Tax NEWS n.36 del 25/08/2026

Concordato preventivo biennale: cresce la convenienza del rinnovo e torna il ravvedimento speciale 2020-2023 (D.Lgs. n. 148/2026)

Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (decreto correttivo “Omnibus”, in vigore dal 12 agosto 2026) rende più conveniente il rinnovo del concordato preventivo biennale (CPB) per il 2026-2027: soglie più alte per l’esonero dal visto di conformità, anticipo dei termini di accertamento, possibilità di correggere gli errori nella proposta tramite dichiarazione integrativa e ritorno del ravvedimento speciale per sanare gli anni dal 2020 al 2023.

1. Il quadro generale

Con il D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 148 (quarto correttivo della riforma fiscale, c.d. decreto “Omnibus”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026 e in vigore dal 12 agosto 2026) il legislatore è intervenuto nuovamente sulla disciplina relativa al concordato preventivo biennale (CPB), modificando gli articoli 10, 11, 14, 19, 20, 21 e 22 del D.Lgs. 13/2024, con riferimento in particolare a chi decide di rinnovare l’adesione per il biennio 2026-2027.

Le novità più significative riguardano tre profili, ovvero:

1) l’ampliamento dei benefici premiali riservati a chi rinnova;

2) la possibilità di correggere gli errori commessi nella costruzione della proposta concordataria;

3) la reintroduzione, per la terza volta, del regime del ravvedimento speciale (questa volta circoscritto alle annualità dal 2020 al 2023).

2. Il rinnovo del CPB 2026-2027: i nuovi vantaggi

Chi ha aderito al CPB per il biennio 2024-2025 e decide di rinnovare l’adesione anche per il 2026-2027 potrà contare su una serie di benefici aggiuntivi, non riconosciuti invece a chi entra nel concordato per la prima volta o a chi ha aderito soltanto al biennio 2025-2026. Infatti, il rinnovo comporta:

  • l’innalzamento a 100.000 euro (per la compensazione o il rimborso dei crediti IVA) e a 70.000 euro (per i crediti relativi a imposte dirette e IRAP) delle soglie di esonero dal visto di conformità;
  • l’anticipazione di due anni dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del DPR 600/73 e dall’articolo 57, comma 1, del DPR 633/72;
  • la possibilità, per il biennio 2026-2027, di versare in forma rateale il saldo e il primo acconto IRPEF/IRES/IRAP liquidati (o dell'imposta sostitutiva per i forfettari) sulla base del reddito concordato senza l’applicazione di interessi;
  • l’esclusione, anche per il primo anno di rinnovo, delle maggiorazioni di acconto altrimenti dovute.

Il rinnovo è possibile anche in caso di variazioni della compagine sociale, quando il socio o l’associato entrato nell’anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati, oppure redditi d’impresa o di lavoro autonomo, non superiori complessivamente a 35.000 euro. Un chiarimento di rilievo generale riguarda, infine, l’adesione priva dei requisiti richiesti o effettuata in presenza di una causa di esclusione: d’ora in avanti questa adesione sarà considerata priva di effetti fin dall’origine, e non più causa di decadenza da un concordato che, di fatto, non si sarebbe dovuto perfezionare.

3. La correzione degli errori nella proposta di concordato

Un’altra novità di rilievo riguarda la possibilità, prima esclusa, di intervenire sui dati alla base della proposta di concordato dopo che questa è stata accettata. E’ ora possibile presentare una dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni relativi a ricavi, compensi o altri dati comunicati ai fini della definizione della proposta di CPB. In questo caso il reddito (o il valore della produzione netta ai fini IRAP) concordato viene rideterminato sulla base dei dati corretti, e le sanzioni collegate all’errore possono essere definite tramite ravvedimento operoso.

La misura è interessante in quanto intervenire per tempo (ovvero prima di un controllo dell’Agenzia delle Entrate) riduce sensibilmente il rischio che l’errore diventi causa di decadenza dal concordato, che scatta (salvo altre cause) quando lo scostamento accertato tra dati corretti e dati concordati risulta pari o superiore al 30%.

4. Il nuovo ravvedimento speciale per gli anni 2020-2023

La novità di maggiore impatto pratico è costituita dalla reintroduzione del ravvedimento speciale, questa volta riservato esclusivamente ai contribuenti che rinnovano l’adesione al concordato preventivo biennale per il biennio 2026-2027: non è quindi sufficiente essere già in CPB, occorre rinnovarlo. Il regime consente di regolarizzare, su base opzionale, i periodi d’imposta dal 2020 al 2023, versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP.

