Tax NEWS n.64 del 15/12/2025

Omaggi natalizi: le regole per la deducibilità delle spese

Con l’approssimarsi delle festività natalizie, si ritiene utile riepilogare il quadro normativo e operativo relativo alla deducibilità delle spese sostenute da imprese e professionisti per la concessione di omaggi natalizi a clienti e dipendenti, tenendo conto delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025.

1. Omaggi ai clienti: spese di rappresentanza

Le spese sostenute per l’acquisto di omaggi destinati ai clienti sono qualificate come spese di rappresentanza (ex articolo 108, comma 2, TUIR) e sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se:

  • effettivamente sostenute e documentate;
  • inerenti all’attività d’impresa;
  • finalizzate a promuovere l’immagine aziendale o a consolidare i rapporti commerciali, senza una diretta correlazione con i ricavi.

Nello specifico, è possibile distinguere tra:

  • gli omaggi di modico valore: se il valore unitario del bene omaggiato non supera 50 euro (inclusa l’eventuale iva indetraibile): in questo caso la relativa spesa è integralmente deducibile (si ricorda che il valore-soglia di 50 euro si riferisce al valore complessivo dell’omaggio, anche se composto da più beni. Ad esempio: cesto natalizio); 
  • gli omaggi di valore unitario superiore a 50 euro: in questo caso la deducibilità è commisurata ai ricavi/proventi della gestione caratteristica, secondo i seguenti limiti:

 -     1,5% dei ricavi fino a 10 milioni di euro;

-      0,6% per la parte eccedente 10 e fino a 50 milioni di euro;

-      0,4% per la parte eccedente 50 milioni di euro

Le spese che eccedono questi limiti sono indeducibili e, come tali, devono essere oggetto di un’apposita “variazione in aumento” in sede di dichiarazione dei redditi.

Si ricorda che, a decorrere dal periodo d’imposta 2025, la deducibilità delle spese di rappresentanza è ammessa previo sostenimento delle stesse mediante strumenti di pagamento tracciabili (bonifico bancario/postale, carte di debito/credito/prepagate, assegni bancari/circolari).

2. Omaggi ai dipendenti

Per quanto riguarda gli omaggi ai dipendenti:

  • per l'impresa: i relativi costi sostenuti sono deducibili (come "prestazioni da lavoro dipendente");
  • in capo ai dipendenti: i beni ricevuti sono generalmente tassati (ex articolo 51, c. 1 del Tuir). Tuttavia non sono tassabili gli omaggi che nel periodo d'imposta non superano, unitamente all'ammontare degli eventuali altri fringe benefit, l'importo di 258,23 euro ai sensi dell'articolo 51, comma 3 del Tuir (per il 2025 questo limite è elevato  a 1.000 euro annui ovvero 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico - ex articolo 1, cc. 16-17, Legge 213/2023).

Si ricorda che le cene natalizie con i dipendenti, pur non trattandosi di spese di rappresentanza, rientrano tra quelle disciplinate dall’articolo 100, comma 1, del TUIR, che prevede la deducibilità dei costi relativi a servizi destinati alla generalità dei dipendenti o a specifiche categorie, sostenuti volontariamente per finalità di ricreazione o culto, nel limite complessivo del 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

Questo principio è applicabile anche quando i servizi sono resi tramite strutture esterne all’azienda (ad esempio, un ristorante, come chiarito dalla risoluzione n. 34/2004).

3. Omaggi concessi dai professionisti

Anche i professionisti possono dedurre le spese per omaggi natalizi, nei limiti dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta (articolo 54-septies TUIR, in vigore dal 2024), a condizione che i pagamenti siano tracciabili (art. 1, comma 1, lett. e, DL 84/2025).

La deducibilità è subordinata alla dimostrazione che l’omaggio sia effettivamente destinato a finalità promozionali dell’attività professionale e non personali (come ribadito dalla recente Cass. Ord. 26553/2025).

4. Trattamento IVA

Per individuare il trattamento degli omaggi natalizi ai fini dell’IVA e` necessario distinguere tra beni che non sono l’oggetto dell’attività` esercitata dall’impresa (sia essa commerciale o produttiva) ed i beni che, viceversa, costituiscono oggetto dell’attività` produttiva o commerciale della società`.

Se il bene omaggio è oggetto dell’attività propria dell’impresa:

  • l’IVA assolta all’atto dell’acquisto è detraibile:
  • la successiva cessione gratuita costituisce un’operazione rilevante ai fini IVA (ex art. 2, c. 2, n. 4, DPR 633/72), a prescindere dal valore del bene. Da ciò deriva l’obbligo di emissione della fattura e addebito dell’imposta (in questo caso, la rivalsa dell’IVA può non essere esercitata documentando l’operazione secondo una delle seguenti modalità alternative):
  • emissione di una fattura “omaggio” con l’applicazione dell’IVA (esercitando la facoltà di non addebitarla al cliente, specificando in fattura che si tratta di una “cessione gratuita senza rivalsa ai sensi dell’articolo 18 del DPR 633/1972”);
  • emissione di un’autofattura in un unico esemplare, da annotare nel registro delle fatture emesse con indicazione che trattasi di “autofattura per omaggi”, con la possibilità di emettere un’autofattura globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese

La base imponibile è costituita dal prezzo di acquisto o di costo (quindi anche per i beni autoprodotti si utilizza il medesimo criterio del costo, e non quello del valore normale) del bene oggetto di transazione o di beni simili, valutati al momento dell’effettuazione dell’operazione (articolo 13, comma 2, lettera c), Dpr 633/1972). L’aliquota da applicare è quella propria del bene.

Viceversa, se il bene omaggio non rientra nell’attività propria d’impresa, occorre distinguere tra:

  • i beni aventi un valore unitario non superiore a 50 euro: per i quali l'IVA assolta all'acquisto è totalmente detraibile, mentre le relative cessioni non sono soggette ad Iva,
  • i beni aventi un valore unitario superiore a 50 euro: per i quali l'IVA assolta sull'acquisto è integralmente indetraibile e le successive cessioni sono escluse da IVA.

Tax News pubblicata il 15/12/2025 da Marco Nessi


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