinato dagli articoli da 6 a 22 del D.Lgs. 13/2024 (c.d. “Decreto CPB”), è un istituto premiale che consente di definire in anticipo il reddito imponibile per un biennio. Per effetto di questo meccanismo, l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati ISA dell’anno precedente, elabora una proposta di reddito per i due periodi d’imposta successivi.

Se la proposta viene accettata, il concordato definisce per il biennio il reddito d’impresa o di lavoro autonomo rilevante ai fini delle imposte sui redditi e la base imponibile IRAP (pertanto, in caso di adesione, gli eventuali maggiori o minori risultati effettivi non rilevano, in via generale, ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dei contributi previdenziali obbligatori).

Con riferimento ai periodi d’imposta 2026-2027, il CPB può interessare sia chi intende aderire per la prima volta, sia chi dovesse avere eventualmente già aderito per il biennio 2024-2025 e intendesse valutare l’eventuale rinnovo. In entrambi i casi la proposta si fonda sul reddito effettivo 2025, depurato delle componenti straordinarie (non rilevano, dunque, i valori concordati nel biennio precedente).

2. Vantaggi

L’adesione al CPB 2026-2027 può offrire i seguenti benefici:

  • certezza e pianificabilità del carico fiscale: per l’intero biennio il reddito imponibile è noto in anticipo (ciò consente di programmare investimenti, politiche distributive e gestione della liquidità con piena prevedibilità dell’onere tributario);
  • risparmio in caso di crescita: se i risultati effettivi dovessero superare la proposta, il maggior reddito non rileva, in linea generale, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP;
  • protezione da accertamenti presuntivi: per i periodi coperti dal concordato, la norma esclude la possibilità di accertamenti fondati su presunzioni semplici (art. 39, c. 1, lett. d, DPR 600/73). Viceversa, restano pienamente operativi gli accertamenti basati su prove certe e dirette (documentazione extra-contabile, fatture false, attività totalmente occultate);
  • conservazione dei benefici premiali ISA: l’adesione al CPB garantisce la conservazione dei benefici premiali collegati al punteggio ISA (esonero dal visto di conformità per le compensazioni, esclusione dalla disciplina delle società non operative, riduzione dei termini di accertamento) anche qualora il punteggio degli anni del concordato dovesse essere inferiore alle soglie ordinarie.

3. Soggetti interessati

Sono interessati dal CPB 2026-2027 i soggetti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che sono titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, ovvero:

  • gli imprenditori individuali, le società di persone e le società di capitali;
  • i lavoratori autonomi;
  • le associazioni professionali, le società tra professionisti (STP) e le società tra avvocati (STA).

I professionisti con partita IVA individuale che partecipano a uno studio associato, a una STP o a una STA possono aderire al CPB solo se anche la struttura collettiva aderisce per i medesimi periodi.  Specularmente, le associazioni  professionali, le STP o le STA non possono accedere al CPB se, per i medesimi periodi d’imposta, non aderiscono tutti i soci o associati che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo.

4. Presupposti per l’adesione

L’accesso al CPB 2026-2027 non è automatico. In particolare la disciplina richiede:

1) l’assenza di  debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o di debiti contributivi definitivamente accertati; l’accesso è comunque consentito se tali debiti sono estinti entro il termine di adesione e l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, rimane inferiore a 5.000 euro;

2) l’assenza, nei tre anni precedenti, di condanne (anche con patteggiamento) per reati tributari (D.Lgs. 74/2000), false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), riciclaggio o autoriciclaggio;

3)  la regolare presentazione della dichiarazione dei redditi nei tre periodi d’imposta precedenti (2023, 2024 e 2025).

Infine, la disciplina prevede che i redditi esenti, esclusi o che non concorrono alla formazione della base imponibile non possono superare il 40% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato nel 2025 (questa previsione ha la finalità di riservare il CPB  a chi opera prevalentemente nell’ambito ISA, evitando distorsioni nella stima del reddito proposto).

5. Cause di cessazione del CPB

Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta in cui si verifica una delle seguenti situazioni: 

  • cessazione dell'attività;
  • modifica dell'attività esercitata nel corso del biennio concordatario rispetto a quella del periodo d'imposta precedente (salvo che la nuova attività sia soggetta all'applicazione del medesimo ISA);
  • passaggio al regime forfetario;
  • operazioni straordinarie (quali fusione, scissione o conferimento di azienda o ramo di azienda);
  • per i soggetti ex art. 5 TUIR: modifiche della compagine sociale con aumento del numero dei soci o associati (fa eccezione il subentro di due o più eredi);
  • superamento del limite di ricavi o compensi pari a euro 7.746.853,50.

6. Regime opzionale di imposizione sostitutiva

Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta possono optare per l’applicazione di un'imposta sostitutiva con aliquota riepilogata nella seguente tabella. L’imposta è applicabile  sulla quota di reddito concordato eccedente rispetto al reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente, rettificato ai sensi degli articoli 15 e 16 del D.Lgs. 13/2024.

