Tax NEWS n.39 del 14/09/2026

IVA: le fatture a cavallo d’anno si potranno detrarre subito, e il Testo Unico 2027 porta con sé il problema dei codici

Il decreto correttivo “Omnibus” (D.Lgs. 148/2026) riporta a due anni i termini per detrarre l’IVA e registrare le fatture di acquisto e, per le fatture a cavallo d’anno, apre alla detrazione immediata tramite un apposito registro sezionale. Dal 1 gennaio 2027, inoltre, entrerà in vigore il nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026): un riordino formale che, dietro l’apparente semplicità, nasconde insidie operative concrete, a partire dall’aggiornamento dei codici IVA nei sistemi gestionali.

1. Il quadro generale

Nel giro di poche settimane la disciplina IVA è stata interessata da due interventi diversi, ma strettamente collegati fra loro. Da un lato, l’articolo 12 del D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 148 (c.d. decreto correttivo “Omnibus”, in vigore dal 12 agosto 2026) ha allungato da uno a due anni i termini per detrarre l’IVA sugli acquisti e registrare le relative fatture, introducendo anche una soluzione specifica per le fatture a cavallo d’anno (su questo argomento si veda anche la Tax News n. 35 del 21 agosto 2026). Dall’altro, dal 1 gennaio 2027 entrerà in vigore il nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 29 gennaio 2026, n. 10), che riunisce in un unico testo organico tutta la disciplina IVA oggi sparsa tra il DPR 633/72, il D.L. 331/93 sulle operazioni intracomunitarie e numerose altre norme stratificatesi nel tempo. Le due novità si intrecciano: infatti, a partire dal 2027, le regole su detrazione e registrazione appena riscritte dal correttivo Omnibus i troveranno posto proprio all’interno del nuovo Testo Unico, con una diversa numerazione degli articoli.

2. Detrazione IVA: il termine torna a due anni

Fino a oggi, chi riceveva una fattura di acquisto doveva fare in fretta: infatti, il D.L. 50/2017 aveva ridotto ad un solo anno il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA, imponendo l’onere di dover recuperare l’imposta entro la dichiarazione relativa allo stesso anno in cui il diritto era sorto. Con la modifica dell’articolo 19 del DPR 633/72, il termine torna a due anni: il diritto alla detrazione può ora essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, ferme restando le condizioni esistenti al momento della sua nascita. In pratica, per una fattura di acquisto relativa ad un’operazione effettuata nel 2026, l’IVA potrà essere detratta fino alla dichiarazione IVA relativa al 2028. In modo speculare, anche il termine per annotare le fatture nel registro degli acquisti (articolo 25 DPR 633/72) si allunga: l’annotazione va effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura (e quindi non più con riferimento allo stesso anno di ricezione).

3. Fatture a cavallo d’anno nel registro sezionale

La modifica più interessante sul piano pratico riguarda le fatture ricevute nell’anno successivo a quello in cui l’IVA è divenuta esigibile. Dall’articolo 25 è stato eliminato il vincolo che imponeva di registrare la fattura “con riferimento” all’anno di ricezione. Questa novità apre alla possibilità di detrarre subito l’imposta, nell’anno di esigibilità, anziché attendere il più ampio termine biennale. La relazione illustrativa al decreto Omnibus chiarisce infatti che, se una fattura si riferisce ad un’operazione con IVA esigibile nel 2026 ma viene ricevuta nel 2027, prima della presentazione della dichiarazione relativa al 2026, il contribuente può far concorrere la relativa imposta già alla dichiarazione IVA 2026, a condizione che il documento venga annotato in un’apposita sezione (il c.d. “sezionale”) del registro degli acquisti, tenuta distinta dalle fatture che confluiscono ordinariamente nelle liquidazioni del nuovo anno. Va detto, per completezza, che il fondamento di questa lettura non è ancora del tutto consolidato: la relazione illustrativa richiama la sentenza dell’11 febbraio 2026 del Tribunale dell’Unione europea (causa T-689/24), secondo cui il diritto alla detrazione sarebbe legato all’esigibilità dell’imposta (più che al momento formale di ricezione della fattura). Su questa pronuncia, tuttavia, la Corte di Giustizia UE ha disposto un riesame (decisione del 26 marzo 2026, causa C-167/26 RX) per verificarne la compatibilità con precedenti orientamenti della stessa Corte: il fondamento interpretativo richiamato dal legislatore italiano, quindi, non può ancora considerarsi definitivo. Resta, inoltre, da chiarire, in assenza di una disciplina transitoria espressa nel decreto Omnibus, la decorrenza concreta delle nuove regole per le fatture relative a periodi anteriori alla sua entrata in vigore.

4. Le altre questioni ancora aperte

Restano da chiarire ulteriori aspetti pratici. Il primo riguarda la dichiarazione integrativa: secondo la tesi restrittiva dell’Agenzia delle Entrate (risposta a interpello n. 115 del 17 aprile 2025), la sola dichiarazione integrativa non basterebbe a recuperare l’imposta se non accompagnata da una registrazione tempestiva della fattura entro i termini di legge, sia pure con indicazione di IVA non detraibile. Alcuni giudici tributari di merito hanno però già ritenuto questa tesi non condivisibile. Il secondo riguarda proprio la decorrenza delle nuove regole: mancando una disciplina transitoria espressa, non è scontato individuare lo spartiacque tra vecchie e nuove regole per le fatture a ridosso del 12 agosto 2026 (data di entrata in vigore del decreto), a seconda che si guardi alla data di emissione, a quella di ricezione o a quella di registrazione del documento. Infine, per i contribuenti in contabilità semplificata che applicano la presunzione dell’articolo 18, comma 5, del DPR 600/73 (dal 2027 trasfusa nell’articolo 23, comma 5, del D.Lgs. 141/2026), resta necessario coordinare la registrazione IVA con gli effetti reddituali legati alla data di registrazione del documento.

