Tax NEWS n.29 del 13/07/2026

ISA e CPB: le novità per il periodo d’imposta 2025

Con la circolare 6 luglio 2026 n. 4/E l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le novità in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d’imposta 2025.

1. La duplice rilevanza del punteggio di affidabilità per il periodo d’imposta 2025

Com’è noto gli ISA attribuiscono a imprese e professionisti un punteggio di affidabilità fiscale, espresso su una scala da 1 a 10, calcolato sulla base dei dati dichiarati. Per il periodo d’imposta 2025 il punteggio assume una duplice rilevanza in quanto:

  • (da un lato) come per le precedenti annualità, il conseguimento di livelli elevati consente l’accesso ai benefici premiali previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50/2017;
  • (dall’altro) per i soggetti che hanno aderito o intendono aderire al concordato preventivo biennale (CPB), i dati e il punteggio relativi al 2025 costituiscono la base per l’elaborazione della proposta riferita al biennio 2026-2027 e rilevano ai fini della determinazione dell’aliquota dell’eventuale imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato (art. 20-bis D.Lgs. n. 13/2024), graduata dal 10% al 15% in misura decrescente al crescere del punteggio.

Sul versante opposto, il provvedimento 22 aprile 2026, n. 123160 ha confermato che il livello di affidabilità pari o inferiore a 6 rileva ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate sull’analisi del rischio di evasione (art. 9-bis, comma 14, del decreto ISA). Il punteggio conseguito incide dunque in concreto sia sui vantaggi conseguibili sia sull’esposizione all’attività di controllo.

2. I benefici premiali connessi al punteggio

I principali benefici che sono riconosciuti (ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50/2017) a favore dei contribuenti che conseguono livelli di affidabilità elevati sono i seguenti:

  • esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA, imposte dirette e IRAP, nonché dal visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA, entro le soglie previste, con conseguente riduzione di oneri e tempi nell'utilizzo dei crediti;
  • esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici;
  • riduzione di un anno dei termini di decadenza dell’attività di accertamento;
  • esclusione dalla disciplina delle società non operative e dalla determinazione sintetica del reddito, salvo scostamenti rilevanti.

Nello specifico, il provvedimento n. 123160/2026 ha confermato, per il periodo d'imposta 2025, le condizioni di accesso già previste per le precedenti annualità: pertanto, i sopra citati benefici sono riconosciuti in misura graduata al raggiungimento di punteggi pari almeno a 8, 8,5 o 9  conseguibili, per la maggior parte dei benefici, anche quale media semplice dei punteggi del biennio 2024-2025 - con soglie di esonero più elevate (70.000 euro per l'IVA e 50.000 euro per imposte dirette e IRAP) per i contribuenti con punteggio pari almeno a 9 e soglie ridotte (50.000 e 20.000 euro) per quelli con punteggio pari almeno a 8.

3. Dati precalcolati e deleghe

L’applicazione degli ISA presuppone l’acquisizione dei dati precalcolati resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate. L’acquisizione massiva da parte dello studio è subordinata alla sussistenza di una delega attiva al cassetto fiscale ovvero allo specifico servizio di acquisizione dei dati ISA e CPB. Si invitano pertanto i Clienti a verificare la sussistenza e la validità della delega conferita, onde evitare rallentamenti nell’adempimento dichiarativo.

Può essere opportuno ricordare che anche i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale (ancorché interessati da una causa di esclusione dagli ISA) sono comunque tenuti alla presentazione del modello ISA e all’acquisizione dei dati precalcolati (art. 13 D.Lgs. n. 13/2024), in quanto su questi dati si fonderà l’elaborazione delle proposte di concordato per le successive annualità.

4. ISA e concordato preventivo biennale

Il periodo d’imposta 2025 costituisce la prima annualità di applicazione dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 13/2024 in materia di rinnovo del concordato preventivo biennale. Nei confronti dei soggetti che hanno aderito per il biennio 2024-2025 e che conservano i requisiti di accesso, l’Amministrazione Finanziaria formulerà una nuova proposta per il biennio 2026-2027, elaborata sulla base dei dati ISA relativi al 2025, dei dati precalcolati e del punteggio di affidabilità conseguito. Più precisamente, la valutazione economica finalizzata all’individuazione del reddito e del valore della produzione netta concordabili per il biennio 2026-2027 assume a base il reddito e il valore della produzione netta effettivi relativi al 2025 (ultimo anno del biennio), rettificati ai sensi degli artt. 15, 16 e 17 del D.Lgs. n. 13/2024. Analoghe considerazioni valgono per i contribuenti che intendono aderire per la prima volta: la qualità e la completezza dei dati trasmessi per il 2025 incidono direttamente sulla misura della proposta e dell’imposta sostitutiva.