Per le annualità 2020 e 2021, la base imponibile è calcolata aumentando il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato di una percentuale che dipende dal punteggio ISA ottenuto dal contribuente. In particolare l’incremento è pari:

  • al 5% per il punteggio 10;
  • al 10% per un punteggio da 8 a meno di 10;
  • al 20% per un punteggio da 6 a meno di 8;
  • al 30% per un punteggio da 4 a meno di 6;
  • al 40% per un punteggio da 3 a meno di 4;
  • al 50% per un punteggio inferiore a 3.

Lo stesso criterio si applica alla base imponibile IRAP. Sulle imposte sostitutive così calcolate, in considerazione dell’emergenza pandemica, sarà possibile applicare un’ulteriore riduzione del 30%.

Per i periodi d’imposta 2022 e 2023 si applicano invece aliquote specifiche, anch’esse graduate in base al livello di affidabilità fiscale, ovvero:

  • 10% (IRAP 3,9%) per un punteggio ISA pari o superiore a 8,
  • 12% (IRAP 3,9%) per un punteggio da 6 a meno di 8;
  • 15% (IRAP 3,9%) per un punteggio inferiore a 6.

In ogni caso, l’imposta sostitutiva dovuta non può essere inferiore a 1.000 euro per ciascuna annualità oggetto di ravvedimento.

Possono accedere al regime, con un incremento agevolato del 25% e un’aliquota del 12,5% (IRAP 3,9%), anche i soggetti con ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro che non determinano il reddito con criteri forfetari e che, per una o più annualità, hanno avuto una causa di esclusione dagli ISA legata alla pandemia, alla non normale prosecuzione dell’attività o all’esercizio di due o più attività d’impresa non rientranti nello stesso indice, quando i relativi ricavi superano il 30% del totale; anche in questo caso, salvo l’ipotesi delle attività plurime, opera la riduzione del 30% delle imposte sostitutive.

5. Il perimetro della protezione, le eccezioni e il versamento

Il perfezionamento del ravvedimento (con il pagamento in unica soluzione o di tutte le rate) preclude, per i periodi d’imposta dal 2020 al 2023, le rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo fondate su presunzioni semplici, ai sensi dell’articolo 39 del DPR 600/73, e le corrispondenti rettifiche IVA di cui all’articolo 54, secondo comma, del DPR 633/72. Restano, tuttavia, sempre possibili i controlli in caso di decadenza dal CPB, di applicazione di misure cautelari personali o reali ovvero di rinvio a giudizio per specifici reati tributari o societari commessi nel periodo 2020-2023, di mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateizzazione, o di dichiarazione infedele rispetto a una delle condizioni di accesso al regime.

Il versamento dell’imposta sostitutiva potrà avvenire in un’unica soluzione tra il 1 gennaio e il 15 marzo 2027, oppure in un massimo di dieci rate mensili con interessi legali a decorrere dal 16 marzo 2027; le società e le associazioni professionali potranno versare anche per conto dei singoli soci o associati. Per chi aderisce al ravvedimento e rinnova il CPB, i termini entro cui l’Agenzia delle Entrate potrà notificare un accertamento per le annualità ravvedute sono prorogati al 31 dicembre 2029; per chi rinnova il concordato, anche i termini di accertamento in scadenza al 31 dicembre 2026 slittano al 31 dicembre 2027. Le modalità operative per comunicare l’adesione saranno definite con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

6. Decorrenza

Le novità in materia di rinnovo, benefici premiali, correzione degli errori e ravvedimento speciale si applicano a decorrere dal biennio d’imposta 2026-2027. I concordati già in corso per il 2024-2025 e per il 2025-2026 restano soggetti, fino alla loro scadenza, alle regole previgenti.

7. Indicazioni operative

In vista del rinnovo del concordato preventivo biennale, si suggerisce di:

  • verificare i requisiti di accesso al CPB e l’assenza di cause di esclusione, anche alla luce delle nuove regole sull’ingresso di soci e associati nella compagine sociale;
  • controllare la correttezza dei dati già comunicati per il concordato in corso e, se emergono errori, valutare per tempo una dichiarazione integrativa;
  • simulare il costo del ravvedimento speciale per il quadriennio 2020-2023, tenendo conto del proprio punteggio ISA, e confrontarlo con il rischio effettivo di accertamento sulle stesse annualità;
  • verificare l’assenza di cause ostative alla protezione offerta dal ravvedimento (misure cautelari, rinvio a giudizio o procedimenti penali in corso per il periodo 2020-2023).

Tax News pubblicata il 25/08/2026 da Marco Nessi


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