5. Il nuovo Testo Unico IVA

Il D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 gennaio 2026 ed entrato formalmente in vigore il giorno successivo) si applicherà a decorrere dal 1 gennaio 2027. Si tratta di un Testo Unico di 171 articoli, che raccoglie in un unico corpo organico tutte le norme oggi contenute nel DPR 633/72, nel D.L. 331/93 sulle operazioni intracomunitarie e in altre disposizioni sparse, che vengono conseguentemente abrogate. Come precisato nella relazione illustrativa, l’operazione ha carattere compilativo: pertanto non cambiano le aliquote, gli adempimenti sostanziali e il funzionamento dell’imposta. Cambiano, invece, la numerazione degli articoli e la loro collocazione sistematica, oltre ad alcuni aggiornamenti di coordinamento (ad esempio nei rinvii alle disposizioni sanzionatorie o al nuovo Testo Unico dell’edilizia).

6. Il problema pratico: l’aggiornamento dei codici IVA

Se sul piano dei contenuti cambia poco, sul piano operativo la principale implicazione del Testo Unico riguarda l’aggiornamento dei codici IVA nei sistemi gestionali (ERP) di imprese e professionisti. La maggior parte dei gestionali utilizza infatti codici IVA specifici, ciascuno legato a uno specifico articolo del DPR 633/72 o del D.L. 331/93: dal 2027, lo stesso codice dovrà rimandare al corrispondente articolo del nuovo Testo Unico. Per fare un esempio, il codice riferito alle esportazioni dirette non imponibili (oggi articolo 8, c.1, lett. a, DPR 633/72) dovrà richiamare il nuovo articolo 45, comma 1, lettera a; il codice delle cessioni intracomunitarie (oggi art. 41 D.L. 331/93) richiamerà il nuovo articolo 39; il codice del reverse charge sugli acquisti da non residenti (oggi articolo 17 DPR 633/72) richiamerà il nuovo articolo 64. L’esercizio, all’apparenza semplice, può rivelarsi insidioso per più motivi: i sistemi gestionali sono spesso rigidi e qualunque modifica richiede tempo e risorse; nei gruppi multinazionali l’aggiornamento va frequentemente gestito a livello centrale all’estero; dove convivono più ERP eterogenei. Va, infine, garantita la coerenza con i codici natura della fatturazione elettronica: un codice IVA collegato al codice natura sbagliato (ad esempio N3.4 “operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione” al posto di N3.1 “non imponibili - esportazioni”) può generare errori anche nel riporto dei dati agli elenchi Intrastat. L’occasione può comunque diventare utile per un riordino più ampio: verificare che l’elenco dei codici sia completo e sufficientemente dettagliato (ad esempio distinguendo, per le operazioni fuori campo IVA, i codici per mancanza del requisito soggettivo, oggettivo o territoriale, anziché ricorrere a un unico codice “calderone”), eliminare eventuali duplicazioni e verificarne l’uso corretto. Un processo di questo tipo può richiedere da qualche settimana a diversi mesi a seconda della complessità aziendale: conviene quindi avviare un assessment iniziale già da ora, per arrivare pronti al 1 gennaio 2027. Anche la disciplina transitoria del Testo Unico (articolo 170, comma 3) lascia margini di incertezza pratica: ad esempio, per una fattura di cessione di un fabbricato abitativo emessa a fine 2026 con riferimento all’art. 10 del DPR 633/72, ma ricevuta e registrata nel 2027 quando è già in vigore il nuovo articolo 37 del Testo Unico, non è scontato quale riferimento normativo indicare nel registro. È auspicabile che l’Agenzia delle Entrate tolleri, almeno nella prima parte del 2027, l’uso indistinto dei riferimenti previgenti e di quelli nuovi.

Il tema si pone in termini analoghi, e probabilmente più frequenti, per le fatture emesse dal 1 gennaio 2027 in poi che, per un ritardo nell'aggiornamento dei codici IVA, dovessero continuare a riportare il riferimento previgente (ad esempio “esente art. 10 DPR 633/72” anziché “esente art. 37 Testo Unico IVA”). Sul piano sostanziale questa imprecisione formale sembrerebbe potersi ricondurre alle violazioni meramente formali non punibili ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 472/97, non incidendo né sulla base imponibile né sul tributo dovuto. Va detto, per completezza, che sulla questione non risulta ancora un chiarimento dell'Agenzia delle Entrate che confermi espressamente questa lettura per il passaggio al Testo Unico IVA: nelle more, conviene non ritardare oltre l'aggiornamento dei codici, così da avere i riferimenti corretti operativi già dal 1 gennaio 2027, anziché fare affidamento sulla sola tolleranza (ad oggi soltanto auspicabile) dell'Agenzia.

7. Indicazioni operative

Alla luce delle novità esaminate, si suggerisce di:

  • censire le fatture di acquisto non ancora registrate, verificando per ciascuna se il diritto alla detrazione possa ancora essere esercitato alla luce del nuovo termine biennale;
  • predisporre un registro sezionale per le fatture a cavallo d’anno da retroimputare all’anno di esigibilità, coordinando il software contabile per evitare il rischio di doppia detrazione;
  • avviare quanto prima l’assessment dei codici IVA nei sistemi gestionali, predisponendo la tabella di trascodifica verso gli articoli del nuovo Testo Unico e verificandone la coerenza con i codici natura della fatturazione elettronica;
  • programmare l’aggiornamento dei riferimenti normativi contenuti in contratti, procedure interne e template di fattura che richiamano gli attuali articoli del DPR 633/72.

Tax News pubblicata il 14/09/2026 da Marco Nessi


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