Tax NEWS n.34 del 17/08/2026

Auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti: le nuove regole del Decreto correttivo “Omnibus” (D.Lgs. n. 148/2026)

L’articolo 2 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (c.d. decreto correttivo “Omnibus”) ha modificato il trattamento fiscale applicabile alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti: dal periodo d’imposta 2026 il valore convenzionale è maggiorato del 50% per i veicoli con più di cinque anni dalla prima immatricolazione e del 5% in presenza di optional e allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI. Rimodulata, infine, la disciplina transitoria per i veicoli concessi tra il 2020 e il 2025.

 

1. Il quadro generale

L’articolo 2 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (quarto correttivo della riforma fiscale, c.d. decreto “Omnibus”), pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026 e in vigore dal 12 agosto 2026, ha modificato il trattamento fiscale applicabile alle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Le norme modificate sono l’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR (e, in parallelo, l’articolo 53, comma 6, del D.Lgs. n. 117/2026, il “nuovo” TUIR) e l’articolo 1, comma 48-bis, della Legge n. 207/2024, integralmente sostituito. La novità di fondo consiste nel superamento del requisito della “nuova immatricolazione”, da verificare al momento dell’assegnazione, e nell’ancoraggio del prelievo all’anzianità del veicolo, con l’introduzione di una specifica valorizzazione degli optional.

2. Confermate le percentuali del 50%, 20% e 10%

Resta confermato l’impianto introdotto dalla legge di Bilancio 2025: pertanto, il valore imponibile del benefit è pari al 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI. Questa percentuale scende:

  • al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
  • al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

Dal valore così determinato vanno sottratte le somme eventualmente trattenute al dipendente per la concessione del mezzo, comprese quelle riferibili ad accessori e allestimenti.

3. Maggiorazione del 50% per i veicoli con più di cinque anni

La prima novità riguarda i veicoli meno recenti: il valore determinato con le percentuali ordinarie è incrementato del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione. In altri termini, a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo al compimento del quinquennio, il reddito attribuibile all’auto aziendale aumenta del 50% (ad esempio, un veicolo immatricolato per la prima volta nel 2021, sconterà la maggiorazione dal 1 gennaio 2027).

La maggiorazione opera per tutte le tipologie di alimentazione, comprese le auto elettriche e ibride. Il riferimento temporale non è la data di assegnazione al dipendente, ma la prima immatricolazione del veicolo. Per effetto di queste novità è quindi  necessario verificare l’anno in cui il mezzo è stato immatricolato per la prima volta. Venuto meno il requisito della nuova immatricolazione, la disciplina è applicabile anche ai veicoli riassegnati a dipendenti diversi dal primo assegnatario.

4. Maggiorazione del 5% per optional e allestimenti fuori tabelle ACI

Il secondo intervento introduce una maggiorazione forfetaria del 5% del valore del fringe benefit quando il veicolo assegnato in uso promiscuo è dotato di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore. La maggiorazione non si applica, invece, se gli optional sono stati sostenuti dal dipendente; le somme eventualmente trattenute al dipendente a fronte di tali accessori sono portate in diminuzione del valore convenzionale.

La tassazione degli optional decorre dal 1 gennaio 2026 e riguarda anche i veicoli che continuano a beneficiare del regime previgente ai sensi dell’articolo 1, comma 48-bis, della Legge n. 207/2024. Sono però fatti salvi i comportamenti adottati dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025 (in tal senso non è previsto il rimborso delle eventuali maggiori imposte già versate).

5. Regime transitorio e clausola di salvaguardia

Il nuovo comma 48-bis conferma l’applicazione della disciplina vigente al 31 dicembre 2024 (fringe benefit calcolato in base alle emissioni di anidride carbonica) per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché per i veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nell’anno 2025: la clausola di salvaguardia, inizialmente limitata al primo semestre 2025, è così estesa all’intero anno. Il regime “storico” resta applicabile fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione; superata questa soglia, anche per questi veicoli il valore convenzionale è maggiorato del 50%.

Il regime transitorio è applicabile anche in caso di riassegnazione del veicolo ad altro dipendente (così evitando che il cambio di assegnatario determini il passaggio alle nuove regole).

6. Decorrenza

Le nuove disposizioni sono applicabili dal periodo d’imposta 2026, anche per i veicoli concessi in uso promiscuo nel corso del 2025 che non rientrano nella disciplina transitoria di cui all’articolo 1, comma 48-bis, della Legge n. 207/2024. La maggiorazione del 5% per gli optional opera dal 1 gennaio 2026 anche per i veicoli in regime transitorio.

7. Indicazioni operative

In vista dei conguagli e delle elaborazioni paghe del 2026, si suggerisce di:

  • censire la flotta aziendale rilevando, per ciascun veicolo, la data di prima immatricolazione, la data dell’ordine, la data di concessione in uso promiscuo e la tipologia di alimentazione;
  • individuare il regime applicabile a ciascun veicolo (nuove percentuali 50%-20%-10% ovvero regime transitorio basato sulle emissioni di CO2) e verificare se dal 2026 scatta la maggiorazione del 50% per anzianità;
  • mappare optional e allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati dal dipendente, applicando la maggiorazione del 5% dal 1° gennaio 2026;
  • portare in diminuzione le somme trattenute ai dipendenti, comprese quelle riferibili ad accessori e allestimenti;
  • adeguare i software paghe e i processi di conguaglio, senza necessità di rettificare i comportamenti tenuti fino al 31 dicembre 2025 in materia di optional (non spetta comunque il rimborso di maggiori imposte versate);
  • gestire le riassegnazioni tenendo presente che il cambio di assegnatario non comporta la perdita del regime transitorio né evita la maggiorazione legata all’anzianità del veicolo.

Tax News pubblicata il 17/08/2026 da Marco Nessi


Lo studio è a disposizione per chiarimenti ed assistenza

Contatta FiderConsult

Le ultime Tax & HR News

Archivio Tax & HR News

Anno 2026

Anno 2025

Anno 2024

Anno 2023