Tax NEWS n.23 del 25/05/2026

Versamenti Mod. Redditi e IRAP 2026: proroga al 20 luglio per soggetti ISA e forfetari

Il D.L. 22 maggio 2026, n. 89 ha differito dal 30 giugno al 20 luglio 2026 il termine per i versamenti derivanti dal Mod. Redditi e IRAP 2026 a favore dei soggetti ISA (e assimilati), dei forfetari e dei contribuenti nel regime di vantaggio. È inoltre prevista la possibilità di versare entro il 19 agosto 2026 con maggiorazione dello 0,80%.

1. Il quadro normativo

L’articolo 6 del D.L. 22 maggio 2026, n. 89 (c.d. “Decreto Carburanti”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 maggio 2026 e approvato dal Consiglio dei Ministri nella medesima data), ha disposto il differimento dal 30 giugno al 20 luglio 2026 del termine per il versamento, senza alcuna maggiorazione, delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dalla dichiarazione IRAP per i soggetti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e per i contribuenti ad essi “assimilati”.

La proroga si è resa necessaria a causa del ritardo nel rilascio del software ISA da parte dell’Agenzia delle Entrate (in tal senso, infatti, il programma “Il tuo ISA 2026 CPB” è stato reso disponibile soltanto il 13 maggio 2026, ovvero ben oltre il termine del 15 aprile previsto dall’articolo 9-bis del D.L. 50/2017).

2. Soggetti interessati

Il differimento al 20 luglio 2026 riguarda i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

In linea con la prassi consolidata degli anni precedenti, la proroga si estende anche ai soggetti c.d. “assimilati”, ovvero:

  • i soggetti che presentano cause di esclusione dagli ISA;
  • i contribuenti che applicano il regime forfetario (art. 1, commi 54 e ss., Legge 190/2014) e/o il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27, commi 1-2, D.L. 98/2011);
  • i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese tassate per trasparenza ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, laddove la società o associazione partecipata rientri nell’ambito ISA.

3. Imposte e versamenti interessati dalla proroga

La proroga riguarda i versamenti in scadenza al 30 giugno 2026 derivanti dalla dichiarazione Mod. Redditi 2026 e dalla dichiarazione IRAP 2026, con riferimento a: il saldo 2025 e la prima rata di acconto 2026 (o l’unica soluzione), con riguardo a IRPEF/IRES, IRAP, imposte sostitutive (cedolare secca, imposta sostitutiva dei forfetari, ecc.), contributi previdenziali (IVS artigiani/commercianti, Gestione separata INPS) dovuti sul reddito da dichiarazione, diritto camerale annuale e ogni altro versamento collegato alla dichiarazione dei redditi con scadenza 30 giugno 2026.

4. Le scadenze e la maggiorazione dello 0,80%

Il D.L. 89/2026 ha previsto due possibilità, ovvero:

a) versamento entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione;

b) versamento entro i 30 giorni successivi (ossia entro il 19 agosto 2026) con applicazione della maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo.

Si segnala che la maggiorazione dello 0,80% costituisce una novità rispetto agli anni precedenti, nei quali la medesima maggiorazione era stabilita nella misura dello 0,40%. A seguito di questa novità, il costo del differimento ulteriore (dal 20 luglio al 19 agosto) è stato, di fatto,  raddoppiato.

5. Piano di rateazione

Restano confermate le ordinarie regole di rateazione. Pertanto, sulla quota capitale di ciascuna rata successiva alla prima si applicano interessi nella misura forfetaria del 4% annuo, calcolati con il metodo commerciale (anno di 360 giorni, mesi di 30 giorni), secondo la formula: (C × i × t) / 360.

Di seguito le scadenze rateali.

Opzione A – Versamento a partire dal 20 luglio 2026 (senza maggiorazione)

  • 1ª rata: entro il 20 luglio 2026;
  • 2ª rata: entro il 19 agosto 2026 (interesse 0,33%);
  • 3ª rata: entro il 16 settembre 2026 (interesse 0,66%);
  • 4ª rata: entro il 16 ottobre 2026 (interesse 0,99%);
  • 5ª rata: entro il 16 novembre 2026 (interesse 1,32%);
  • 6ª rata: entro il 16 dicembre 2026 (interesse 1,65%).

Opzione B – Versamento a partire dal 19 agosto 2026 (con maggiorazione 0,80%)

  • 1ª rata: entro il 19 agosto 2026;
  • 2ª rata: entro il 16 settembre 2026 (interesse 0,33%);
  • 3ª rata: entro il 16 ottobre 2026 (interesse 0,66%);
  • 4ª rata: entro il 16 novembre 2026 (interesse 0,99%);
  • 5ª rata: entro il 16 dicembre 2026 (interesse 1,32%).

6. Contribuenti non interessati dalla proroga

Infine ricordiamo che la proroga non riguarda i contribuenti che non rientrano nell’ambito ISA e che non applicano il regime forfetario o di vantaggio. Per questi soggetti (ad esempio, lavoratori dipendenti e pensionati tenuti a presentare il Mod. Redditi PF, società di capitali non soggette a ISA, enti non commerciali) il termine di versamento resta quindi fissato al 30 giugno 2026 (con possibilità di versamento entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%).


Tax News pubblicata il 25/05/2026 da Marco Nessi


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