Tax NEWS n.22 del 18/05/2026

Iper ammortamento 2026: le cinque comunicazioni obbligatorie al GSE

Il Decreto attuativo firmato dal Ministro Urso il 4 maggio 2026 subordina la fruizione del nuovo iper ammortamento al completamento di un iter articolato in cinque comunicazioni al GSE. L’omesso invio comporterà il mancato perfezionamento della procedura e la perdita del beneficio.

1. Premessa

Com’è noto la Legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi 427-436, Legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha reintrodotto l’iper ammortamento a favore delle imprese, in sostituzione dei crediti d’imposta “Industria 4.0” e “Transizione 5.0” (si veda anche la Tax News n. 2 del 7 gennaio 2026). L’agevolazione consiste in una maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1 gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Il Decreto attuativo firmato il 4 maggio 2026 dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy (a cui, a breve, farà seguito la firma del Ministro delle Finanze e la conseguente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) disciplina le modalità operative di accesso al beneficio, prevedendo un sistema di 5 comunicazioni obbligatorie da trasmettere tramite la piattaforma informatica del GSE, accessibile mediante SPID o CIE.

2. Le tre comunicazioni “di base

L’accesso al beneficio è subordinato alla presentazione delle seguenti Comunicazioni:

a) Comunicazione preventiva: per ciascuna struttura produttiva, è necessario trasmettere i dati identificativi, la tipologia e l’ammontare degli investimenti programmati (beni materiali e immateriali 4.0 di cui agli Allegati IV e V alla Legge 199/2025, nonché i beni per l’autoproduzione da fonti rinnovabili), la data prevista di interconnessione (o di entrata in funzione) e i dati relativi alla maggiorazione delle quote di ammortamento;

b) Comunicazione di conferma: deve essere inviata entro 60 giorni dalla notifica dell’esito positivo del GSE e deve attestare il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, con indicazione dei dati identificativi delle fatture. Per i beni in leasing, il requisito è soddisfatto con la stipula del contratto e la sottoscrizione dell’ordine di acquisto. La comunicazione di conferma non può avere ad oggetto beni diversi o importi superiori rispetto alla comunicazione preventiva;

c) Comunicazione di completamento: deve essere trasmessa al completamento degli investimenti previa interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, e in ogni caso entro il 15 novembre 2028 (prorogato di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale). La Comunicazione di completamento deve essere corredata dalle attestazioni di possesso della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile. A quest’ultimo riguardo si ricorda che:

  • la perizia tecnica asseverata: deve essere rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritto all’albo, ovvero da un ente di certificazione accreditato, con idonea copertura assicurativa (non è quindi più ammessa la possibilità di autocertificare gli investimenti di modesto importo);
  • la certificazione contabile: deve essere rilasciata dai soggetti incaricati della revisione legale dei conti (D.Lgs. 39/2010) ovvero, per le imprese non obbligate alla revisione, da un revisore legale o società di revisione iscritti nella Sezione A del registro, nel rispetto dei principi di indipendenza.

Il mancato invio delle comunicazioni di cui sopra nei termini e con le modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura per poter fruire del beneficio.

3. Le due comunicazioni periodiche di monitoraggio

Il Decreto introduce, quale novità assoluta rispetto alle precedenti agevolazioni, due ulteriori comunicazioni periodiche obbligatorie finalizzate al monitoraggio della spesa pubblica. In particolare si tratta delle seguenti comunicazioni:

a) una Comunicazione periodica annuale (entro il 20 gennaio): contenente le informazioni relative agli investimenti effettuati, il costo sostenuto e la previsione di utilizzo del beneficio (questa comunicazione ha una funzione prevalentemente ricognitiva e previsionale);

b) una Comunicazione integrativa (entro il 30 giugno): completa la comunicazione di gennaio con l’indicazione del piano di ammortamento e delle quote di incentivo imputate in ciascun esercizio (questa comunicazione accompagna l’impresa fino al completamento del piano di ammortamento).

Considerato che il termine del 20 gennaio 2026 è già decorso, questi adempimenti dovrebbero entrare regime a partire dagli investimenti 2027 (sul punto sono attesi chiarimenti).

4. Riepilogo delle comunicazioni

COMUNICAZIONE

TERMINE

CONTENUTO ESSENZIALE

1. Preventiva

Prima dell’investimento

Dati impresa, struttura produttiva, tipologia e ammontare investimenti, data prevista interconnessione

2. Conferma

Entro 60 gg dall’esito positivo GSE

Attestazione pagamento acconto ≥ 20% del costo, dati fatture

3. Completamento

Entro il 15/11/2028

Ultimazione investimento + interconnessione + perizia asseverata + certificazione contabile

4. Periodica

Entro il 20 gennaio di ogni anno

Investimenti effettuati, costi sostenuti, previsione utilizzo beneficio

5. Integrativa

Entro il 30 giugno di ogni anno

Piano di ammortamento e quote incentivo imputate per esercizio

5. Decorrenza della deduzione: il nodo della comunicazione di completamento

L’articolo 4 del Decreto stabilisce che la maggiorazione rileva ai fini delle imposte sui redditi a decorrere dal periodo d’imposta in cui l’impresa trasmette la comunicazione di completamento, sempre che il bene sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d’imposta. La fruizione è in ogni caso subordinata alla ricezione dell’esito positivo del GSE.

Ne deriva che, per poter fruire della prima quota di iper ammortamento nel modello Redditi 2027 (esercizio 2026):

  • il bene dovrà entrare in funzione ed essere interconnesso nel 2026;
  • la comunicazione di completamento dovrà essere trasmessa entro il 31 dicembre 2026.

Se, viceversa, per qualsiasi motivo, la comunicazione di completamento dovesse essere trasmessa nei primi giorni del 2027, la deduzione dell’iper ammortamento potrà partire soltanto dal modello Redditi 2028, con il rischio di un disallineamento temporale tra il piano di ammortamento contabile e quello delle deduzioni maggiorate.


Tax News pubblicata il 18/05/2026 da Marco Nessi


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