Merita una particolare attenzione il chiarimento secondo cui i soggetti che hanno aderito al concordato per il primo biennio e intendono rinnovarlo non possono dichiarare ulteriori componenti positivi al fine di migliorare il punteggio di affidabilità relativo al 2025 (per questi soggetti, il reddito e il valore della produzione restano quelli determinati in sede di adesione, sicché sui maggiori importi dichiarati non verrebbero versate le corrispondenti maggiori imposte). Viceversa, la facoltà di migliorare il punteggio mediante l’indicazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione resta esperibile per i contribuenti che non hanno aderito al concordato. In particolare, per coloro che valutano per la prima volta l’adesione al CPB 2026-2027, i maggiori componenti positivi dichiarati per il 2025, sui quali sono assolte le conseguenti imposte (IRPEF/IRES, IRAP e IVA), vanno considerati in sede di compilazione del quadro P del modello CPB 2026-2027 e rilevano quindi anche per la determinazione dei valori proposti in sede di adesione al primo concordato (FAQ Agenzia delle Entrate 25 ottobre 2024 n. 12).

5. La fedeltà dichiarativa quale presupposto dei benefici premiali e della tenuta del CPB

La circolare dedica uno specifico approfondimento alla necessità che i dati riportati nei modelli ISA siano veritieri, corretti e completi. In tal senso, infatti, il conseguimento formale di un punteggio elevato non è di per sé sufficiente: qualora il punteggio dovesse derivare dall’indicazione in dichiarazione di dati non veritieri, incompleti o inesatti, i benefici premiali non possono ritenersi legittimamente fruiti e, come tali, sono suscettibili di disconoscimento (in senso conforme, in giurisprudenza, si è espressa anche la Corte di Cassazione con l’ordinanza 5 novembre 2024 n. 28457).

Per i soggetti che aderiscono al concordato le conseguenze sono ancora più rilevanti: l’articolo 22 del D.Lgs. n. 13/2024 prevede la decadenza dal concordato per entrambi i periodi d’imposta, in caso di:

  1. accertamento di attività non dichiarate o di passività inesistenti o indeducibili per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati;
  2. comunicazione inesatta o incompleta dei dati ISA in misura tale da determinare un minor reddito o valore della produzione netta oggetto di concordato per un importo superiore al 30%;
  3. indicazione in dichiarazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della proposta.

Stante quanto sopra, la coerenza tra il modello ISA, la dichiarazione e le scritture contabili rappresenta una condizione essenziale di tenuta dell’intero impianto.

6. Indicazioni operative

In vista della campagna dichiarativa, si segnala l’opportunità di:

  • trasmettere tempestivamente allo studio i dati contabili definitivi e ogni informazione utile alla compilazione del modello ISA, verificandone la coerenza con le scritture contabili;
  • verificare la sussistenza e la validità della delega al cassetto fiscale ovvero al servizio ISA-CPB, necessaria per l’acquisizione dei dati precalcolati;
  • procedere per tempo al calcolo del punteggio di affidabilità, al fine di valutare l’accesso ai benefici premiali, l’eventuale adeguamento in dichiarazione (per i soggetti non aderenti al CPB) e la convenienza del concordato per il biennio 2026-2027;
  • segnalare allo studio le eventuali circostanze di carattere straordinario che abbiano inciso sull’esercizio dell’attività, ai fini della compilazione delle “Note aggiuntive” del modello;
  • per i soggetti già aderenti al concordato preventivo biennale: valutare per tempo la decisione in ordine al rinnovo per il biennio 2026-2027, tenuto conto della rilevanza del punteggio 2025 ai fini dell’aliquota dell’imposta sostitutiva.

 


Tax News pubblicata il 13/07/2026 da Marco Nessi


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