Tax NEWS n.18 del 20/04/2026

Contributi pubblici, sovvenzioni e vantaggi economici: gli obblighi di trasparenza

Le imprese che redigono il bilancio d’esercizio sono tenute a indicare in Nota integrativa i contributi, le sovvenzioni e gli altri vantaggi economici di fonte pubblica effettivamente percepiti nell’esercizio. L’obbligo è applicabile quando il totale ricevuto da ciascun soggetto erogatore raggiunge o supera i 10.000 euro annui. Gli aiuti già iscritti nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) sono esclusi dall’informativa, essendo sufficiente un rinvio al Registro.

1. Il quadro normativo di riferimento

L'articolo 1, commi 125-127, della Legge 4 agosto 2017, n. 124 pone a carico delle imprese che redigono il bilancio d'esercizio lo specifico obbligo di evidenziare nella Nota integrativa i benefici economici ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni e dai soggetti a queste equiparati. Questo adempimento ha natura esclusivamente informativa e risponde all’esigenza di rendere accessibile al pubblico l'entità e la provenienza dei flussi economici di fonte pubblica.

2. Ambito soggettivo

Sono destinatari dell’obbligo:

  • le imprese tenute al deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese;
  • gli enti del Terzo Settore, le associazioni, le fondazioni e le ONLUS;
  • le cooperative sociali.

Le imprese adempiono attraverso apposita informativa nella Nota integrativa.

Viceversa, gli enti e le associazioni, i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelli che non sono tenuti alla redazione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro imprese) devono pubblicare le stesse informazioni su siti internet o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di percezione dei benefici.

3. Ambito oggettivo e soglia di rilevanza

La norma adotta una nozione ampia di “vantaggio economico”. In tal senso rientrano nell’obbligo in esame non solo i contributi e le sovvenzioni in senso tecnico, ma anche gli incarichi retribuiti ed ogni altra utilità economicamente apprezzabile ricevuta da amministrazioni pubbliche, enti pubblici economici e società a partecipazione pubblica.

L’obbligo di informativa scatta quando l’importo complessivo percepito da ciascun ente erogatore, determinato secondo il criterio di cassa, raggiunge o supera la soglia di 10.000 euro annui. Il superamento di questa soglia deve essere verificato in modo cumulativo: pertanto, se nel corso dell’esercizio dovessero essere ricevute più erogazioni dal medesimo soggetto, occorrerà sommarle e, una volta superato il limite, riportare in Nota integrativa tutte le erogazioni che concorrono al raggiungimento della soglia (anche se singolarmente di importo inferiore).

Nello specifico, per ciascun soggetto erogatore, nella Nota integrativa occorrerà indicare:

  • la denominazione dell’ente erogante;
  • l’importo percepito;
  • la causale dell’erogazione;
  • il riferimento normativo o del provvedimento interessato

4. Aiuti registrati nel Registro Nazionale Aiuti (RNA)

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis già registrati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell’articolo 52 della Legge 234/2012, la registrazione e la relativa pubblicazione nella sezione trasparenza del Registro assolvono integralmente all’obbligo informativo in esame. In questo caso nella Nota integrativa è sufficiente inserire una dichiarazione di rinvio al RNA. Resta comunque opportuno verificare la corretta iscrizione nel Registro e la coerenza tra i dati ivi presenti e gli importi effettivamente incassati.

5. Profilo sanzionatorio

L’omessa pubblicazione delle informazioni prescritte comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa in misura pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 euro, unitamente all’obbligo di procedere alla pubblicazione.

Il mancato adempimento entro 90 giorni dalla contestazione può determinare conseguenze particolarmente gravi: in questo caso la sanzione consiste nell’obbligo di restituzione integrale delle somme percepite. L’effetto è dunque ablatorio: un inadempimento meramente informativo può determinare la perdita definitiva del beneficio economico.

***

Allegato A – Esempio di informativa in Nota integrativa (benefici con indicazione analitica)

Erogazioni pubbliche ex art. 1, commi 125 bis e ss., Legge 124/2017

Ai sensi dell’articolo 1, comma 125 bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come coordinato con l’articolo 22, comma 4, del D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184, si riportano le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, vantaggi e aiuti, in denaro o in natura, privi di carattere corrispettivo, retributivo o risarcitorio, effettivamente erogati nell’esercizio dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui all’articolo 2 bis del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il cui ammontare complessivo è pari o superiore a 10.000 euro.

Ente erogante

Misura / agevolazione

Data

incasso

Importo (€)

Forma dell’aiuto

Riferimento

 normativo

RNA

MIMIT

Contributo a fondo perduto “Transizione 5.0”

15/07/2025

45.000

Sovvenzione a fondo perduto

D.M. 10/02/2025, art. 5

Regione

Lombardia

Bando

“Innovazione PMI 2025”

30/09/2025

18.000

Contributo in c/capitale

D.G.R. n. XXX/2025

Comune di

Milano

Agevolazione canone locazione immobili produttivi

10/03/2025

12.000

Vantaggio in natura

Delibera C.C. n. YY/2024

No

* Per gli aiuti di Stato e de minimis registrati nel RNA, la relativa iscrizione assolve l’obbligo di pubblicazione; il presente richiamo in Nota integrativa ha funzione meramente ricognitiva.

 

Allegato B – Esempio di informativa semplificata (solo aiuti RNA)

Nel corso dell’esercizio la Società ha beneficiato esclusivamente di aiuti di Stato e/o aiuti de minimis registrati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) ai sensi dell’articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 125 quinquies, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come richiamato dall’articolo 22, comma 4, del D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184, la registrazione e la conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza del predetto Registro tengono luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico della Società.

Gli aiuti registrati nel RNA si riferiscono, in via esemplificativa, a crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali e in attività di ricerca e sviluppo, come risultante dalle schede aiuto presenti nel predetto Registro.

 


Tax News pubblicata il 20/04/2026 da Marco Nessi


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