 

PUNTEGGIO ISA

ALIQUOTA IMPOSTA SOSTITUTIVA

Pari o superiore a 8

10%

Da 6 a 7,99

12%

Inferiore a 6

15%

7. Il tetto di 85.000 euro

L’articolo 8 del D.Lgs. 81/2025 ha inserito, nell’articolo 20-bis del D.Lgs. 13/2024, il comma 1-bis, stabilendo che, con effetto dal 13 giugno 2025, le aliquote dell’imposta sostitutiva del 10%, 12% e 15% si applicano nei limiti di un’eccedenza non superiore a 85.000 euro; sulla parte eccedente si applica un'imposta sostitutiva con aliquota del 43%  per i soggetti IRPEF e del 24% (art. 77 TUIR) per i soggetti IRES.

Esempio

Imprenditore individuale, punteggio ISA pari a 8, reddito 2025 rettificato di € 60.000, reddito concordato di € 170.000.

VOCE

IMPORTO

Reddito concordato

€ 170.000

Reddito anno base rettificato

€ 60.000

Differenziale complessivo

€ 110.000

Quota entro il tetto (€ 85.000)

aliquota 10%

€ 8.500

Quota eccedente il tetto (€ 25.000) – aliquota 43%

€ 10.750

Imposta sostitutiva totale

€ 19.250

Senza il tetto introdotto dal D.Lgs. 81/2025, l'imposta sarebbe stata pari a € 11.000 (10% su € 110.000). Il tetto comporta quindi un maggior onere di € 8.250. Resta fermo che, se nel 2026 lo stesso imprenditore realizzasse un reddito effettivo di € 220.000, le imposte sui redditi resterebbero ancorate ai € 170.000 concordati (al netto delle componenti straordinarie): il maggior reddito di € 50.000 non sarebbe soggetto a imposizione.

8. IVA e contributi

Il CPB opera esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Viceversa, l’IVA continua ad essere determinata in base alle operazioni effettivamente realizzate.

Quanto ai contributi previdenziali obbligatori, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi rispetto a quelli concordati non rilevano; resta, in ogni caso, ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato.

9. Circostanze eccezionali e cessazione del concordato

Il CPB cessa di produrre effetti in presenza di circostanze eccezionali che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli oggetto del concordato. A titolo esemplificativo rientrano tra le circostanze eccezionali, eventi quali la chiusura o il blocco dell’attività del principale o unico committente, provvedimenti amministrativi o giudiziari che impediscono lo svolgimento dell’attività, nonché altre situazioni straordinarie che incidono in modo significativo e non prevedibile sulla capacità produttiva.

10. Cause di decadenza

La decadenza dal CPB 2026-2027 (in grado travolgere gli effetti derivanti dal concordato per l’intero biennio) può verificarsi, tra gli altri, nei seguenti casi:

  • accertamento di attività non dichiarate o passività inesistenti per importi superiori al 30% dei ricavi;
  • comunicazione di dati ISA errati con scostamento superiore al 30%;
  • omessa dichiarazione dei redditi nei periodi del concordato;
  • mancata o infedele memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi in almeno tre giorni diversi;
  • mancato pagamento delle somme richieste a seguito del controllo automatizzato (art. 36-bis, D.P.R. 600/73) entro 60 giorni dall’avviso bonario.

In caso di decadenza, sono comunque dovute le imposte calcolate sul reddito concordato, se superiore a quello effettivo (pertanto, la decadenza non consente di “recuperare” le maggiori imposte già versate).

11. Elementi di valutazione: check-list operativa

Per quanto visto sopra, è quindi evidente che la scelta di aderire al CPB 2026-2027 richiede un’analisi personalizzata. Tra i fattori da considerare si segnalano:

  • le prospettive reddituali 2026-2027 (l’adesione sarà tanto più vantaggiosa quanto più il reddito atteso supera la proposta. Se si prevedono contrazioni, occorre valutare con cautela);
  • il livello del punteggio ISA: un risultato elevato (≥ 8) garantisce l’aliquota sostitutiva più bassa (10%), massimizzando il risparmio;
  • le eventuali operazioni straordinarie in programma (fusioni, scissioni o conferimenti nel biennio determinano la cessazione del concordato; se già programmate, l’adesione potrebbe rivelarsi prematura);
  • tetti alla proposta per i contribuenti più affidabili: la proposta di reddito concordato non può eccedere il reddito del periodo d'imposta antecedente, aumentato del 10% per punteggio ISA pari a 10, del 15% per punteggio pari o superiore a 9 e del 25% per punteggio pari o superiore a 8 (questo meccanismo limita il differenziale su cui calcolare l'imposta sostitutiva, rendendo la proposta più attrattiva per i soggetti con affidabilità fiscale elevate);
  • la coerenza nelle strutture associate: per i professionisti, è indispensabile verificare che tutti i soggetti coinvolti condividano la scelta, per non incorrere nel blocco delle opzioni incrociate;
  • la regolarità tributaria: in presenza di debiti pari o superiori a 5.000 euro, provvedere alla loro estinzione prima del 30 settembre.

 


Tax News pubblicata il 04/05/2026 da Marco Nessi


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